Due sono gli insegnamenti impartiti da questa sentenza di particolare rilievo anche in rapporto a norme basilari del D.Lgs. n. 81/2008.
a)L’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, nella lettera f) - corrispondente all’art. 4, comma 5, lettera f), D.Lgs. n. 626/1994 - stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”. D’altra parte, lo stesso art. 18 D.Lgs. n. 81/2008, nel comma 3-bis introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti, altresì, a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Nel caso di infortunio mortale occorso a un lavoratore intento a manovrare una pressa idraulica con pompa a mano e avvenuto a seguito della fuoriuscita dell'ammortizzatore, il datore di lavoro sostiene, in particolare, “l'impraticabilità di un effettivo controllo sul lavoratore, che aveva le chiavi dell'azienda, e si era ivi trattenuto in ora notturna, senza avere avuto un esplicito incarico dall'azienda”.
La Sez. IV ribatte che “il datore di lavoro è comunque tenuto a controllare il lavoratore e a preservarlo dai rischi anche a fronte di eventuali negligenze o inosservanze comportamentali, con l'unica eccezione dell'abnormità del comportamento del lavoratore”.
Spiega, in termini di palese attualità, che, “al principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio [giacchè al datore di lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela: cfr. articolo 18, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 81/2008], si potrebbe fare eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2, c.p.), solo in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore”, nel qual caso “anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finirebbe con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso [l'infortunio], che, per l'effetto, sarebbe addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore”.
Rileva che, “nel caso di specie, laddove nessun comportamento abnorme può individuarsi nell'agire del lavoratore, la cui disponibilità delle chiavi dell'azienda all'evidenza consentiva [e di questo il datore di lavoro non poteva non essere edotto e, comunque, di questo avrebbe dovuto tenerne conto] l'accesso all'impianto per svolgere la propria attività”, non senza contare che, ad attestare che “tale accesso non sia stato eccezionale ed imprevedibile”, sono “le modalità del ritrovamento dell'infortunato, da parte di altri lavoratori, in ora ampiamente notturna, che si trovavano in azienda evidentemente per ragioni lavorative”.
b)Quanto al secondo insegnamento della Corte Suprema, v’è da notare che, nel caso di specie, la colpa ravvisata a carico del datore di lavoro fu quella di “avere consentito l'utilizzo improprio della pressa, che le stesse istruzioni della ditta costruttrice escludevano potesse essere adibita alle lavorazioni su ammortizzatori”. Al riguardo, la Sez. IV rammenta che “tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri [cfr., ora, artt. 69 e segg. D.Lgs. n. 81/2008], dovendo egli in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza”.
Ne ricava che “non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”.
Aggiunge che “sarebbe parimenti configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduca nell'azienda e metta a disposizione del lavoratore una macchina che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica”. (Di grande rilievo è ora sul punto l’art. 18, comma 3-bis D.Lgs. n. 81/2008 per il richiamo all’art. 23 D.Lgs. n. 81/2008. Per una illustrazione della giurisprudenza in argomento v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con il D.Lgs. 106/2009, II Ed., 2009, 543 s.).
(Sentenza Cassazione penale 13/11/2009, n. 43443)