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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Responsabilita' penali tra i soggetti dell'impresa

Gestione dei rifiuti, il titolare risponde per il fatto del dipendente

di Alessio Scarcella
Risponde del reato di gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il titolare, legale rappresentante, della ditta per conto della quale viene svolta l'attivita' illecita, a nulla rilevando che egli fosse stato assente il giorno di commissione dell'illecito ne' che sul luogo fosse presente un suo dipendente.

La sentenza in esame offre un'utile occasione alla Suprema Corte per soffermarsi sul tema della ripartizione delle responsabilità penali tra i soggetti dell'impresa con riferimento al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, contemplato dall'art. 256, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La Corte, nel ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del T.U.A., ribadisce – attualizzandolo alle modifiche introdotte con il recente D.Lgs. n. 205/2010 – che in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di “coinvolgimento” trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. l0 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma anche la mera osservanza delle condizioni di cui all' art. 10 non vale ad escludere le responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti. I principi sopra richiamati risultano, infatti, per la Corte, sostanzialmente ribaditi anche allo luce del D.L.vo 3 dicembre 20l0, n. 205 (artt.2 e 16).

Il caso

La vicenda processuale che ha offerto alla Corte l'occasione per ribadire la linea giurisprudenziale di legittimità formatasi sotto la vigenza del decreto Ronchi, vedeva imputato il socio accomandatario, quale legale rappresentante ex lege, di una società esercente attività di raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi misti, provenienti da attività di rifacimento del manto stradale, contenenti scarti di cemento, bitume catramato e terriccio, in mancanza della prescritta autorizzazione. Secondo il giudice di merito, risultava provata l'attività illecita riguardante i rifiuti non pericolosi e, per quanto qui di interesse, del relativo reato doveva essere chiamato a rispondere il titolare della società, essendo l'attività della stessa riconducibile al medesimo né risultando che nell'ambito aziendale fosse stata rilasciata una valida delega di funzioni ad altri soggetti.

Il ricorso

Resisteva alla sentenza di condanna la difesa dell'imputato. In particolare, riteneva che la condanna fosse fondata esclusivamente sulla veste legale di amministratore ex lege della S.a.s., non potendo a lui muoversi alcun addebito personale, in quanto, da un lato, egli non aveva effettuato il trasporto e, dall'altro, non risultava aver impartito direttive. Inoltre, aggiungeva la difesa, il reato contestato (art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), a differenza di quello previsto dal comma 2 della citata norma, è reato comune a condotta attiva e non un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile dell'Ente. Diversamente, secondo la difesa, risultava che il formulario di trasporto rifiuti era stato predisposto da un dipendente della società, mentre il titolare della stessa si trovava fuori sede, a tal fine contestando la circostanza che nessun addebito fosse stato a lui mosso né a titolo di concorso nel reato né fosse stata individuata una posizione di garanzia.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto del tutto sfornita di pregio giuridico la tesi sostenuta dalla difesa, procedendo ad attualizzare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, alla nuova disciplina dettata dal T.U.A. come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010.

La norma contestata, com'è noto, è costituita dall'art. 256, comma 1, del T.U.A. che, sotto la rubrica "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", punisce come reato contravvenzionale la condotta di «Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione». Il comma 2 della disposizione in esame, richiamato dalla difesa del ricorrente, punisce con le stesse sanzioni indicate dal comma 1, i «titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».

Sembrerebbe, quindi, che solo nelle ipotesi del comma 2 e non in quelle del comma 1 debba venire in rilievo la responsabilità penale del titolare dell'impresa o dell'ente, soggetti espressamente richiamati dalla stessa fattispecie penale quali responsabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Può dunque fondatamente ritenersi che, per i reati previsti dal comma 1, debba escludersi la responsabilità del titolare dell'impresa nei casi in cui la commissione dell'illecito penale sia, nella sua materialità, ascrivibile ad un dipendente?

La risposta fornita dai giudici di Piazza Cavour è, correttamente, negativa.

Ed infatti, come ricordato dagli Ermellini nella sentenza qui esaminata, in tema di gestione dei rifiuti le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.

Il concetto di “coinvolgimento” trovava, infatti, specificazione nelle disposizioni poste dall'art. 10 dell'abrogato decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22 del 1997) ed, attualmente, dall'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma anche la mera osservanza delle condizioni di cui all' art. 10 non valeva ad escludere l responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si fossero resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 7746 del 27/11/2003, dep. 24/02/2004, imp. T. e altro, in Ced Cass. 227400; Sez. 3, n. 32338 del 12/06/2007, dep. 09/08/2007, imp. P., in Ced Cass. 237820).

I principi sopra richiamati, ricorda la Corte, risultano sostanzialmente ribaditi anche allo luce del D.L.vo 3 dicembre 20l0, n.205 (artt.2 e 16). Ed infatti, da un lato, mentre l'art. 2 apporta modifiche all'art. 178 del T.U.A. che fissa i principi applicabili in tema di gestione dei rifiuti, dall'altro, l'art. 16 apporta modifiche, per quanto qui di interesse, all'art. 188 T.U.A. che riguarda la responsabilità della gestione dei rifiuti. Le modifiche in esame, in particolare, ribadiscono l'importanza e l'attualità del principio della cosiddetta responsabilità "condivisa" nella gestione dei rifiuti.

Ciò, in altri termini, significa che l'affermazione (corretta) secondo cui il reato di cui al comma 1 dell'art. 256 T.U.A. sia un reato comune e non un reato proprio (nel senso che non deve essere commesso per forza da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione dei rifiuti, facendo la norma riferimento, quanto al soggetto attivo, a «chiunque»), è tuttavia indubbio che, in presenza di un'attività di gestione svolta da un'impresa valgono i principi in precedenza richiamati, in tema di responsabilità condivisa, al fine di individuare i soggetti responsabili. Conferma di tale soluzione, infatti, è rinvenibile anche nella giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, essendo stato invero affermato che la responsabilità per la attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni: Cass. pen., Sez. 3, n. 47432 del 05/11/2003, dep. 11/12/2003, imp. B. e altri, in Ced Cass. 226868).

Per quanto, invece, riguarda la fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 256 T.U.A., la giurisprudenza afferma tradizionalmente che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo riguardava un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa: Cass. pen., Sez. 3, n. 24736 del 18/05/2007, dep. 22/06/2007, imp. S., in Ced Cass. 236882).

Copyright © - Riproduzione riservata

(Cassazione penale 15/06/2011, n. 23971)
18/07/2011
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