La metodologia mira a stabilire un approccio comune applicabile in linea di principio a tutte le inchieste condotte in conformità alla direttiva e definisce le caratteristiche di una buona inchiesta di sicurezza. Non si tratta di un elenco di controllo.
Gli inquirenti devono esercitare il loro giudizio e le loro competenze professionali per tener conto delle circostanze di ciascun caso. In tal modo, applicando all'inchiesta la metodologia comune e un approccio obiettivo e sistematico, l'organo inquirente dovrebbe trovarsi nelle migliori condizioni per trarre insegnamenti da ogni incidente e migliorare così la sicurezza marittima.
Per individuare correttamente le cause di un sinistro o di un incidente marittimo è necessaria un'inchiesta tempestiva e metodica, che non si limiti alle prove immediate, ma cerchi le cause profonde che potrebbero provocare altri incidenti in futuro.
L'inchiesta può pertanto essere considerata un mezzo per individuare non solo le cause immediate, ma anche i problemi che si presentano nel contesto generale della regolamentazione, della politica e della loro attuazione.
A norma della direttiva 2009/18/CE, la Commissione deve adottare una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi, che gli organi inquirenti sono tenuti a seguire nell'ambito delle inchieste di sicurezza.
È opportuno che la metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi stabilisca norme comuni applicabili in linea di principio a tutte le inchieste condotte in conformità alla direttiva 2009/18/CE al fine di conseguire un livello elevato di qualità delle inchieste.
È necessario che le norme generali previste dalla metodologia comune siano utilizzate direttamente dagli organi inquirenti degli Stati membri.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
A cura della Redazione
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(Regolamento Commissione UE 09/12/2011, n. 1286)