Nella lettera di costituzione in mora - inviata alla Repubblica Italiana il 30 settembre 2011 - sono trattati i seguenti punti:
- deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;
- violazione dell’obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
- proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;
- posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;
- posticipazione dell’applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per le persone appartenenti a cooperative sociali e ad organizzazioni di volontariato della protezione civile;
- proroga del termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 9 aprile 1994.
La Commissione ha invitato le autorità italiane ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, a trasmettere osservazioni in merito entro due mesi.
(Quando le osservazioni trasmesse dallo Stato membro non inducono la Commissione a modificare il suo punto di vista e se tale Stato membro non pone fine alla situazione che configura l’infrazione, la Commissione può emettere un parere motivato cui lo Stato membro è tenuto a conformarsi, di norma, entro un termine supplementare di due mesi.)
A cura della Redazione
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