Non sono considerate tecnologie innovative le tecnologie che rientrano nel campo di applicazione delle seguenti misure interessate dall’approccio integrato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 443/2009:
- a) miglioramenti nell’efficienza dei sistemi di condizionamento;
- b) sistemi di controllo della pressione dei pneumatici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;
- c) resistenza al rotolamento dei pneumatici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 e del regolamento (CE) n. 1222/2009;
- d) indicatori di cambio di marcia rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;
e) uso di biocarburanti.
Al fine di promuovere lo sviluppo e la rapida diffusione di nuove tecnologie avanzate volte alla riduzione delle emissioni di CO 2 dei veicoli, il regolamento (CE) n. 443/2009 concede a fornitori e costruttori la possibilità di richiedere l’approvazione di determinate tecnologie innovative che contribuiscono a diminuire le emissioni di CO 2 delle autovetture.
È pertanto necessario stabilire i criteri per determinare quali tecnologie possano essere riconosciute come innovazioni ecocompatibili ai sensi del suddetto regolamento.
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009, non possono essere considerate innovazioni ecocompatibili ai sensi del medesimo regolamento le tecnologie interessate dall’approccio integrato dell’Unione indicato dalla Commissione nella comunicazione del 7 febbraio 2007 «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO 2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri » nonché nella comunicazione del 7 febbraio 2007 «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo» e regolamentate o previste obbligatoriamente dal diritto dell’Unione.
Tali tecnologie comprendono i sistemi di controllo della pressione dei pneumatici, la resistenza al rotolamento dei pneumatici e gli indicatori di cambio di marcia che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati nonché, per quanto riguarda la resistenza al rotolamento dei pneumatici, del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.
Una tecnologia già ampiamente disponibile sul mercato da diverso tempo non può essere considerata innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e non è pertanto riconosciuta come innovazione ecocompatibile.
Per garantire una corretta incentivazione, è appropriato limitare il grado di penetrazione del mercato di una tecnologia equiparandolo al segmento di nicchia di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, stabilendo il 2009 come anno di riferimento.
È opportuno che tali soglie siano riviste al più tardi nel 2015.
Al fine di sostenere le tecnologie con il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture, e in particolare lo sviluppo di tecnologie di propulsione innovative, occorre che siano incentivate solo le tecnologie intrinsecamente funzionali alla mobilità del veicolo e che contribuiscono in maniera significativa all’ottimizzazione del suo consumo energetico complessivo.
Le tecnologie accessorie a tale fine o volte a migliorare il comfort del guidatore o dei passeggeri non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Conformemente al regolamento (CE) n. 443/2009, la richiesta può essere inoltrata sia dai costruttori, sia dai fornitori. Contestualmente alla richiesta, è necessario che il richiedente dimostri la piena conformità con i criteri di ammissibilità e indichi un metodo per la misurazione del risparmio di CO 2 conseguito grazie alla tecnologia innovativa.
Occorre che i risparmi di CO 2 ottenuti con l’innovazione ecocompatibile siano misurabili con un grado soddisfacente di accuratezza, possibile soltanto in presenza di un risparmio di almeno 1 grammo di CO 2 per chilometro.
È opportuno che le tecnologie che consentono un risparmio di CO 2 che dipende dal comportamento di guida o da altri fattori che si sottraggono al controllo del richiedente non siano di norma considerate come innovazioni ecocompatibili, salvo il caso in cui sia possibile formulare ipotesi verificabili circa il comportamento di guida medio sulla base di prove statistiche indipendenti.
Al fine di promuovere lo sviluppo e la rapida diffusione di nuove tecnologie avanzate volte alla riduzione delle emissioni di CO 2 dei veicoli, il regolamento (CE) n. 443/2009 concede a fornitori e costruttori la possibilità di richiedere l’approvazione di determinate tecnologie innovative che contribuiscono a diminuire le emissioni di CO 2 delle autovetture.
È pertanto necessario stabilire i criteri per determinare quali tecnologie possano essere riconosciute come innovazioni ecocompatibili ai sensi del suddetto regolamento.
Il normale ciclo di prova utilizzato nella misurazione delle emissioni di CO 2 ai fini dell’omologazione di un veicolo non riporta tutti i risparmi realizzati attraverso determinate tecnologie.
Al fine di garantire che gli incentivi all’innovazione siano corretti, è necessario che nel calcolo del risparmio complessivo di CO 2 siano computati soltanto i risparmi non misurati dal normale ciclo di prova.
Per determinare i risparmi di CO 2 , occorre operare un confronto tra i medesimi veicoli con e senza l’innovazione ecocompatibile.
E' necessario che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili.
Al fine di garantire eque condizioni di concorrenza e, in assenza di un ciclo di guida concordato e più realistico, è opportuno che si adottino come riferimento comune le condizioni di guida del nuovo ciclo di guida europeo di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
È necessario che il metodo di prova si basi su prove sul banco dinamometrico o su modellizzazioni o simulazioni, qualora tali metodologie fornissero risultati migliori sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
È opportuno che la Commissione elabori linee guida sulla preparazione della richiesta e dei metodi di prova, che saranno regolarmente aggiornate al fine di tenere conto delle esperienze maturate in sede di valutazione delle diverse richieste.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009, occorre che le richieste siano accompagnate da una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato che deve essere necessariamente un servizio tecnico di categoria A o B di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
Tuttavia, al fine di assicurarne l’indipendenza, è opportuno che i servizi tecnici designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva non siano considerati come organismi indipendenti e certificati ai sensi del presente regolamento.
È necessario che, oltre alla relazione di verifica, tale organismo fornisca elementi di prova pertinenti sulla sua indipendenza rispetto al richiedente.
Al fine di garantire una registrazione e un monitoraggio efficienti dei risparmi specifici per singoli veicoli, i risparmi vanno certificati come parte dell’omologazione di un veicolo ed è altresì necessario che il risparmio complessivo sia indicato nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE.
È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di eseguire verifiche ad hoc sul risparmio complessivo certificato per i singoli veicoli.
Laddove risulti un’evidente discrepanza tra il risparmio certificato e il risparmio che risulta dalla decisione di approvazione di una tecnologia come innovazione ecocompatibile, è necessario che la Commissione abbia facoltà di ignorare i risparmi di CO 2 certificati nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO 2 . Occorre tuttavia accordare al costruttore un periodo di tempo limitato per dimostrare l’accuratezza dei valori certificati.
Al fine di assicurare una procedura di richiesta trasparente, occorre che sia resa pubblica una sintesi delle informazioni sull’approvazione di tecnologie innovative e sui metodi di prova. Una volta ottenuta l’approvazione, è necessario che i metodi di prova siano resi pubblici.
A tale proposito si applicano le eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009, a decorrere dalla data di applicazione di una procedura rivista per la misurazione delle emissioni di CO 2 , le tecnologie innovative potrebbero non essere più approvate secondo la procedura di cui allo stesso regolamento.
Al fine di garantire un’adeguata soppressione graduale dei crediti all’innovazione ecocompatibile concessi ai sensi del presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo sia oggetto di revisione al più tardi nel 2015.
A cura della Redazione
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(Regolamento Commissione UE 25/07/2011, n. 725)