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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Diritto d'autore

Porta-cellulari effigianti Hello Kitty e Pokemon: quale reato?

di Stefano Corbetta
Intervento della Cassazione a proposito della tutela penale accordata per l'illecita utilizzazione delle riproduzioni di personaggi dei cartoni animati

In che reato incorre chi abusivamente detiene per la vendita porta-cellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di cartoni animati?

E’ questo il questo affrontato e risolto dalla Cassazione nella sentenza in esame.

Nei due gradi di giudizio, per qual fatto l’imputato era stato condannato in relazione al reato previsto dall’art. 171-ter l. n. 633 del 1941. Secondo i giudici di merito, infatti, l'immagine stampata sui porta-cellulari costituisce un'abusiva riproduzione di un'opera dell'ingegno destinata al circuito cinematografico e televisivo, di cui è vietata anche la detenzione per la vendita; in particolare, ad avviso della Corte territoriale, il concetto di "riproduzione" di cui all'art. 171-ter ricomprende qualsiasi modalità di sfruttamento delle immagini o dei suoni tutelati, anche se non realizzato mediante supporti quali videocassette, musicassette, DVD età, in quanto l'elencazione di carattere esemplificativo delle condotte punite ("duplica, riproduce, trasmette, diffonde in pubblico") vale ad impedire qualsiasi sfruttamento non autorizzato di opere dell'ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi.

Tra i motivi di ricorso per cassazione, la difesa deduceva, tra l’altro, l’erronea la qualificazione giuridica dei fatti contestati, in quanto i personaggi “Hello Kitty” e “Pokemon” non possono essere considerati un'opera dell'ingegno, soprattutto se applicati ad un oggetto di produzione industriale.

La Corte ha accolto il motivo di gravame.

La Cassazione si è ricollegata al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato dalle Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di diritto d'autore, nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela penale del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore dell'opera non si cumula con la distinta tutela spettante all'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine spettante al produttore è sufficiente a determinare la caduta dell'opera in pubblico dominio (così Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2009, n. 49783, in Dir. pen. proc., 2010, 159, la quale ha precisato che i disegni, pur godendo, in quanto opere dell'ingegno appartenenti ad una specifica categoria, della protezione riservata al loro autore, concorrono, qualora riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, a dar luogo alla costituzione di un'opera dell'ingegno autonoma e diversa, individuata e protetta come tale).

In altri termini, le opere cinematografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei cartoni animati non godono di una doppia protezione, in un caso quale opera filmica nel suo complesso, nell’altro quale con riguardo ai disegni attraverso i quali l'opera stessa è stata realizzata.

Sul punto la Cassazione è stata chiara: «i disegni, in quanto opere dell'ingegno appartenenti ad una specifica categoria, godono della protezione riservata al loro autore, ma, qualora siano stati riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costituzione di un'opera dell'ingegno autonoma e diversa, che la legge individua e protegge come tale, attribuendo il diritto ad un diverso soggetto e con diversi termini di protezione».

La tutela è perciò diversificata e non sovrapponibile: «il diritto di utilizzazione della nuova opera dell'ingegno costituita dal cartone animato spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche; mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni spetta al loro autore ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative».

Ciò vale nel caso dei cartoni animati: «il produttore della nuova opera originale costituita dal cartone animato acquista il diritto sulla stessa e ciò senza pregiudizio dei diritti dell'autore dei disegni, che continua ad avere autonomo diritto di autore per qualsiasi diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni stessi, senza per ciò solo che alla protezione specificamente prevista per il film in sè si aggiunga anche quella prevista per ulteriori utilizzazioni degli elementi con cui è stato realizzato».

Nel caso di specie, pertanto, la Corte d’appello aveva erroneamente ravvisato un'abusiva riproduzione di un'opera dell'ingegno destinata al circuito cinematografico e televisivo, mentre avrebbe dovuto tenere conto che le opere dell'arte del disegno sono protette dall’art. 2, comma 1, n. 4 l. n. 633 del 1941.

I giudici di merito avrebbe perciò dovuto valutare se i disegni dei personaggi dei cartoni animati “Hello Kitty” e “Pokemon” riprodotti sui porta-cellulari possano considerarsi creazioni figurative tipiche, tutelate ai sensi riconducibili dall’art. 2, comma 1, n. 4; in caso affermativo, la norma applicabile non è l’art. 171-ter bensì l’art. 171, comma 1, lett. a) l. n. 633 del 1941, che punisce "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, (…) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui".

Alla stregua di tali premesse, la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 04/05/2011, n. 17218)
18/07/2011
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