In quella sede, ha riconosciuto, al principio 10 della dichiarazione, il diritto di ogni individuo ad avere accesso alle informazioni relative all’ambiente: “I problemi ambientali vengono affrontati al meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ciascuno a seconda del proprio livello.
A livello nazionale ogni individuo dovrà avere idoneo accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, comprese le informazioni su materiali e attività pericolose nelle loro comunità, e dovrà avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali.
Gli Stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Dovrà essere garantito un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi, comprese le iniziative di riparazione e di rimedio”.
Da ciò discende che accanto al diritto all’informazione in materia ambientale viene sancito il diritto di partecipazione al processo decisionale. Infatti, durante la Conferenza mondiale in parola, le Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 21: un programma politico teso al coinvolgimento delle popolazioni locali nella realizzazione degli obiettivi e delle politiche necessarie a costruire uno sviluppo sostenibile.
In particolare, si tratta di una pianificazione completa di azioni da intraprendere su scala mondiale, nazionale e locale rispettivamente dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni, in ogni area dove la presenza umana abbia impatti sull’ambiente. In questo senso, l’Agenda 21 rappresenta uno strumento di supporto innovativo alle decisioni politiche di sviluppo sostenibile, che prevede l’adozione, da parte degli enti locali, di Agende, parimenti locali, volte a garantire la partecipazione delle comunità in essi ordinate alla progettazione dell’ambiente in cui vivono.
Emerge con chiarezza che la partecipazione del pubblico ai processi decisionali passa attraverso il necessario accesso alle informazioni.
L’atto normativo internazionale più rilevante in materia è la Convenzione di Arhus (Danimarca) del 25 giugno 1998, ratificata dal nostro Paese con la Legge 16 marzo 2001, n. 108, la quale ha affermato che i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali ed avere accesso alla giustizia in materia ambientale per poter affermare il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la propria salute ed il proprio benessere.
La Convenzione prosegue riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni ed una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l’efficacia, contribuendo a sensibilizzare il pubblico rispetto alle tematiche ambientali e consentendogli di esprimere le proprie preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto.
Ai sensi della Convenzione, i cittadini possono richiedere informazioni circa lo stato degli elementi dell’ambiente, nonché attività, provvedimenti, accordi, politiche, disposizioni legislative, piani e programmi di rilevanza ambientale.
Non è necessario dimostrare alcun interesse diretto o specifico, mentre le richieste possono essere rifiutate per ragioni determinate e tassative.
A ciò si aggiunga che la partecipazione del pubblico deve avvenire in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva.
Infatti, per la Convenzione in discorso il cittadino interessato dovrebbe essere un interlocutore privilegiato per l’Autorità decidente. Una volta esaminato l’atto internazionale più rilevante in materia, si può passare all’analisi, sia pure per cenni, della normativa comunitaria dedicata all’informazione ambientale.
Il primo atto è stato rappresentato dalla Direttiva 90/313/CEE, in prosieguo di tempo abrogata dalla Direttiva 2003/04/CE, il cui obiettivo è non solo garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle Autorità pubbliche, stabilendo i modi in cui tale accesso può essere consentito, ma soprattutto garantire che tale diffusione sia messa a disposizione del pubblico favorendo l’uso degli strumenti tecnologici.
La Direttiva da ultimo citata è stata ratificata dall’Italia con il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, teso a creare l’obbligo in capo alla pubblica Amministrazione di assicurare una “sistematizzazione” delle informazioni, in modo che le stesse siano facilmente raggiungibili senza eccessivi vincoli burocratici.
Come noto, la normativa nazionale sopramenzionata ha carattere speciale rispetto alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Sul rapporto tra la normativa generale e quella speciale si è pronunciata la Consulta, affermando che il diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni ambientali è un aspetto specifico della più generale tematica del diritto di accesso del pubblico ai dati ed ai documenti in possesso delle pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che in base agli artt. 22 e 29 della Legge n. 241 del 1990 predetta, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, le regioni possono prevedere norme specifiche sull’informazione ambientale garantendo livelli ulteriori di tutela (Corte cost. 1 dicembre 2006, n. 398).
A ben delineare l’alveo soggettivo ed oggettivo di applicazione della materia, interviene il Tar del Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 5272 del 2006, ad avviso della quale l’art. 3 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella Legge n. 241 del 1990, per due elementi particolari: l’estensione dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo aspetto, l’art. 3 citato chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Sotto il secondo profilo, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali”, che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione a cui sono state avanzate le richieste di ostensione, assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 della Legge n. 241 del 1990, limitata ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione.
Nello stesso solco si colloca il giudice amministrativo veneto, che con la sentenza n. 294 del 2007 precisa la nozione di “informazione ambientale", di cui al D.lgs. n. 195 del 2005, comprendendovi qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale, che può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”.
A fronte di una così ampia portata del diritto all’informazione ambientale, la giurisprudenza è intervenuta con alcune precisazioni.
In particolare, si è evidenziato che l’istanza di accesso non può essere accolta ove questa non specifichi l’incidenza concreta della misura amministrativa adottata sui valori giuridici ambientali e che la pubblica Amministrazione abbia l’obbligo di indicare analiticamente ed esaustivamente il motivo della non riconducibilità del singolo documento alla nozione legale di informazione in materia ambientale (Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 11 gennaio 2006, n. 11).
Ad ulteriore precisazione si richiama il Consiglio di Stato il quale ha osservato, in più arresti giurisprudenziali, che è escluso l’utilizzo dell’accesso alle informazioni, a fini genericamente ispettivi. Infatti, la domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato (Cons. Stato 16 febbraio 2007, nn. 668, 669, 670).
Nella conclusione delle suesposte riflessioni, volte a collocare il diritto all’informazione ambientale all’interno della normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché a cogliere alcuni sviluppi giurisprudenziali, emerge un sistema composito di tutela, che si articola in livelli essenziali di disciplina, ai quali possono aggiungersi livelli ulteriori, e che riconosce l’importante ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative ed il settore privato possono, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, svolgere ai fini della tutela dell’ambiente.
Il riconoscimento della terra alla stregua della nostra casa ha un passaggio ineludibile nell’effettività dell’accesso alle informazioni relative al bene ambiente, al fine di accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e rafforzare il sostegno della collettività alle decisioni in materia ambientale.
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