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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Speciale Iter Decreto Monti

Cala il sipario sull'Agenzia per la sicurezza nucleare

di Claudio Bovino
Soppresse le authority sul nucleare, sui servizi idrici e sul settore postale. Dopo il No dell'Italia al nucleare sancito dall'esito referendario, dopo le dimissioni dello scorso settembre da parte del suo presidente, l'oncologo Umberto Veronesi, la manovra Salva Italia ha stabilito che sull'agenzia nucleare italiana dovesse calare definitivamente il sipario.

Il D.L. n. 201/2011, infatti, all’art. 21, comma 13 e ss., decreta anche la soppressione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, con trasferimento dei compiti ad altre amministrazioni.

Come è divenuta consuetudine delle ultime manovre finanziarie, anche il D.L. “Monti” n. 201/2011, in vigore dal 6 dicembre 2011, prevede, tra le misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, anche il taglio di alcuni enti, trasferendone le funzioni o accorpandoli ad altri che operano in settori analoghi. E così, l’art. 21, dopo aver previsto, per esempio, la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS con attribuzione delle relative funzioni all’INPS, e il taglio di alcuni consorzi di varia natura, decreta anche la cancellazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sancendo ufficialmente la conclusione del nuovo sogno atomico italiano.

In particolare, l’art. 21, commi 13-20 e l’Allegato A del D.L. n. 201/2011, decretano la soppressione delle seguenti agenzie:

- Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

- Agenzia per la sicurezza nucleare;

- Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

ALLEGATO A

Ente soppressoAmministrazione InteressataEnte incorporante Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acquaMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Agenzia per la sicurezza nucleareMinistero dello sviluppo economicoMinistero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postaleMinistero dello sviluppo economicoAutorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ai sensi del comma 14 dell’art. 21 in parola le funzioni attribuite ai suddetti enti dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

Si tratta di un piccolo taglio di poltrone che sembra rispondere oltre che a quelle esigenze di cassa

Viene demandato ad appositi decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la PA e la semplificazione, e sentita l’amministrazione incorporante da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Monti, l’effettivo trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all’adozione di questi d.m., per garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi (art. 21, comma 15).

L’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua

L’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ora soppressa dalla Manovra “Salva Italia”, rappresentava solo l’ultima formulazione di un organismo in materia di gestione del servizio idrico e controllo sulle acque che in questi anni aveva visto cambiare più volte il suo nome e almeno in parte le sue funzioni (lasciando ogni tanto dei pezzi qua e là…), con non poche polemiche e dibattiti.

Proviamo a seguire brevemente le metamorfosi che ha subito questo ente, cercando di non perderci nella girandola di nomi, norme e differenti gradi di indipendenza attribuiti di volta in volta:

- si comincia col Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse idriche, istituito ai sensi dell’art. 21 comma 1 della legge 36/1994 (c.d. “legge Galli”), con il compito di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art. 9 della legge 36/1994;

- il “Codice dell'ambiente” (D.Lgs. n. 152/2006) sostituisce il Comitato con l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (art. 159): viene anche emanato un apposito decreto ministeriale (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Decreto 2 maggio 2006, Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, G.U. n. 108 dell’11 maggio 2006) che però rientra tra i diciassette decreti attuativi del TUA dichiarati inefficaci dal Ministero dell’Ambiente (MATTM) con un apposito comunicato;

- successivamente, il D.Lgs. n. 284/2006 (primo decreto correttivo del TUA), abroga gli articoli 159, 160 e 207 del D.Lgs. n. 152/2006, e ricostituisce sia il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Co.Vi.R.I.) sia l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sopprimendo tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006;

- ancora una volta, però, il Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche viene soppresso dall’art. 9-bis, comma 6 della L. 24 giugno 2009, n. 77 di conversione del D.L. D.L. n. 39 del 28 aprile 2009 e ricostituito sotto la denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche” (Co.N.Vi.Ri. ) che perciò subentra nelle competenze del Co.VI.Ri. (oltre che in quelle dell’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche);

- infine, è arrivata l’Agenzia (un organo autonomo ed indipendente perciò e non più solo di supporto al MATTM, almeno nelle intenzioni del legislatore), istituita da uno dei tanti “decreti sviluppo” emanati di recente (in questo caso prima del c.d. “referendum sull’acqua”) e precisamente dall’art. 10, commi 11 e ss. del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”) ereditando innanzitutto le funzioni della Co.N.Vi.Ri. disciplinate, principalmente, dall’art. 161 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

Ora, come si è detto, anche l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua viene soppressa ad opera del D.L. Monti, con decadenza dei suoi organi, e col trasferimento delle sue funzioni al MATTM che di fatto l’ha incorporata.

Per di più, l’art. 21, comma 20 del D.L. n. 201/2011 si preoccupa di sopprimere espressamente anche la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche (Co.N.Vi.Ri.), dato che nessuna norma lo ha fatto prima e dato che l’Agenzia non era mai divenuta operativa.

Infine, con particolare riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, il comma 19 dell’art. 21, D.L. n. 201/2011, in deroga a quanto previsto dall’allegato A, trasferisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto Monti.

Agenzia per la sicurezza nucleare

Solo pochi giorni fa (30 novembre) è entrato in vigore il D.Lgs. n. 185/2011 che ha attribuito alcuni nuovi compiti di vigilanza e controllo all'Agenzia per la Sicurezza Nucleare. Alla luce di quanto ha ora disposto il D.L. Monti, si è rivelato l’ultimo tentativo di iniettare nuova linfa vitale in un organismo moribondo che di fatto non ha mai funzionato.

L’art. 2 del nuovo D.Lgs. n. 185/2011 aveva aggiunto, in fine, al comma 4 dell'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge Sviluppo), istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare il seguente periodo: “L’Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.”. Ulteriormente, l’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 185/2011 aveva inserito nel D.Lgs n. 230/95 un nuovo Capo VII - bis dedicato alla “Sicurezza nucleare degli impianti nucleari", prevedendo, relativamente all’informazione al pubblico in materia di sicurezza nucleare che l’Agenzia dovesse pubblicare sul proprio sito web istituzionale i risultati dell’attività svolta e l'attività ispettiva effettuata, nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza; le informazioni sono tese accessibili ai lavoratori e al pubblico, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n, 195, e fatto salvo l'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sul segreto di Stato.

Queste nuove attribuzioni si aggiungevano ai compiti rimasti in capo all’Agenzia in tema di decomissioning.

Infatti, anche in mancanza di un nuovo programma nucleare italiano, all’Agenzia competeva l’espletamento dei compiti di controllo sulle seguenti attività:

- smantellamento totale, rimozione e decontaminazione (per l’appunto, il c.d. decomissioning) delle quattro vecchie centrali nucleari italiane ex-Enel, cioè quelle di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza), di Latina e del Garigliano (Caserta),

- smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile ex-Enea, e cioè l’EUREX di Saluggia (Vercelli), le FN-Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Alessandria), l’OPEC in Casaccia (Roma), il Plutonio in Casaccia (Roma) e l’ITREC in Trisaia - Rotondella (Matera).

- realizzazione di un parco tecnologico ed identificazione di un deposito per i rifiuti radioattivi.

Ora tutte tali funzioni sono state trasferite ex lege al Ministero dell’Ambiente il quale, secondo l’art. 21, comma 13, e Allegato A del D.L. n. 201/2011, è l’“ente incorporante” dell’Agenzia.

A latere, si rammenta che in Italia è la Sogin (Società di gestione impianti nucleari), la società di Stato incaricata della bonifica ambientale degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, col precipuo compito di localizzare, realizzare e gestire il Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

All’inizio di questo novembre l’Amministratore Delegato della Sogin, Giuseppe Nucci, ha presentato ai rappresentanti istituzionali, alle associazioni imprenditoriali e alle organizzazioni sindacali del territorio il “Piano industriale 2011-2015”, che riporta in appendice la lista dei 50 siti possibili candidati per ospitare il Deposito nazionale. Nei cinque anni del piano, la Sogin si ripromette di realizzare attività di decommissioning, mantenimento in sicurezza e servizi per 542 milioni di euro, dei quali 198 milioni per le attività nelle centrali del Garigliano e di Latina e negli impianti di Casaccia. La Sogin stima di concludere la bonifica ambientale dei siti nucleari laziali e campani nel 2025.

L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

L'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è (era), sulla carta, un’authority amministrativa indipendente, istituita dal D.Lgs n. 58/2011 (che ha modificato il D.Lgs. n. 261/1999, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2008/6/CE) al fine di regolare il settore postale, adottare provvedimenti in materia di qualità e caratteristiche del servizio universale nel settore postale, nonché tariffe dei servizi regolamentati e di tutela della concorrenza nei servizi liberalizzati.

All’indomani della sua istituzione molte sono state le proteste e le accuse di aver creato un doppione di qualcosa che esisteva già e cioè l’Antitrust (Autorità per la concorrenza e il mercato) e l’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Con buona pace di tanti, ora, in base al D.L. Monti, le funzioni di tale ente vengono incorporate dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti:

Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251):

Art. 21 (Soppressione enti e organismi), commi 13-20

Copyright © - Riproduzione riservata

13/12/2011
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