E' stato aggiornato il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 alla luce del Regolamento (Euratom) n. 302/2005, per consentire una semplificazione delle procedure per la comunicazione delle denunzie, adeguandole altresi' al progresso tecnico.
Viene altresì data attuazione all'art. 23, comma 1,del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantita' per cui va tenuta la contabilita' delle materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari per le quali i detentori devono farne denunzia ai sensi dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonche' di semplificare ed adeguare al progresso tecnico la procedura per la comunicazione delle denunzie stesse.
L'ISPRA - Dipartimento Nucleare, ha espresso il suo parere sul rischio tecnologico e industriale con nota prot. n. 13182 del 19 aprile 2011, pervenuto il 4 maggio 2011, prot. n. 9545.
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(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 28/09/2011)