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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Circolazione di veicoli in azienda: obblighi di vigilanza

L'imprenditore deve adottare schemi organizzativi rispetto all'attività svolta

La Cassazione ribadisce che l'obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte.

In forza dell’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 547/1955 [ora ripreso dal punto 1.8.3. dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008], “i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”.

I legali rappresentanti di un’azienda agricola furono condannati per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente investito da una macchina mietitrebbia condotta da uno dei legali rappresentanti.

La colpa addebitata fu, in particolare, quella di aver omesso in violazione dell’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 547/1955 [ora ripreso dal punto 1.8.3. dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008] “concreti schemi organizzativi dell'attività (nel caso di specie mietitrebbiatura meccanica) che prevedessero le modalità con cui la macchina si sarebbe dovuta muovere nel campo, soprattutto quando nel medesimo ambiente di lavoro si muovessero altri soggetti intenti ad operazioni complementari, come la ripulitura delle ripe cui stava attendendo l’infortunato”.

In propria difesa, gli imputati rimproverano ai giudici di merito di aver ritenuto applicabile l’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 547/1955 “senza tenere in debita considerazione sia la tipologia dell'attività svolta dalla azienda agricola, sia l'organizzazione aziendale, sia i luoghi (terreni agricoli e coltivati) non assolutamente classificabili come posti in cui è possibile avere una circolazione pedonale e veicolare in senso classico”.

Di rimando, la Sez. IV osserva che l’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 547/1955 fa espresso riferimento alle "vie di circolazione e altri luoghi e impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività", sicché anche per tali luoghi, all'aperto appunto, vige l'obbligo del datore di lavoro di concepirli e preservarli in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”.

Ne desume che, nel caso di specie, gli imputati avevano “l’obbligo di concreti schemi organizzativi dell'attività (nella specie di mietitrebbiatura meccanica) che prevedessero le modalità con cui la macchina si sarebbe dovuta muovere nel campo soprattutto quando nel medesimo ambiente di lavoro si muovessero altri soggetti intenti ad operazioni complementari”.

Prende atto che gli imputati “non avevano previsto alcun tipo di cautela o dato disposizioni organizzative particolari al fine di garantire l'esigenza di sicurezza, confidando evidentemente nell'esperienza delle persone che operavano all'interno dell'azienda”.

E ricorda, “sotto un più generale profilo sistematico, che, in terma di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione”.

(Sentenza Cassazione penale 13/11/2009, n. 43476)
14/01/2010
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