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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Ordinanze contingibili e urgenti

Le querce secolari non si toccano: neppure dai Comuni

di Michele Didonna
Deve ritenersi illegittima un'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco, per ragioni di asserita tutela della pubblica e privata incolumita', correlata alla sicurezza della circolazione stradale, ha ordinato a un privato l'immediato abbattimento di numerose querce centenarie ubicate su una piccola strada interpoderale, interessata da traffico veicolare scarso e puramente locale.

Il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267/2000, ha impugnato l’ordinanza con cui un Comune aveva intimato di provvedere all’abbattimento delle alberature ubicate nel terreno in sua proprietà confinante con una strada interpoderale con affaccio sulla carreggiata stradale.

Accordata in sede cautelare la sospensione dell’impugnato provvedimento, il ricorrente con successiva memoria ha dato atto dell’intervenuta esecuzione, nelle more, dell’ordinanza di demolizione, rilevando come, altresì, il legname risultante dall’abbattimento era stato depositato su di un terreno frontista peraltro senza l’indicazione nemmeno delle generalità del relativo proprietario.

Il ricorso è stato accolto in quanto fondato.

Il T.A.R. di Roma, in via preliminare, ha dovuto prendere in considerazione gli sviluppi intervenuti nelle more della trattazione del merito, atteso che il Comune aveva provveduto d’ufficio, in modo forzoso, all’abbattimento di dodici delle querce interessate dall’impugnata ordinanza.

Quest’ultima, difatti, era stata adottata dal sindaco della civica P.A. in quanto le querce avrebbero mostrato un’evidente pericolosità essendo inclinate verso la carreggiata e collocate in curva.

Tuttavia, è stato rilevato come il luogo su cui insistevano gli alberi era una piccola strada interpoderale, di interesse puramente locale che, in quanto tale, era percorsa da uno scarso traffico veicolare, fatta eccezione per il primo tratto di cinquanta metri, attesa la presenza di una casa di riposo per anziani.

Il tratto interessato dall’ordinanza aveva una lunghezza di circa 500 metri lineari e sul relativo ciglio insistevano circa un centinaio di querce secolari; con l’impugnata ordinanza era stato disposto l’abbattimento di una settantina di querce di proprietà del ricorrente.

La pericolosità addotta da parte dell’amministrazione comunale, infatti, riguardava, da un lato, l’inclinazione delle querce verso la carreggiata stradale e, dall’altro, la collocazione in curva di alcune delle stesse; circostanze, queste ultime, che, a opinione del Collegio, dovevano ritenersi sussistenti da lungo tempo in considerazione dell’età delle piante, nonché della conformazione del tragitto stradale in questione.

Orbene, con riferimento all’impugnata ordinanza sindacale, il giudicante ha evidenziato che il richiamo all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 avrebbe consentito all’amministrazione (id est: Sindaco) di emanare un’ordinanza contingibile e urgente nel solo caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a livello locale, ipotesi che, invero, non ricorrevano nella specie.

Né è stato ritenuto correttamente effettuato il richiamo alla norma di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, Codice della strada, atteso che l’invocata norma, rubricata "Piantagioni e siepi", dispone testualmente che: “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”.

Non è parso, dunque, che la menzionata disposizione attribuisse al Sindaco i poteri contingibili e urgenti dei quali, invece, lo stesso ha fatto uso.

In secondo luogo, è stato precisato che la norma tratta di "siepi" e di "rami delle piante", ma non sembra assolutamente consentire l’abbattimento forzoso di un rilevante numero di querce centenarie collocate lungo la carreggiata di una stradina interpoderale nata seguendo il percorso segnato dalla loro presenza, ma, invece, soltanto, l’eventuale taglio, nella ricorrenza dei relativi presupposti, dei rami inclinati che compromettano, in qualche modo, la sicura circolazione stradale; ma è parso evidente che il taglio dei rami protesi è operazione sostanzialmente diversa dall’abbattimento in toto degli alberi stessi.

Inoltre, è stato rilevato che, nonostante la loro inclinazione, le querce che, nelle more del giudizio, erano state effettivamente abbattute in modo forzoso, non erano in condizioni fitosanitarie tali da farne dedurre la pericolosità ai fini della sicurezza nella circolazione stradale.

Quanto, poi, alle motivazioni addotte da parte dell’amministrazione concernenti l’effettiva pericolosità derivante dalla posizione delle querce, il T.A.R. capitolino ha evidenziato come di tale circostanza non vi era traccia nella motivazione dell’impugnata ordinanza, la quale si era limitata a rinviare a un verbale di sopralluogo nel quale l’amministrazione aveva esclusivamente proceduto all’esatta individuazione e alla segnalazione fisica delle querce delle quali aveva ritenuto necessario disporre l’abbattimento.

Infine, alcuna valenza è stata attribuita all’ulteriore argomentazione dell’amministrazione comunale, incentrata sul disposto di cui all’art. 26 del C.d.S., nella parte in cui individua una distanza minima di sei metri delle alberature dal ciglio della strada extraurbana; infatti, in disparte la considerazione che la menzionata norma non era stata puntualmente richiamata in seno all’impugnata ordinanza né l’ordinanza era stata specificatamente fondata sul suo contenuto dispositivo, l’adito G.A. ha comunque ritenuto che la norma invocata non poteva trovare applicazione con riferimento ad alberature secolari preesistenti all’entrata in vigore della stessa.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Tribunale amministrativo regionale ROMA 17/10/2011, n. 7991)
23/11/2011
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