Gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo e di regolamentare l' esercizio delle attività di scommessa sia attraverso i canali tradizionali (le classiche ricevitorie), sia attraverso internet.
Tuttavia le norme nazionali potrebbero rivelarsi in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi.
E' quanto accaduto ad una società maltese, la Z., che offre servizi di scommesse ippiche online, in virtù di una licenza rilasciata dalle autorità maltesi.
Volendo proporre scommesse sulle corse di cavalli francesi a partire dal proprio sito Internet, la società Z. ha chiesto al governo francese l'abrogazione della disposizione nazionale che conferisce al PMU il monopolio della gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo in Francia.
Tale disposizione, secondo la Z., violerebbe l'56 TFUE (ex art. 49 TCE) che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
Una restrizione alla libera prestazione dei servizi può, tuttavia, essere ammessa sulla base delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato (se si tratta di attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 51 TFUE o se sussistono motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'art. 52 TFUE) o può essere giustificata da motivi di interesse generale, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il giudice del rinvio, consapevole dell'esistenza di tali giustificazione ammissibili, chiede alla Corte di Giustizia di stabilire i presupposti che permettono l'istituzione di un regime di esclusiva per l'organizzazione delle scommesse ippiche, nonché di precisare se il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi debba essere valutato in relazione all'intero settore delle scommesse ippiche o soltanto in relazione all'offerta delle scommesse ippiche online.
La Corte osserva che gli obiettivi perseguiti, in generale, dalle normative nazionali che regolamentano i giochi e le scommesse ed, in particolare, dalla normativa francese in discussione, sono collegati all'esigenza imperativa di interesse generale di lotta alla frode ed al riciclaggio di denaro sporco, nonché all'esigenza di tutela dell'ordine sociale con riferimento agli effetti del gioco d'azzardo sugli individui e sulla società (prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo e l'induzione a spese eccessive collegate allo stesso).
Ciascuno Stato membro può definire con precisione il livello di protezione che intende assicurare a tali interessi.
Nel caso specifico, le autorità francesi hanno deciso di garantire un livello di tutela particolarmente elevato rispetto a tali obiettivi attraverso la instaurazione di una misura tanto restrittiva come il monopolio nella gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo.
Tale restrizione, tuttavia, consente allo Stato di esercitare un controllo diretto sull'operatore esclusivo, sull'organizzazione degli eventi su cui le scommesse sono effettuate, sui tipi di scommesse autorizzate e sui loro canali di distribuzione, compresa la proporzione delle vincite rispetto alle puntate, nonché sullo svolgimento e sulla vigilanza delle attività regolamentate.
In tale ottica, la Corte chiarisce che l'istaurazione di un regime di monopolio deve necessariamente essere affiancato da un contesto normativo che consenta di ridurre le occasioni di gioco e limitare le attività di gioco d'azzardo in modo coerente e sistematico.
E' compito del giudice nazionale valutare, in concreto, se la normativa francese in materia di scommesse ippiche miri effettivamente a garantire un livello di tutela particolarmente elevato ai consumatori, tale da giustificare l'instaurazione di un monopolio nella gestione delle scommesse fuori ippodromo, e se i controlli statali siano effettuati in modo coerente e sistematico allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati.
La Corte, precisa, inoltre, che, la politica di espansione controllata delle attività di gioco d'azzardo può essere coerente con l'obiettivo di canalizzare tali attività in circuiti controllabili, attirando i giocatori che esercitano attività di giochi e scommesse clandestine e vietate verso attività autorizzate e regolamentate.
A tal fine, la pubblicità effettuata dal titolare del monopolio deve restare contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate e non deve essere diretta ad incoraggiare la naturale propensione al gioco d'azzardo attraverso, ad esempio, messaggi accattivanti che facciano balenare la prospettiva di vincite ragguardevoli.
Per quanto riguarda il mercato delle scommesse ippiche online, infine, la Corte precisa che Internet costituisce semplicemente uno dei canali di offerta dei giochi d'azzardo e, pertanto nella valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla libera prestazione dei servizi occorre considerare le restrizione arrecate a tutto il settore interessato, indipendentemente dai canali di commercializzazione.
Occorre, tuttavia, tener presente che l'offerta di giochi d'azzardo online può rivelarsi una fonte di rischi differente e di maggiore entità per i consumatori, a causa della mancanza di contatto diretto con l'operatore, della facilità nell'accesso e nella permanenza ai giochi proposti, del volume ed della frequenza di tale offerta, dello stato di isolamento del giocatore, dall'anonimato e dall'assenza di un controllo sociale.
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