Il Consiglio Superiore di Sanita', Sezione III, nel parere espresso nella seduta del 19 gennaio 2011, con riferimento alle richieste di deroga delle Regioni Lazio e Toscana, ha rimandato alle Autorita' regionali per la verifica sulle industrie alimentari, affinche' l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Ai sensi del comma 11 del succitato articolo 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti, come richiamato anche dal Consiglio Superiore di Sanita' nel citato parere del 19 gennaio 2011.
L'acqua distribuita, pur nei limiti consentiti dall'articolo 1, non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all'eta' di 3 anni.
Le Regioni devono, inoltre, informare circa le modalita' per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale e' stata concessa la deroga, e in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino all'eta' di 3 anni.
Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
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(Decreto Ministero della Salute 11/05/2011)