Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, nell’ambito di un procedimento penale riguardante, tra l’altro, alcuni reati fiscali, si era proceduto [in applicazione dell’articolo 322 ter c.p., applicabile ai reati fiscali a seguito dell’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244], al sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente anche di alcuni beni immobili intestati ad una società, sul rilievo che trattavasi di una società comunque riconducibile alle persone indagate, cosicchè legittimamente il sequestro era stato esteso anche ai beni della società.
La Cassazione, pur condividendo il ragionamento del giudice di merito, ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro, evidenziandone la genericità, perché difettava l’esatta individuazione del “valore” dei beni che si assoggettavano al vincolo: ciò che impediva di verificare se il sequestro fosse stato adottato in misura esorbitante rispetto al consentito.
La Corte è partita dalla ineccepibile considerazione che il principio solidaristico [della cosiddetta “responsabilità per l’intero”], in forza del quale è consentito il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente anche “per l’intero” nei confronti di uno solo dei soggetti coinvolti [si tratti di persona fisica ovvero di persona giuridica: nella specie, il sequestro aveva riguardato i beni di una società che si assumeva riconducibile agli indagati], allorquando non sia possibile, al momento dell’adozione della misura, accertare l’esatto ammontare del prezzo o del profitto riferibile al singolo concorrente, trova il proprio limite nel fatto che il vincolo cautelare d’indisponibilità non deve essere esorbitante, nel senso che non deve eccedere, nel complesso, il valore del profitto, e non deve determinare ingiustificate duplicazioni, posto che dalla unicità del reato non può che derivare l’unicità del profitto.
Da ciò consegue, ha ancora precisato la Cassazione, che, allorquando si debba poi, all’esito del giudizio di merito, disporre la confisca, anche questa dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto attribuibile al singolo concorrente, mentre solo nella persistente impossibilità di una esatta quantificazione potrà e dovrà essere applicata per l’intero prezzo o profitto, ma sempre nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti).
Da queste considerazioni, la Cassazione ha tratto la regola di condotta secondo cui il sequestro deve essere comunque sempre proporzionato alla successiva misura della confisca, imponendosi una verifica sul valore dei beni da sottoporre a vincolo, per evitare un’ingiustificata compressione dei diritti già nella fase cautelare.
Proprio in applicazione di tale regola, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro, evidenziando che non risultava affatto affrontato il valore dei beni sottoposti a vincolo, semplicisticamente risolto attraverso un generico riferimento alla misura complessiva del valore che si andava ad assicurare: ciò che impediva di verificare se, già nella fase cautelare, il valore sottoposto a sequestro risultasse sovrabbondante rispetto alla misura della confisca in ipotesi applicabile.
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(Sentenza Cassazione penale 21/12/2011, n. 47525)