La segnalata pronuncia risolve la questione circa l'inammissibilità di un ricorso giurisdizionale contenente una pluralità di domande tra loro incompatibili e proposte non in via alternativa, ma cumulativa.
In particolare, una ditta ha impugnato la lex specialis di una procedura aperta indetta per la fornitura quinquennale in service di set procedurali sterili per le sale operatorie e di kit sterili per i reparti/servizi di un'Azienda ospedaliera, nonché il bando di gara, il capitolato speciale e i relativi allegati.
Nello specifico ha eccepito, oltre al resto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 57 e 64 del D.Lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, travisamento e perplessità sull'indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Inoltre, ha soggiunto che le clausole contenute nella lex specialis non avrebbero consentito all'interessata la formulazione di un'offerta consapevole, attesa l'indeterminatezza e l'eterogeneità delle prestazioni richieste ai concorrenti: difatti, oltre alla fornitura vera e propria, sarebbero stati richiesti anche lo svolgimento di servizi e di ulteriori attività da concordare in fase di esecuzione del contratto, unitamente alla realizzazione di alcuni lavori in locali non ancora identificati.
E ancora, sono state dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 70 del D.Lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, travisamento e perplessità sulla mancata proroga dei termini di presentazione delle offerte a seguito di modifiche del bando.
Ha esposto, al riguardo che, a seguito di alcuni chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, che avrebbero sostanzialmente modificato e integrato alcune delle condizioni della gara, non si sarebbe proceduto a una nuova pubblicazione del bando di gara, né sarebbe stata concessa una proroga idonea per la riformulazione delle offerte, come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Infine, è stata censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e del principio del divieto di rinegoziazione dell'offerta, di eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, travisamento e perplessità sull'indeterminatezza dei criteri di valutazione e sulla previsione di eventuali rinegoziazioni dell'offerta.
Ha rilevato, al riguardo, che la lex specialis in alcune sue parti avrebbe contenuto parametri troppo generici, tali da lasciare un eccessivo "margine di manovra" alla Commissione di gara; inoltre sarebbe stata prevista una fase, successiva all'aggiudicazione della gara, in cui procedere alla rinegoziazione del prezzo dell'offerta, al verificarsi di determinate condizioni.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda ospedaliera, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per contraddittorietà delle censure ivi formulate, in quanto relative a domande tra loro inconciliabili e non graduate secondo un preciso ordine di priorità e di interesse.
Orbene, proprio avuto riguardo all'eccezione in rito sollevata dalla resistente P.A., il Collegio di Milano ha condiviso la stessa sulla scorta della considerazione per cui il gravame conteneva tre contrapposti gruppi di doglianze formulate non in via graduata o alternativa tra di loro, ma poste sullo stesso piano.
E infatti, ha rilevato che con la prima doglianza, è stata eccepita l'illegittimità della procedura di gara in relazione alla circostanza che le clausole contenute nella stessa non avrebbero consentito la formulazione di un'offerta consapevole considerata l'indeterminatezza delle prestazioni richieste ai concorrenti.
Al contempo, con la seconda doglianza è stata assunta l'illegittimità della lex specialis di gara giacché, in seguito ad alcuni chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, che avrebbero sostanzialmente modificato parte delle condizioni di gara, non sarebbe stata concessa una proroga idonea per la riformulazione delle offerte, come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Infine, con la terza censura è stato contestato il bando in alcuni suoi aspetti, laddove conterrebbe dei parametri troppo generici, tali da lasciare un eccessivo margine di libero apprezzamento alla Commissione di gara.
Pertanto, alla luce dei riassunti profili di doglianza, il T.A.R. lombardo ha evidenziato che il ricorso includeva domande contrastanti e incompatibili tra loro, non introdotte in forma alternativa o di importanza, ma poste tutte sullo stesso piano.
Difatti alla prima doglianza, con cui è stata eccepita l'impossibilità di formulare l'offerta per l'indeterminatezza del contenuto del bando, si è accompagnata una successiva censura con cui è stata contestata la brevità del termine per la presentazione delle offerte, in seguito ai chiarimenti ottenuti, dando quindi per presupposta l'intenzione della ricorrente di partecipare alla gara e di formulare un'offerta.
Tanto, a opinione del giudicante, ha reso ardua l'individuazione dell'interesse azionato dalla ricorrente, vieppiù avuto riguardo alla correlata impossibilità di stabilire quale censura era da esaminare in via preminente e avesse avuto priorità per la stessa ricorrente.
D'altronde, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, nel processo amministrativo vige il principio dispositivo per cui il Giudice incontra un limite nel decidere l'ordine di trattazione delle censure sollevate nell'ambito del ricorso, rappresentato dall'interesse di cui il ricorrente chiede tutela e nelle priorità poste dallo stesso nella formulazione delle proprie domande (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108).
Ragion per cui, si è sottolineato che quando più siano gli interessi o diverso sia il mezzo di tutela in relazione all'intensità dello stesso interesse, tanto da risolversi nella proposizione di domande aventi petitum diverso, l'esercizio di quella discrezionalità è consentito al giudicante soltanto riguardo alle questioni sollevate e ai motivi di censura dedotti nell'ambito della stessa domanda (cfr., indirettamente, per il giudizio di legittimità, Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2008, n. 6629).
Sicché, nella vicenda in esame, il G.A. milanese ha concluso che di fronte a una diversa intensità dell'interesse, emergente dalle plurime censure non oggetto di graduazione da parte della ricorrente, il gravame doveva essere dichiarato inammissibile in quanto formulato alla stregua di diverse richieste tra loro incompatibili o comunque inconciliabili.
Copyright © - Riproduzione riservata
(Sentenza TAR Lombardia 15/11/2011, n. 2742)