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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Fonti rinnovabili di energia

Decreto Burden sharing in bozza, quali prospettive?

di Andrea Quaranta
Le linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico per l'autorizzazione agli impianti alimentati da F.E.R. sottolineavano che la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso il valore di riferimento delle stesse linee guida, e che occorre(va) dotarsi di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili, di normative efficaci per la valorizzazione della politica energetica, di un efficiente sistema amministrativo.Il decreto burden sharing, necessario per una pianificazione ed una programmazione equilibrata e sostenibile, attualmente in fase di bozza, si muove in questa direzione, e sembra prospettare, almeno per questo settore, un futuro all'insegna delle molteplici sostenibilita'. Ma deve ancora essere reso operativo.

Le linee guida nazionali, emanate nel settembre 2010 per dettare criteri uniformi per lo svolgimento del procedimento unico per l’autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, sottolineavano che “la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso il valore di riferimento” delle stesse linee guida: di conseguenza, chiosava il D.M. 10 settembre 2010, occorre(va) dotarsi di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili, di normative efficaci per la valorizzazione della politica energetica, di un efficiente sistema amministrativo.

Il tutto, nell’ambito di un decentramento amministrativo – diciamo – “rivisitato”, che “non deve essere un vincolo per l’efficienza, o un elemento di indesiderata disomogeneità” – come finora accaduto – ma che deve “trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio”, per:

- facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali;

- assicurare il necessario coordinamento fra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici;

- semplificare il procedimento e rendere certe le decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria.

Sulla scia di queste premesse, l’art. 17 delle linee guida – quello relativo all’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di I.A.F.R. – stabiliva che le Regioni e le Province autonome:

- al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle linee guida, possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo precise modalità, ivi indicate (Allegato 3), e

- conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (“burden sharing”), assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti.

Le aree non idonee dovevano essere individuate nell’ambito di questa programmazione, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole: ma nel 2011 la maggior parte delle Regioni ha adottato linee guida regionali per la (parziale) regolamentazione della localizzazione degli I.A.F.R. senza che il decreto burden sharing abbia mai visto la luce, nonostante la sua necessaria approvazione fosse stata ribadita anche dal c.d. “decreto Romani” (D.Lgs n. 28/11), e nonostante l’iter per la sua approvazione si stesse faticosamente per concludere.

Proprio nei giorni dell’insediamento del Governo Monti, a metà novembre 2011, infatti, il M.S.E. aveva inviato al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo schema di decreto legislativo relativo alla ripartizione fra Regioni e Province autonome della quota minima di incremento dell’energia prodotta con F.E.R. e la disciplina delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, al fine di consentire la “calendarizzazione tecnica”.

Da allora buio pesto.

In attesa del testo definitivo che, archiviata la prima fase del Governo tecnico, dovrebbe essere pubblicato quanto prima, con il presente contributo si intende analizzare il ruolo delle regioni ipotizzato nella bozza di decreto, e valutare le prospettive di sostenibilità che si aprono.

Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione, si è deciso di prendere come riferimento gli obiettivi definiti nel P.A.N., il Piano Nazionale per le fonti rinnovabili, che l’Italia ha inviato alla Commissione europea nel luglio del 2010.

I valori del P.A.N. sono stati presi a riferimento per tutta la traiettoria temporale considerata (2012-2020), e la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi sulla quota di energia da fonti rinnovabili, calcolati in coerenza con la dinamica prevista per gli obiettivi nazionali, avviene con frequenza biennale.

Il monitoraggio è affidato ad un osservatorio permanente – con compiti di analisi e propositivi, oltre che consultivi sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi – che dovrà analizzare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi, gli eventuali scostamenti e le relative cause, proponendo idonee azioni per il superamento delle criticità.

L’art. 2 della bozza di decreto individua i termini del rapporto da cui deriva la quota del consumo lordo di energia coperta di F.E.R. in ciascuna regione e provincia autonoma (2,3 e 7):

- consumo finale lordo di energia (C.F.L.), dato dalla somma di tre termini (consumi elettrici, compresi quelli ausiliari, le perdite di rete e per il trasporto; consumi per il riscaldamento e il raffreddamento; consumi per tutte le forme di trasporto);

- consumo di energia rinnovabile (energia elettrica lorda ed energia termica – ad esclusione di quella proveniente da impianti alimentati con biometano o biogas – da F.E.R. prodotta da impianti ubicati nella regione; biogas e biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o province autonome, immesso in reti di distribuzione private – il biometano può essere immesso anche nella rete di distribuzione del gas naturale – e impiegato per usi termici o di trasporto).

I dati di base da cui si è partiti per la ripartizione sono stati, per quanto riguarda i C.F.L., quelli di consuntivo regionali più recenti (consumi elettrici: consuntivi Terna 2009; termici: consuntivi Enea 2005), mentre, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le F.E.R. per usi termici, quelli relativi al potenziale tecnico-economico di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili al 2020, come risultante dal P.A.N.

Per ciascuna fonte energetica, poi, è stata definita la metodologia per la determinazione del potenziale di sfruttamento (in particolare, sono stati presi in considerazione la disponibilità di risorse sul territorio e il loro potenziale di utilizzo, in un’ottica di sostenibilità ambientale; l’impiego di tecnologie per sfruttare le F.E.R.; la coerenza dello sviluppo delle rinnovabili elettriche con le previsioni di sviluppo della capacità di trasmissione delle rete elettrica nazionale; la presenza di eventuali vincoli normativi che agiscono sull’intero territorio nazionale; …), che non è intesa come elemento vincolante delle prerogative regionali in materia di programmazione energetica e del territorio.

L’art. 4 individua una serie di iniziative di carattere prioritario che le regioni possono assumere per il contenimento dei C.F.L. (sviluppo di modelli di intervento per l’efficienza energetica, la cui programmazione, deve essere incentivata ed integrata con quelle di altri settori; interventi di riduzione del traffico urbano e dell’illuminazione pubblica; diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici; efficacia delle procedure autorizzative;…).

La verifica del conseguimento degli obiettivi per l’impiego di energia da fonti rinnovabili verrà eseguita dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del monitoraggio per quell’anno e delle quantità oggetto di trasferimenti statistici comunicati dalle regioni e province autonome.

Per il caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti, l’art. 6 stabilisce che venga aperta una prima fase di contraddittorio con la regione inadempiente, al fine di valutare il grado di “colpevolezza” della stessa.

In caso affermativo, il Presidente del Consiglio assegna, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, un termine non inferiore a sei mesi per provvedere al “ravvedimento”, decorso il quale, perdurando la situazione di mancato raggiungimento, si innesca il potere sostitutivo del Governo (in particolare, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di ricorrere al trasferimento statistico con altre regioni): la procedura sostitutiva, tuttavia, non può essere avviata nel caso non siano stati emanati i provvedimenti recanti l’incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, in attuazione del D.Lgs n. 28/11.

Ciò che, prima facie, emerge dalla lettura del testo, è che gli impegni che le Regioni sono chiamate a rispettare sono decisamente impegnativi, specie per quelle Regioni meno lungimiranti e sostenibili, che non hanno saputo prepararsi per tempo al raggiungimento di tale obiettivo.

La Valle d’Aosta, ad esempio, dovrà incrementare la propria produzione/consumo di energia da fonti rinnovabili solo in modo marginale, passando dall’attuale 51,8% al 52,1%.

Se nel loro insieme, le regioni partono da una percentuale pari all’8,2%; per arrivare al 14,3% (la percentuale che, partendo dall’obiettivo del 17% a livello nazionale, attraverso il meccanismo sussidiario del burden sharing dovrà essere raggiunto collettivamente dal sistema regionale), molte regioni dovranno più che raddoppiare le proprie prestazioni rispetto alle proprie potenzialità (Veneto e Liguria in primis, seguite a ruota da Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia).

In conclusione, il decreto burden sharing si pone, finalmente, per la prima volta, come un vero e proprio strumento di programmazione energetica per le Regioni italiane: la mancanza di una programmazione, e di un orizzonte ampio, all’interno del quale poter pianificare azioni coerenti, integrate, efficienti e sostenibili, ha contribuito, anche in questo settore, a rendere il nostro Paese meno performante, dal punto di visto tecnico, giuridico, economico. E meno credibile, da quello politico.

Adesso le regioni – dopo aver rivendicato maggiore autonomia, che significa anche maggiori responsabilità – si troveranno a dover dimostrare le loro capacità, e a dover rispettare target ben precisi e scadenzati, il cui mancato raggiungimento comporterà, di fatto, il loro commissariamento.

Ma ciò che è più importante, questa pianificazione – che in ogni caso non dovrà farci sentire “arrivati” – costituisce un primo tassello per il raggiungimento, e il successivo perfezionamento, delle molteplici sostenibilità: ambientale, energetica, giuridica, economica, finanziaria, sociale, culturale,…

Non resta che renderlo operativo, e con lui i provvedimenti intrinsecamente connessi.

Copyright © - Riproduzione riservata

17/01/2012
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