Con il bando 2/2009 emanato da Fondimpresa, Fondo interprofessionale per la formazione continua gestito bilateralmente da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil sono stati predisposti fondi per la formazione in materia di sicurezza.
I piani formativi, promossi sulla base di accordi fra le parti sociali, potranno essere presentati e realizzati da:
-imprese già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
-enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
-enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, settore EA 37, per le sedi di svolgimento delle attività formative;
-Università pubbliche e private riconosciute;
-Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
-altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere attività formative.
Saranno finanziati piani formativi, da concludersi entro 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento da parte di Fondimpresa (con l’obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione entro 12 mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione), riguardanti la tematica dell’innovazione organizzativa finalizzata all’incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Potranno partecipare ai corsi di formazione i lavoratori occupati, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/1978, presso imprese che abbiano aderito a Fondimpresa entro la data di avvio delle azioni formative loro rivolte, e che mantengano l’adesione fino all’approvazione del rendiconto finale.
Tra i destinatari del piano sono inclusi:
- i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento;
- i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga;
-i lavoratori con contratti di solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio.
I finanziamenti (al netto dell’apporto del “conto formazione” di ciascuna azienda beneficiaria) saranno concessi (sulla base all’opzione esercitata dal soggetto richiedente) in applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.
A tale regime di aiuto non potranno accedere le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. In base a tale regolamento, i contributi potranno raggiungere le seguenti percentuali dei costi ammissibili:
-qualora si tratti di formazione generale: il 60% per le grandi imprese, il 70% per le medie imprese, l’80% per le piccole imprese;
-qualora si tratti di formazione specifica: il 25% per le grandi imprese, il 35% per le medie imprese, il 45% per le piccole imprese.
E’ prevista la maggiorazione del 10%, nei limiti di un’intensità massima dell’80%, qualora beneficiari della formazione siano lavoratori svantaggiati e disabili in applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d’importanza minore “de minimis”.
In base a tale regime di aiuto, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (a partire dall’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti) in applicazione del Regime di aiuti di importo limitato, fino a 500.000 euro, di cui all’art. 3 della Direttiva emanata con il DPCM del 3 giugno 2009 (GU 9 giugno 2009 n. 131), che definisce un unico quadro di riferimento nazionale degli interventi di aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2009/C16/01) - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - pubblicata sulla GUUE del 22 gennaio 2009, e modificata con comunicazioni del 25 febbraio 2009 e del 28 ottobre 2009.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2010 ed entro il 30 aprile 2010 (ore 12) a Fondimpresa, Via del Traforo 146, 00187 Roma.
(Avviso, n. 2/2009)