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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Edilizia e urbanistica

Piano casa, strutture alberghiere in zona parco senza ampliamenti

Michele Didonna
E' legittima la deliberazione consiliare con cui un Comune, in ossequio alle disposizioni della normativa regionale, ha escluso dai benefici del cd. piano casa gli immobili destinati ad attivita' alberghiera ricadenti in un parco regionale.

È legittima la deliberazione consiliare con cui un Comune, in ossequio alle disposizioni della normativa regionale, ha escluso dai benefici del cd. "piano casa" gli immobili destinati ad attività alberghiera ricadenti in un parco regionale.

Le ricorrenti gestiscono alcuni alberghi ricadenti all'interno del Parco regionale e disciplinati altresì, a livello comunale, dal relativo Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE).

Con deliberazione consiliare, il Comune resistente aveva dato attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. Marche n. 22/2009 recante disposizioni attuative del c.d. "piano casa", contestualmente escludendo dai benefici ivi previsti gli edifici destinati ad attività alberghiera ricadenti nella menzionata area.

Avverso quest'ultimo atto sono insorte le ditte interessate, all'uopo rilevando che la L.R. Marche n. 22/2009 prevedeva che i Comuni potevano limitare l'applicazione del "piano casa" con una deliberazione consiliare motivata, ma solo per ragioni inerenti la saturazione edificatoria delle aree interessate o particolari esigenze di carattere urbanistico, paesaggistico o ambientale; nella specie, a loro presumere, il Comune non avrebbe addotto nessuna di queste ragioni.

Hanno precisato, inoltre, che gli artt. 169 e 174 delle NTA del Piano del Parco (PdP) consentivano, per le attività alberghiere, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia e urbanistica di immobili incongrui, fatiscenti, degradati o non rispondenti agli obiettivi del PdP e del PPE, rimandando la definizione dei criteri e dei parametri al PPE.

Il ricorso è stato rigettato. Il T.A.R. di Ancona, infatti, ha precisato in linea generale che se è vero che l'art. 4, comma 5, lett. d), L.R. Marche n. 22/2009 non esclude dai benefici del c.d. "piano casa" gli immobili ricadenti nel territorio di parchi nazionali o regionali, è altrettanto vero che la norma dovesse essere interpretata nel senso che, ai fini della fattibilità degli interventi, dovesse farsi riferimento alla normativa speciale contenuta nel Piano del Parco. Ogni altra interpretazione, a suo avviso, sarebbe stata passibile di censure di costituzionalità, avendo il c.d. "piano casa" un effetto derogatorio delle disposizioni volte a tutelare il territorio delle aree protette ex lege n. 394/1991.

Che questa fosse l'interpretazione corretta, il giudicante lo ha potuto evincere anche dalla littera legis, "¿ immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, a eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione".

In primo luogo, infatti, la norma si riferisce a "immobili", quali singoli manufatti e non intere categorie di essi; in secondo, è apparso chiaro che la previsione intendesse richiamare la disciplina edilizia prevista dal PdP per ogni singola zona in cui è suddiviso il territorio del Parco o finanche per ogni singolo edificio.

Tanto precisato in linea di principio, l'adito G.A. ha evidenziato come le disposizioni del PdP inerenti la vicenda erano quelle di cui agli artt. 169 e 174. Orbene, ha rilevato che l'art. 169 consente in generale interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, anche mediante demolizione e ricostruzione, sugli immobili di cui al successivo art. 174 e, per quanto riguarda la disciplina specifica, rimanda alle norme del PPE, pur dettando criteri generali a cui avrebbe dovuto adeguarsi la pianificazione comunale.

È parso così palese che, fra i criteri generali, vi fosse la necessità che gli interventi risultassero l'esito di una progettazione integrata, finalizzata in primo luogo a riqualificare le strutture esistenti sia dal punto di vista edilizio, sia per quanto concerne il loro inserimento nel contesto paesaggistico; solo in siffatto quadro era possibile per il PPE concedere modesti ampliamenti, finalizzati all'ottenimento di alti livelli di eco compatibilità e fruibilità.

Pertanto, il T.A.R. marchigiano ha osservato come il PdP escludesse sicuramente la possibilità di ampliamenti indiscriminati e automatici delle strutture alberghiere esistenti.

Inoltre, ha rilevato che dal contesto dell'intera deliberazione impugnata si evince come la limitazione dei benefici di cui alla L.R. Marche n. 22/2009 ai soli stabilimenti balneari e alle strutture ristorative (con esclusione quindi degli alberghi) obbedisse a valutazioni di carattere urbanistico-paesaggistico e ambientale, ossia a tre dei presupposti in base ai quali limitare l'applicazione del c.d. "piano casa".

A questo riguardo, l'adito Tribunale non ha rintracciato la dedotta disparità di trattamento, avendo il Comune chiarito le ragioni per le quali i benefici in parola erano stati estesi alle strutture collocate a ridosso della battigia; si trattava, nello specifico, della necessità di incentivare l'arretramento delle strutture medesime in modo da recuperare un tratto di arenile adeguato, esigenze che, pertanto, non erano comuni agli alberghi.

Per tale ragione, il G.A. di Ancona non ha ritenuto illegittime neppure le previsioni del PPE e così tutte le argomentazioni rassegnate dalle società ricorrenti non hanno trovato accoglimento ponendosi in contrasto con la normativa del PdP e del PPE.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza TAR Marche 23/11/2011, n. 882)
15/12/2011
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