Se si vuole “salvare l’Italia”, non si possono solo imporre nuovi tributi o aumentare l’aliquota di alcune tasse già esistenti, ma si deve anche far ripartire l’economia, aiutando in modo mirato le imprese, e riducendo o quantomeno semplificando i loro oneri ed adempimenti: è proprio questa, dunque, la filosofia a cui sembrano ispirate anche alcune misure elaborate per ridurre gli “adempimenti amministrativi per le imprese” in ambito ambientale contenute nell’art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e sulle quali, nel prosieguo, focalizzeremo la nostra attenzione.
Bonifica dei siti inquinati: semplificazione degli adempimenti delle imprese (art. 40, comma 5)
Per semplificare gli adempimenti delle imprese in tema di bonifica dei siti inquinati, il comma 5 dell’art. 40 inserisce un nuovo periodo nel comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Secondo la sintesi contenuta nella Relazione tecnica del 6 dicembre 2011, “La norma introduce la possibilità di articolare gli interventi di bonifica dei siti inquinati in fasi progettuali distinte nonché misure di semplificazione nelle attività di messa in sicurezza operativa dei medesimi siti e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti tecnologiche.”
Rammentiamo, in proposito, che l’art. 242 disciplina le procedure operative e amministrative che si applicano allorquando si verifichi un evento anche solo potenzialmente in grado di provocare un inquinamento. In particolare, l’art. 242 regolamenta le competenze in materia di bonifiche distribuendole tra Regione (commi 3, 4, 6 e 7), Provincia (comma 13) e Ministero dell’ambiente (comma 5).
Orbene, il comma 7 dell’art. 242 si occupa del progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza che deve essere sottoposto alla Regione da parte del responsabile dell’inquinamento dopo l’approvazione del documento di analisi di rischio. Vediamo dunque in cosa consiste la semplificazione prevista dal nuovo periodo che il “Decreto Monti” inserisce ora subito dopo il primo periodo del comma 7:
- nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto operativa potrà essere articolato per fasi progettuali distinte così da rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.
Ulteriormente, l’art. 40, comma 5, D.L. 201/2011 sopprime le parole “con attività in esercizio” del comma 9 dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 che, in verità, la norma del “decreto Salva Italia” omette di indicare), di modo che il nuovo comma 9, art. 242 recita nel seguente modo:
- “La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente”.
Infine, l’art. 40, comma 5, D.L. 201/2011 prevede che possano essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
Composti Organici Volatili (C.O.V.): semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione (art. 40, comma 7)
Il comma 7 dell’art. 40, D.L. n. 201/2011 al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, sopprime le parole “o per gli utenti” dell’articolo 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.
Rifiuti speciali: semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura (art. 40, comma 8)
Al fine di semplificare gli adempimenti in tema di smaltimento dei rifiuti speciali, il comma 8 dell’art. 40, D.L. n. 201/2011 prevede che i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possano trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
In tale caso, l'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei c.d. “FIR” (i formulari di trasporto ex art. 193, D.Lgs. n. 152/2006).
I formulari dovranno essere gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193, mentre la loro conservazione dovrà avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le suddette attività in parola.
Alcune perplessità…
Nonostante l’apparente chiarezza della norma e la evidente semplificazione a favore di “estetisti & Co.” – consistente, come si è detto, nella esenzione dal MUD e dal registro di carico e nel mero adempimento costituito dalla conservazione del FIR presso la propria sede e tenendo cronologicamente ordinati i FIR accompagnatori dei rifiuti – ad una lettura più attenta sembrano poter emergere delle difficoltà causate dalla mancata considerazione di tutte le implicazioni discendenti dalle disposizioni che compongono il quadro normativo vigente in materia:
1) innanzitutto, l’esenzione dal MUD e dal registro non dovrebbe aver fatto venir meno l’obbligo di iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212, comma 8, D.Lgs 152/2006, come probabilmente – laddove la nuova norma rimanesse immutata anche dopo la conversione in legge del D.L. n. 201/2011 – vorrà chiarire il Comitato Nazionale;
2) analogamente non dovrebbero essere venuti meno i particolari obblighi in tema di trasporto e deposito cui soggiacciono i rifiuti sanitari infettivi ai sensi dell’art. 227, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006 che all’uopo richiama la più rigorosa disciplina di cui al D.P.R. 254/2003 (si pensi, per esempio, alle disposizioni in tema di ADR);
3) l’art. 40, comma 8, D.L. n. 201/2011 parla esplicitamente solo della produzione di rifiuti speciali pericolosi contraddistinti dal CER 18.01.03*, ma nulla dice per i rifiuti non pericolosi prodotti da tali attività (si pensi, per esempio, al CER 18.01.04: quale sarà il regime da seguire in questo caso?
4) col SISTRI come la mettiamo, dato che le suddette attività sono comunque tenute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera. a) del D.M. n. 52/2011, ad iscriversi al nuovo sistema informatico e ai relativi obblighi (chiavetta USB, contributi di iscrizione e annuale)?
La Manovra “Salva Italia” va alla Camera
Il disegno di legge di conversione del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 concernente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (A.C. n. 4829) è attualmente al vaglio della Camera. Lo scorso venerdì 9 dicembre la Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) aveva concluso il suo esame del provvedimento, in sede consultiva, approvando un parere favorevole con le seguenti condizioni relative all’art. 40:
h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di verificare la coerenza normativa del disposto di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 40 con la definizione di messa in sicurezza operativa di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; al medesimo secondo periodo del comma 5 dell'articolo 40, comma 5, secondo periodo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire il riferimento all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;i) all'articolo 40, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riferire il terzo periodo sotto forma di novella al decreto legislativo n. 152 del 2006 e di specificare che si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche derivanti da obblighi legislativi;l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in relazione all'effettiva operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di consentire alle aziende un graduale adeguamento agli adempimenti richiesti, nonché misure di compensazione per gli oneri già versati a titolo di contributo annuale.
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