DL LIBERALIZZAZIONI, IL CAPO IV SULL'ENERGIA
Del decreto, in verità, sono circolate diverse bozze che hanno visto avvicendarsi norme spesso aspramente criticate: tra queste norme, proprio nel Capo IV (Disposizioni in materia di energia) del Titolo I (Concorrenza), oggetto della nostra disamina, figuravano anche alcuni articoli -poi cancellati- che prevedevano la liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la possibilità di trivellazioni offshore a soli 5 miglia dalla costa (per tale motivo qualcuno aveva battezzato il decreto come "libera-trivelle" o addirittura "trivella-selvaggia").
In particolare, è stata espunto dal provvedimento anche un articolo espressamente rubricato "modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" che mirava a risolvere alcuni dubbi interpretativi e applicativi nell'ambito del settore offshore pretrolifero, previa una modifica radicale dell'art. 6, comma 17, D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. "TU ambientale" o "Codice dell'Ambiente", da ora TUA), introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2010 (il c.d. "terzo correttivo" al TUA).
Si è dovuto attendere il Consiglio dei Ministri n. 11 del 20 gennaio 2012 per avere la certezza del testo che sarebbe, poi, stato pubblicato in GU.
Nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione del Governo così vengono sintetizzati i provvedimenti decisi in materia di energia:
1. Misure per la riduzione del prezzo del gas per i clienti vulnerabili - E' previsto che nel meccanismo con cui l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas aggiorna il prezzo del gas per le famiglie e le piccole e medie imprese si riduca gradualmente il riferimento ai prezzi internazionali del petrolio per considerare anche i prezzi sui mercati europei del gas, con effetti di contenimento delle bollette.
2. Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas per le imprese - Si istituisce un nuovo tipo di servizio di stoccaggio del gas per consentire alle imprese utilizzatrici di approvvigionarsi direttamente all'estero a prezzi più competitivi.
3. Disposizioni in materia di separazione proprietaria - Si riattiva la procedura per definire la separazione della rete gas dall'ENI nella prospettiva di un operatore di rete con proiezione europea che potenzi le capacità di trasporto del gas in Italia e verso l'Europa.
4. Sviluppo di risorse energetiche naturali strategiche - Si introducono vantaggi per i residenti dei territori interessati dagli impianti di estrazione di idrocarburi a valere su una parte delle future entrate fiscali connesse.
5. Distribuzione carburanti - Pluralità di contratti possibili tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere, da regolamentare in sede sindacale. Ampliamento delle possibilità di vendita di altri articoli di commercio presso gli impianti di distribuzione. Rimozione dei vincoli non giustificati all'apertura di impianti presso i centri commerciali. Maggiore trasparenza sui prezzi effettivi dei carburanti a vantaggio dei consumatori. Promozione della diffusione del metano per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
6. Mercato elettrico - Aggiornamento della disciplina per tener conto della crescita dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e maggiore integrazione con i mercati elettrici europei a fini di contenimento delle bollette e del prezzo dell'energia per le imprese utilizzatrici. Migliorare la concorrenza aumentando la trasparenza informativa nei rapporti tra imprese e clienti.
7. Smantellamento dei siti nucleari dismessi - Accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti nucleari dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti nucleari.
LE NORME AMBIENTALI DEL CAPO IV
Passiamo ora alla lettura delle norme del Capo IV (Disposizioni in materia di energia) che riguardano più da vicino l'ambiente, e in parte alcuni profili in tema di sicurezza.
Art. 16: sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
L'art. 16, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso DL, venga emanato un D.M. che avrà il fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato.
In particolare, tale decreto dovrà essere emanato dal ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, e dovrà stabilire le modalità per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.
Tale norma è ritenuta dal Governo un importante strumento volto a rilanciare l'economia del Paese, attraverso interventi infrastrutturali tra i quali le iniziative dirette alla crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi di energia.
Come è ovvio, tale disposizione ha delle significative conseguenze anche a livello di pianificazione territoriale e tutela ambientale.
Come evidenziato di recente in Senato -in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la c.d. "Manovra salva Italia"- il potenziamento di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, può (potrebbe) nell'immediato consentire di realizzare investimenti di sviluppo, rispondendo in parte alle richieste comunitarie di ripresa economica.
In particolare, nella Relazione illustrativa del "DL Liberalizzazioni" si riporta la stima che nella sola Regione Basilicata lo sviluppo di tali risorse energetiche potrà consentire di realizzare investimenti di sviluppo pari a 6 miliardi di euro, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni per un valore economico di almeno 30 miliardi di euro ed entrate aggiuntive per lo Stato (tra royalties e entrate fiscali) pari ad almeno 17 miliardi.
Per superare le difficoltà di sviluppo dovute spesso dal fatto che gli insediamenti degli impianti di estrazione di idrocarburi sono in competizione con altre attività di sfruttamento del territorio, di minore valore economico ma fortemente radicate e che generano occupazione, il Governo ha così voluto prevedere degli strumenti che consentano di offrire ai residenti lucani oltre alle royalties una quota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove produzioni di idrocarburi. In questo modo si assicureranno maggiori entrate primarie e fiscali, una maggiore crescita e una nuova occupazione.
La Relazione ci ricorda che è già stato previsto un aumento notevole (pari a 104.000 barili/giorno) dell'attuale produzione di petrolio in terraferma attraverso interventi già programmati per il giacimento di Val D'Agri e in corso di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Proseguendo con l'analisi della norma, il comma 2 dell'art. 16, D.L. n. 1 del 2012 riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività offshore in condizioni di sicurezza.
Tale comma, nello specifico dispone che le attività di cui all'art. 53, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, debbano essere svolte "secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366".
Il legislatore ha ritenuto opportuno inserire questo rinvio esplicito alla norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" nell'art. 53, dato che questo, pur prescrivendo che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le operazioni da effettuarsi con l'impiego di operatori subacquei dovessero essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica, nulla poi specificava riguardo alle effettive modalità di conduzione delle stesse.
La Relazione illustrativa sottolinea che le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero.
La menzione espressa della norma UNI 11366 offrirà un riferimento puntuale per la gestione delle attività subacquee che, per la specialità ambientale che le caratterizza, necessita di norme specifiche che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza a tutti i lavoratori subacquei e la possibilità di concorrere sul mercato internazionale con proprie norme e regole senza dover ricorrere ad organizzazioni straniere per le omologazioni delle procedure operative aziendali, necessarie per partecipare alle gare di appalto internazionali.
Art. 23: semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
L'art. 23 del DL Liberalizzazioni introduce alcune semplificazioni nelle procedure per l'approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.
In estrema sintesi, la norma prevede che il Piano venga sottoposto a verifica annuale di assoggettabilità a VAS e, in ogni caso, a VAS ogni 3 anni.
Più precisamente, il comma 1 dell'art. 23 prevede che "Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica e approvazione" (previste dall'art. 36, comma 12, D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 sul mercato dell'energia elettrica e del gas naturale), il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 12 del TUA ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
Attualmente la procedura di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (previsto dalle direttive UE e dal D.Lgs. n. 93 del 2011) prevede una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), svolta annualmente dal Ministero dell'Ambiente.
Il Governo ha affermato che la continua reiterazione della procedura VAS rallenta la realizzazione del Piano, senza che ci siano seri motivi di carattere ambientale, tenuto anche conto del fatto che ciascuna opera rilevante prevista dal Piano deve essere sottoposta a VIA.
Pertanto, la nuova disposizione consentirà:
- la realizzazione sempre da parte di Terna SpA (la società concessionaria guidata da Flavio Cattaneo) di un Piano annuale di sviluppo, che individui gli investimenti programmati e da realizzare nel triennio successivo;
- la procedura di VAS nel primo anno di ciascun triennio, per valutare l'effetto ambientale e individuare le misure necessarie;
- nei due anni successivi è introdotta la procedura di "verifica di assoggettabilità" (art. 12 del TUA) da concludersi entro 90 giorni, che consentirà al MATTM di verificare solo eventuali effetti significativi sull'ambiente eventualmente non considerati nell'esame dell'anno precedente.
Sotto tale profilo, dunque, il Governo ritiene che l'art. 23 del DL Liberalizzazioni comporti una una notevole semplificazione procedurale, da applicare a partire dal Piano 2012, che garantirà risparmio di tempo sull'avvio delle attività e delle specifiche procedure autorizzative dei singoli progetti.
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