La ricorrente, genitore esercente potestà sul figlio minore, ha impugnato il verbale del Consiglio di classe dell’Istituto resistente nella parte in cui non ammetteva quest’ultimo alla classe superiore.
Segnatamente, dopo aver premesso che la media delle votazioni conseguite dall’allievo in tutte le materie di studio era pari a 5,41, ha eccepito la violazione da parte del Consiglio di classe dei criteri per l’ammissione degli studenti alla classe successiva con i quali si era stabilita l’ammissione per quegli alunni la cui media delle votazioni riportate in tutte le materie era pari o superiore a 5,30.
Inoltre, ha censurato l’inadeguatezza e la contraddittorietà della motivazione dell’impugnato provvedimento atteso che la stessa, da un lato, non avrebbe assolto al suo ruolo di esplicitazione delle ragioni che avevano indotto l’organo scolastico a deliberare la non ammissione dello studente alla classe superiore, dall’altro, nella parte in cui rilevava carenze comportamentali, avrebbe contraddetto la decisione di attribuire al medesimo studente una votazione in condotta di piena sufficienza.
Infine, ha dedotto vizi di carattere formale che avrebbero reso illegittimo il contestato verbale, in quanto presumibilmente privo della sottoscrizione del segretario e dell’indicazione dei docenti che si erano espressi a favore e contro la decisione assunta dal Consiglio di classe.
Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato.
Il Collegio di Milano, ritenendo di dover inizialmente esaminare la doglianza circa la sussistenza di alcuni vizi formali nell’impugnato verbale, ha osservato che la stessa era, in parte, infondata in punto di fatto in quanto, nella propria relazione sui fatti di causa depositata in giudizio, il Dirigente scolastico aveva attestato che tutti i verbali del Consiglio di classe interessato risultavano firmati; non decisivo in senso contrario, del resto, è stato ritenuto il documento prodotto in giudizio dalla ricorrente, in quanto trattavasi non di copia autentica del verbale ma di mero estratto dello stesso.
Per ciò che concerne l’indicazione dei docenti che si erano espressi a favore e contro la decisione assunta dall’organo collegiale, il T.A.R. lombardo ha altresì precisato che nei verbali delle deliberazioni di scrutinio dei consigli di classe tale indicazione non era necessaria, in quanto l’attestazione che in favore della decisione finale si era espressa la maggioranza dei docenti costituiva elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione assunta dall’organo.
In relazione agli ulteriori motivi di gravame, trattati congiuntamente, l’adito G.A. ha dapprima rimarcato come l’art. 3, comma 3, L. 30 ottobre 2008, n. 169, sancisce espressamente che "nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva (…) gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline".
Sicché, è apparso evidente come dalla menzionata disposizione si poteva ricavare il principio generale per cui il giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere necessariamente disposto quando l’alunno non consegua votazioni di piena sufficienza in tutte le materie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 agosto 2010, n. 3585).
Di conseguenza, a opinione dell’adito giudicante, nella vicenda in parola non sarebbero state ammissibili interpretazioni di favore che avessero valorizzato la media delle votazioni conseguite nelle diverse materie: le ragioni che avevano determinato il conseguimento delle insufficienze, il complessivo andamento nel ciclo di studi o l’impegno profuso dal discente durante l’anno scolastico; aspetti, questi, che potevano essere valutati dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale, ma che dovevano tradursi, per avere rilevanza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, nell’attribuzione di un voto non inferiore alla sufficienza in ciascuna materia.
Al riguardo, il Collegio ha richiamato un costante indirizzo giurisprudenziale per cui: “… i giudizi espressi dal Consiglio di classe sono connotati da discrezionalità tecnica: il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni, difatti, costituiscono espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze tecniche solo da esso possedute. Pertanto al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 settembre 2009, n. 4694).
Ciò premesso, il G.A. meneghino ha osservato che nel caso concreto lo studente, in sede di scrutinio finale, aveva riportato ben sei insufficienze e siffatta circostanza è apparsa decisiva nell’apprezzamento della correttezza dell’operato dell’organo scolastico il quale, a fronte di un numero così elevato di materie per le quali non si erano raggiunti adeguati livelli di apprendimento, non poteva far altro che disporre la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Per siffatte ragioni, del tutto infondate sono state dichiarate le doglianze circa il paventato difetto di motivazione, nonché quelle che hanno fatto leva sui miglioramenti dimostrati dallo studente nel corso dell’anno scolastico e sulla non gravità delle insufficienze riportate; su questo specifico punto, il giudicante ha osservato come alcuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza per cui in alcune materie l’alunno avesse conseguito votazioni più prossime al sei che non al cinque, giacché per poter accedere alla classe superiore occorreva conseguire la piena sufficienza in tutte le materie.
Copyright © - Riproduzione riservata
(Sentenza Tribunale amministrativo regionale MILANO 04/10/2011, n. 2330)