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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Sicurezza sul lavoro

Il coordinatore per l'esecuzione deve verificare l'osservanza delle norme

Raffaele Guariniello
Il coordinatore ha l'obbligo, oltreche' di esser presente in cantiere, di controllare l'osservanza alle regole in materia di sicurezza dettate sia dal piano di sicurezza e di coordinamento, sia dalle susseguenti integrazioni dallo stesso disposti.

Si susseguono le sentenze che forniscono un quadro esemplare della posizione di garanzia del coordinatore per la esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (sul tema v. i precedenti richiamati da Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con le sentenze sui D.Lgs. n. 81/2008 e 106/2009, terza ed., Milano, 2011, 397 s., cui adde, da ultimo, Cass. 3 ottobre 2011, Bea e altri, in ISL, 2011, 11, 795; Cass. 17 agosto 2011, Goggi, in Dir.prat.lav., 2011, 36, 2166; Cass. 27 giugno 2011, Caiazza e altri, in ISL, 2011, 10, 741; Cass. 5 maggio 2011, Lombardini, ibid., 2011, 7, 409; Cass. 18 aprile 2011, Marini e altro, ibid., 2011, 6, 359).

La sentenza che qui presentiamo affronta il caso di un coordinatore per la esecuzione (oltre che per la progettazione) dei lavori di posa della copertura di un fabbricato ad uso residenziale commissionati dalla società proprietaria a un’impresa, condannato per l’infortunio mortale in danno di un esperto operaio con mansioni di capocantiere deceduto per precipitazione “attraverso l'apertura di un lucernaio coperta da una guaina protettiva e, pertanto, non visibile in conseguenza delle negligenti ed imprudenti omissioni e della violazione delle specifiche norme antinfortunistiche”. Questo fu l’addebito mosso al coordinatore: “dopo aver provveduto, in adempimento all'incarico ricevuto previo diretto accesso al cantiere, all'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento al fine di delineare la sicura procedura di posa del tetto, prescrivendo in particolare l'uso delle cinture di sicurezza oppure di ponteggi sottostanti e dopo aver constatato, in concomitanza con altri due successivi sopralluoghi, l'omesso rispetto di dette prescrizioni a tutela del rischio di caduta dall'altro, aveva tuttavia omesso di segnalare siffatti reiterati inadempimenti al committente od al responsabile del cantiere, ed aveva altresì mancato di dare comunicazione della rilevata inadempienza alla USL ed alla Direzione provinciale del lavoro, essendo lo stesso tenuto ad ordinare la sospensione dei lavori, ai sensi di legge, fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento da parte delle ditte interessate”. lo stesso si era occupato di effettuare gli aggiornamenti del suddetto piano; che lo stesso, recandosi peraltro, due volte alla settimana, in cantiere, aveva effettuato specifici interventi in data 23 settembre, 6 ottobre e 27 ottobre 2003, in particolare prescrivendo l'uso delle cinture di sicurezza in presenza del rischio di caduta al suolo, da un'altezza superiore ai due metri.

A seguito dei sopralluoghi eseguiti il 6 ed il 27 ottobre 2003, il Tadini aveva verificato che i dipendenti della ditta Lucci Legnami s.r.l. , benché impegnati sul tetto, si erano resi inadempienti alle prescrizioni di indossare le cinture di sicurezza. Da qui quindi la ricorrenza della pacifica responsabilità colposa dell'imputato per l'omessa adozione, in presenza di pericolo imminente e grave per l'incolumità dei lavoratori, di quanto previsto dall'art. 5, comma 10 lett. E) ed F) D.I.vo n. 494 del 1996 come novellato dall'art. 5 del D.I.vo n. 528 del 1999. Ed è del tutto ovvio che l'evento sarebbe stato evitato, qualora l'imputato avesse concretamente ed esplicitamente dato corso a quanto previsto dalla legge, fino a giungere a disporre la sospensione delle lavorazioni in caso di reiterata inottemperanza alle già impartite prescrizioni di sicurezza: la sola condotta attiva, dallo stesso esigibile, dotata di incontestabili rilevanza ed efficacia cautelare.

L'obiezione dell'imputato secondo la quale, illogicamente e contraddittoriamente, la Corte distrettuale ne avrebbe ravvisato la colpevole omissione nel provvedere alla sospensione delle lavorazioni sul tetto, in difetto di un pericolo grave ed imminente integra invero un'inammissibile censura in punto di fatto con la quale, in buona sostanza, il ricorrente, sotto l'apparenza di un insussistente vizio motivazionale della sentenza impugnata, intenderebbe, nella presente sede di legittimità, " sostituire " una propria lettura delle risultanze istruttorie, " alternativa" a quella compiuta dai Giudici di merito che hanno ritenuto tutto il tetto zona pericolosa per l'incolumità dei lavoratori per la presenza di aperture e di cavità che era necessario " porre allo scoperto " per eseguire le previste lavorazione,dopochè peraltro già si era verificata la caduta di altro operaio (Zonca ), fortunosamente, senza gravi conseguenze.

A sua discolpa, l’imputato lamenta che “egli stesso, la mattina dell'incidente, aveva ordinato alla vittima di chiudere tutte le aperture ancora rimaste aperte”, e che “siffatta richiesta avrebbe automaticamente comportato la sospensione dei lavori fintantoché non si fosse provveduto a tale operazione proprio perché le maestranze addette alla posa della guaina avrebbero dovuto interrompere tale attività per procedere al posizionamento delle funi di sicurezza cui collegare le cinture di sicurezza”. E ne desume che, “ordinando la chiusura delle aperture, aveva ottemperato di fatto all'onere previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 494/1996 [e ora dall’art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 81/2008], dovendo le singole lavorazioni restare sospese fino alla verifica dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte”. Sostiene, inoltre, che i giudici di merito avrebbero “indebitamente ampliato oltre modo il ruolo e le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che non era più tenuto ad assicurare l'applicazione del piano di sicurezza, ma solamente a verificarne l'applicazione, non assumendo quindi un'obbligazione c.d. di risultato”, e che, “nel caso di specie, il piano di sicurezza e di coordinamento della impresa appaltatrice rispondeva alle prescrizioni del regolamento, chiaramente imponendo l'adozione della misura di sicurezza prevista, relativamente alla necessità della preventiva chiusura delle aperture del solaio”, sicché “il piano di sicurezza rispondeva ai requisiti di legge e la relativa applicazione esecutiva era stata verificata dal coordinatore, dal quale null'altro poteva esigersi”.

La Sez. IV disattende queste argomentazioni difensive. In accordo con i giudici di merito, osserva che sul coordinatore “gravava l'obbligo, oltreché di esser presente in cantiere, di controllare (id est: ‘di verificare’) l'osservanza alle regole in materia di sicurezza dettate sia dal piano di sicurezza e di coordinamento, sia - ovviamente - dalle susseguenti integrazioni dallo stesso disposti”. E con particolare lucidità precisa che “l'eventuale adozione dei provvedimenti a valenza prettamente cautelare di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 494/1996 [e ora all’art. 92, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 81/2008] logicamente e necessariamente implica la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell'inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche”. Dove si coglie efficacemente la determinante connessione tra le disposizioni attualmente dettate nell’art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 alla lettera a) e alla lettera e) (non a caso, quest’ultima, esplicita nel prescrivere l’obbligo di segnalare “le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto”).

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 02/12/2011, n. 45009)
12/01/2012
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