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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Regolamento REACh

Il ruolo degli utilizzatori a valle

di Giuseppina Paolantonio
L'utilizzatore a valle e' un soggetto di importanza centrale nella complessa rete informativa disegnata da REACh, dove diversamente che in passato nessun soggetto puo' essere definito passivo. Vi sono obblighi e possibilita' da considerare con attenzione: le prossime scadenze sono ormai molto vicine.

Introduzione e definizioni

Il sistema introdotto dal Regolamento REACh – definito come la legislazione sulle sostanze chimiche più avanzata al mondo – intende acquisire e rafforzare nuove informazioni sulle sostanze in circolazione sul territorio UE, principalmente attraverso lo strumento della registrazione delle stesse presso l’Agenzia Europea ECHA appositamente costituita a Helsinki.

L’obiettivo di REACh è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute umana, per mezzo di un’ottica globale di gestione del rischio chimico, non più focalizzata a livello di singolo stabilimento o impresa: in quest’ottica, il coinvolgimento dell’intera catena di trasformazione, commercializzazione e utilizzo della sostanza tal quale o compresa in formulati o articoli di consumo è un punto nodale del nuovo sistema.

Nel sistema previgente era quasi inesistente la mappatura delle circostanze espositive: le sostanze chimiche, una volta commercializzate, sono invece incluse in una miriade di processi e di prodotti finiti, generando esposizioni diffuse, multiple e contemporanee a carico di diversi settori della popolazione sia in ambito occupazionale che non. In assenza di strumenti dedicati, risultava quindi complicato prevedere, a priori, degli efficaci scenari di esposizione e di conseguenza era arduo ipotizzare strategie efficaci e coordinate per la prevenzione dei rischi da agenti chimici.

Alla luce di queste considerazioni che REACh focalizza in nuovi strumenti, un contributo essenziale in merito alla ricostruzione degli utilizzi può essere apportato proprio dagli utilizzatori a valle.

La “Guida per gli utilizzatori a valle”, (Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2008) individua con precisione le differenti tipologie di utilizzatori a valle (DU: Downstream Users):

- utilizzatore a valle industriale: utilizza sostanze e preparati in qualità di coadiuvanti tecnologici nell’ambito di un processo industriale o di un’attività professionale

- miscelatore o formulatore: miscela sostanze o preparati per formulare prodotti da commercializzare

- riempitore, riconfezionatore: trasferisce sostanze o preparati da un contenitore all’altro

- utilizzatore a valle: utilizza tal quali sostanze e preparati nell’ambito di attività professionali non classificabili come uso industriale

- utilizzatore a valle finale: utilizza nell’ambito di un processo industriale o di un’attività professionale sostanze e preparati tal quali, senza trasmetterli ad un altro attore a valle

- produttore di articoli: incorpora sostanze o preparati in articoli nell’ambito di un processo industriale o di un’attività professionale

- distributore:

• acquista sostanze, preparati o articoli da fornitori nella Comunità Europea e li mette a disposizione di altri attori a valle che li utilizzano a scopo commerciale

• custodisce sostanze e/o preparati per altri soggetti e le consegna a questi in qualità di impresa di stoccaggio

- rivenditore al dettaglio: mette a disposizione dei consumatori sostanze, preparati o articoli

Di questi, i soli soggetti sostanzialmente esclusi dalle nuove disposizioni sono il distributore ed il rivenditore al dettaglio, che restano – come già disposto dalla normativa previgente – destinatari di un dovere di circolazione delle informazioni (etichette, schede di sicurezza) ricevute dai soggetti posti a monte nella catena di approvvigionamento.

Ruolo degli utilizzatori a valle

La ricerca e la valutazione delle informazioni che costituiscono il dossier di registrazione è sempre in capo a fabbricanti ed importatori, ma in determinate fasi del processo anche l’utilizzatore a valle è chiamato a portare il proprio contributo: egli infatti può, entro specifiche scadenze temporali (tali da consentire al fabbricante/importatore di adempiere alle proprie tempistiche di registrazione, ed esattamente un anno prima della corrispondente scadenza), comunicare per iscritto a monte il proprio utilizzo specifico della sostanza in questione (accompagnato da una sintetica descrizione del processo di lavoro e delle misure di gestione dei rischi adottate), in modo da portarlo a conoscenza e possibilmente includerlo nella valutazione dei rischi a monte effettuata presso l’Agenzia Europea ECHA, quale parte del procedimento di registrazione, da ogni fabbricante o importatore che raggiunga le 10 t/anno di una data sostanza chimica.

L’utilizzatore può anche decidere di non comunicare, per questioni di riservatezza o altro, ad un altro soggetto economico il proprio specifico utilizzo. Non si tratta quindi di un obbligo, ma di una scelta – che però dev’essere attenta e consapevole: infatti in questo percorso anche gli utilizzatori a valle possono ricoprire degli obblighi in relazione a specifici utilizzi che non siano identificati nella scheda di sicurezza loro fornita.

Gli utilizzi identificati verranno infatti individuati nella sezione 1 della scheda, come d’altro canto devono esservi introdotti gli utilizzi sconsigliati ovvero quegli usi per i quali si ritiene che non siano disponibili appropriate misure di controllo del rischio, che chi effettua tale valutazione dovrà anche comunicare all’Agenzia Europea ECHA. In questo caso il soggetto che effettua l’utilizzo sconsigliato potrebbe essere chiamato ad effettuare direttamente per il proprio uso la corrispondente Valutazione della Sicurezza Chimica ed a comunicarla all'ECHA, con l’elaborazione delle pertinenti misure di gestione dei rischi.

È bene specificare che la mancata identificazione di un dato uso – che può anche non corrispondere ad un “utilizzo sconsigliato”, qualora sia accaduta a causa di errata o carente comunicazione nella supply chain – non identifica in alcun modo un uso “illegale” della sostanza, né prefigura necessariamente una situazione problematica per il soggetto coinvolto: si tratta tuttavia di un nodo da valutare attentamente alla luce di costi e benefici perché può richiedere un’azione basata su un approfondimento tecnico di rilievo, che peraltro presenta molti punti di contatto con la valutazione dei rischi chimici in ambito occupazionale ai sensi del Titolo IX del Testo Unico, nonché con gli strumenti di gestione ambientale adottati.

Le prossime scadenze

Il sistema avviato dal REACh è già in fase avanzata: una prima scadenza di registrazione riguardava le cosiddette sostanze phase-in (in pratica, le sostanze storiche) più pericolose o commercializzate in UE in volumi elevati, e si è chiusa lo scorso 30 novembre 2010 conducendo alla registrazione di circa 4.000 sostanze chimiche.

La prossima scadenza di registrazione, fissata al 31 maggio 2013, è invece relativa alle sostanze phase-in commercializzate o importate sul territorio UE in volumi pari o superiori a 100t/anno per singolo soggetto. In funzione di queste tempistiche, gli utilizzatori a valle dovranno scegliere se comunicare o meno, entro il 31 maggio 2012, le caratteristiche del proprio utilizzo a monte, affinché possa essere compreso nella “Valutazione della Sicurezza Chimica” parte del procedimento di registrazione che sarà effettuato entro il 31 maggio 2013 dal fabbricante/importatore della propria supply chain.

L’inadeguata ponderazione di questa scelta da parte dell’utilizzatore a valle può condurre come visto alla necessità che questi debba, in seguito, effettuare delle azioni correttive senza esservi adeguatamente preparato.

Non a caso l'ECHA ritiene che questo sia un aspetto estremamente delicato, e ha recentemente lanciato la campagna di sensibilizzazione “REACH 2013 - Act Now for safe and competitive chemicals!” che si sviluppa attraverso una sezione tematica del sito internet dell’Agenzia.

In realtà il meccanismo ipotizzato nel REACh prevederebbe uno scambio informativo che si innesca con una richiesta del fornitore in merito agli utilizzi a valle; tuttavia tale circuito virtuoso non è stato molto praticato rispetto alla precedente scadenza informativa posta al 30 novembre 2011.

Gli utilizzatori a valle risultano essere però soggetti deboli nel sistema, in quanto ancora poco coinvolti dai nuovi meccanismi ma anche poco consapevoli delle possibili ripercussioni e dei prossimi passaggi (compreso l’eventuale riscontro della necessità di richiedere l’autorizzazione all’uso per le sostanze incluse in allegato XIV) che potranno implicare direttamente il loro processo produttivo.

D’altro canto, sono anche possibili già oggi ripercussioni economiche su quegli utilizzatori a valle il cui fornitore non abbia adempiuto nei tempi corretti agli obblighi posti da REACh: per il principio no data, no market, la commercializzazione di una data sostanza da parte di quel soggetto diviene infatti illegale col conseguente rischio di improvvisa sospensione della fornitura.

Per scongiurare questo rischio, oltre ad innescare corretti e tempestivi scambi informativi nelle rispettive supply chain, è anche possibile (ai sensi dell’articolo 28 comma 5 del regolamento REACh) notificare all’Agenzia Europea, attraverso un apposito modulo, il proprio interesse rispetto a sostanze che non compaiono nella lista delle sostanze pre-registrate (ovvero prenotate alla registrazione) sul sito dell'ECHA, in modo da poter essere ricontattati da altri dichiaranti potenziali.

08/11/2011
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