In linea generale la formazione d'ufficio del piano di lottizzazione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 28, L. n. 1150 del 1942, è sempre legittima nel caso in cui i proprietari delle aree non abbiano realizzato le opere di urbanizzazione ovvero non abbiano accettato di stipulare la convenzione.
In tali ipotesi, il piano di lottizzazione d'ufficio è, infatti, preordinato a rimuovere gli ostacoli e le limitazioni alla realizzazione delle previsioni del PRG che nascono dall'inerzia o dall'opposizione dei proprietari delle aree interessate, i quali, impedendo di attuare le previsioni urbanistiche del comparto, finiscono per dar luogo, di fatto, ad una sorta di arbitrario vincolo d'inedificabilità con durata indeterminata.
Per questo la lottizzazione d'ufficio ha pari dignità, partecipa della medesima natura e produce gli stessi effetti, tra i quali anche quello di conferire valore di pubblica utilità alle opere di urbanizzazione in esso previste, del piano particolareggiato ad iniziativa privata. Tale facoltà d'iniziativa di ufficio costituisce, dunque, l'esplicazione di un potere ampiamente discrezionale del Comune relativamente all'an, al quid ed al quomodo.
Nel caso in esame, ricorrendo la necessità di procedere al completamento delle infrastrutture necessarie, la decisione del Comune di procedere a lottizzazione d'ufficio per l'urbanizzazione dell'area appare del tutto legittima in presenza dell'ostruzione di alcuni proprietari alla lottizzazione convenzionale.
La circostanza che per una determinata zona di espansione lo strumento urbanistico non subordini necessariamente l'edificazione alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, non preclude l'esercizio di un potere di valutazione da parte della PA in relazione agli interventi complessivi da realizzare.
Il Comune ha il potere-dovere di verificare se le costruzioni edificande siano assentibili con concessioni singole ovvero se, al contrario, lo sviluppo della previsione urbanistica non necessiti della predisposizione di un piano di lottizzazione, al fine di raccordare i nuovi fabbricati col preesistente aggregato abitativo e di completare le urbanizzazioni.
Infatti, anche quando possono essere imposte opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del singolo provvedimento permissivo, la diversità dei presupposti di fatto e delle differenti esigenze che sorreggono, da un lato, la concessione singola e, dall'altro, la lottizzazione, comportano che l'amministrazione possa, e debba, sempre valutare i riflessi discendenti dall'aumento insediativo sui servizi essenziali viari, elettrici, igienici, idrici e fognari.
Il Comune può, dunque, sempre giudicare necessario il piano di lottizzazione per l'edificazione quando ritenga che, essendo la zona priva di sufficienti infrastrutture, non possa farsi luogo a singola concessione edilizia.
In tale scia, la disposizione dell'art. 19 NTA del PRG del Comune de quo deve essere interpretata in maniera coerente con il predetto quadro legislativo generale.
Pertanto, non possono essere condivise le affermazioni per cui nella zona in questione, ai sensi dell'art. 19, si sarebbe potuto procedere solo con concessione diretta e che tale previsione non avrebbe potuto estendersi alla lottizzazione d'ufficio, alla quale può accedersi solo se non è configurabile alcun altro modo per addivenire all'edificazione dell'area.
La prescrizione relativa alla concessione singola deve essere coordinata non solo con l'eccezione di cui citato art. 19 ma sopratutto con la disposizione generale di cui all'art. 28, L. n. 1150 del 1942, della quale costituisce un corollario specificativo e non derogatorio.
L'art. 19, proprio con riferimento all'area oggetto del piano, riserva dunque al Comune la possibilità di rilasciare concessioni edilizie, ma tale affermazione non esclude affatto la possibilità di procedere, anche in via autoritativa, alla lottizzazione convenzionata o d'ufficio.
La relativa valutazione, prima dell'adozione dell'uno o dell'altro provvedimento, deve intervenire con riferimento alla situazione di fatto preesistente e tenuto conto della distinta finalità ed ambiti che si intendono perseguire con la concessione singola e con lo strumento attuativo.
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(Decisione Consiglio di Stato 10/10/2011, n. 5501)