Osserva il Collegio che la pronunzia emessa dal primo Giudice sia sul ricorso principale di primo grado, sia sul ricorso incidentale della attuale appellante, non è condivisibile dovendosi operare un'interpretazione della norma urbanistica applicabile alla fattispecie (art. 10 delle NTA) che sia sinergica con i principi ricavabili dalla norma statuale dell'art. 216 del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 1934.
La Società appellante sostiene che il primo Giudice sarebbe incorso in errore per aver omesso di considerare a fini decisori sia il parere positivo espresso dalla competente ASL all'installazione, anche a distanza inferiore ai 150 metri, dell'industria di rifinitura di lastre di marmo esercitata dalla stessa Società, sia l'avviso favorevole sul punto espresso anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente, sia, infine, il contrasto esistente, in termini di logicità, tra le affermazioni del primo Giudice che sorreggono l'impugnata sentenza e la norma dell'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 che, con molto più buon senso, nella formulazione vigente consentirebbe attività industriali insalubri anche a distanze dall'abitato inferiori ai 150 metri tutte le volte in cui l'imprenditore adotti speciali cautele tecniche che abbattano ogni pericolo igienicosanitario.
Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio, in punto di fatto, come in atti di causa vi sia copia del parere positivo espresso sotto il profilo sanitario dalla ASL n. 4 Medio Friuli in data 15 marzo 2004, n. 24376 (depositato innanzi al TAR il 5 luglio 2004) con riguardo all'attività produttiva di cui alla contestata concessione edilizia, per cui sotto tale profilo trova rispondenza la relativa affermazione fatta dall'appellante.
Con il relativo atto, infatti, è stato ritenuto dalla competente ASL che entrambe le attività di cui alla concessione edilizia contestata (ossia rifinitura di lastre di marmo e deposito delle stesse) sono ammissibili da un punto di vista igienicosanitario dato che "...l'industriale, a nostro parere, ha provato che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato e visti il preminente utilizzo dei capannoni come deposito, l'esigua quantità di lastre di marmo che la ditta dichiara di lavorare (200 mq all'anno) e la valutazione preliminare dell'impatto acustico..." e che, "...per quanto riguarda l'inclusione astratta dell'attività nell'elenco di cui al DM 5 settembre 1994 come Industria insalubre di prima classe al punto B voce 84 minerali non metallici: lavorazione, non è applicabile nel caso in questione, per i motivi sopradetti, l'obbligo di essere tenuta lontana dalla abitazioni ed isolata nella campagne...".
Infine, è stato dichiarato dall'ASL, con lo stesso parere, la non pericolosità dell'attività anche con riferimento a quanto richiesto dal secondo capoverso dell'art. 317 del T.U. LL.SS. (vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture...etc...), riservandosi ogni ulteriore indagine alla fase successiva all'attivazione delle lavorazioni, non potendosi essa non attenere, allo stato, "...alle dichiarazioni della Ditta...".
Ciò premesso, osserva il Collegio, in punto di diritto, che possono trovare accoglimento le critiche mosse dalla Società alla sentenza impugnata nei modi e nei limiti di seguito indicati.
La norma urbanistica in esame (art. 10), così come l'art. 216 del T.U. LL. SS., hanno entrambi certamente lo scopo di impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini.
Orbene, pare al Collegio che tale scopo non possa ritenersi razionalmente perseguito allorquando la valutazione richiesta dalla citata norma urbanistica si fondi sul solo dato della distanza del manufatto (in cui esercitare l'attività insalubre) dall'abitato, previsto dalla norma stessa in (minimo) 150 metri, senza dunque verificare se esso, in quanto oggettivo limite alla libera iniziativa privata, sia o meno superabile, tenuto conto dei progressi della scienza e della tecnologia in campo di abbattimento dell'impatto delle attività insalubri.
Ciò perché, come avvertito dalla più recente giurisprudenza, ivi compresa quella espressa dallo stesso Giudice di primo grado in precedente occasione, l'installazione nell'abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l'art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 04 settembre 2007, n. 661), tenuto conto che l'inclusione di un'attività nell'elenco delle industrie insalubri non comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione richiesta, atteso che la pericolosità per la salute di talune attività produttive deve essere considerata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure e alle cautele suggerite dal progresso tecnico - e concretamente dispiegate dall'imprenditore - che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche un'attività potenzialmente nociva (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, n. 241 del 8 luglio 2006).
Peraltro, induce il Collegio a confermarsi nel convincimento sin qui espresso l'avviso ricavabile sempre dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. V^, n. 1794 del 19 aprile 2005) alla stregua del quale gli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS., che non fissano una determinata distanza da osservare, conferiscono al Comune, ben vero, ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienicosanitari che eventualmente impediscano l'installazione di un tale tipo di industria.
Nel caso in esame, l'attività industriale esercitata dall'appellante Società può ritenersi correttamente autorizzata in quanto, allo stato, essa è supportata dal parere positivo espresso dalla competente Autorità sanitaria, avendo preordinato l'imprenditore specifiche cautele tecniche (cfr. parere citato) e, quindi, della sussistenza delle condizioni individuate, a ben vedere, non solo dalla norma statuale citata, ma anche da quella urbanistica, se sinergicamente interpretate per il comune scopo perseguito.
In conclusione, come già osservato da ulteriore condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio(cfr. Sez. V^, 13 ottobre 2004, n. 6648), ciò che rileva in sede di applicazione sinergica della norma urbanistica e della norma igienicosanitaria di legge è proprio la dimostrazione da parte dell'imprenditore che l'esercizio dell'industria insalubre, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocumento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza.
Consegue, pertanto, che, nel caso in esame, tra due interpretazioni della norma urbanistica in questione (art. 10 delle NTA), l'una fondata sul mero dato metrico recato dalla stessa, invero privilegiata dal TAR, e l'altra che, invece, che si integri con il principio generale ricavabile dal testo dell'art. 216 del T.U.LL.SS., deve ritenersi più coerente con l'intero sistema ordinamentale della materia, riguardato anche alla luce del parametro dell'art. 41 della Costituzione, la seconda di dette interpretazioni che, peraltro, essendo supportata nella specie dall'accertamento tecnico effettuato dalla competente Autorità igienicosanitaria (ASL n. 4 Medio Friuli), ha correttamente indotto il Comune al rilascio alla Società della concessione edilizia in questione.
A cura della Redazione
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(Decisione Consiglio di Stato 02/09/2011, n. 4952)