Con la sentenza n. 38860 del 27 ottobre 2011, la Cassazione, Sez. Penale, si è occupata di un infortunio accaduto ad un lavoratore a causa di un crollo di un tetto di un edificio nel corso di lavori di demolizione.
Nel caso di specie, per la Corte, l’evento lesivo quale conseguenza di infortunio sul lavoro ed in particolare del crollo del tetto dell’edificio è dimostrato dalla circostanza che il datore di lavoro ha trasportato l’infortunato in ospedale, ha chiamato il direttore dei lavori ed ha, subito dopo, fatto firmare al lavoratore infortunato un contratto di assunzione.
Inoltre, le indagini esperite hanno consentito di accertare che il tetto è crollato sul solaio sottostante a causa del taglio dei tiranti della copertura.
Tuttavia, gli Ermellini hanno ravvisato nella condotta dell’imputato successiva all’infortunio - caratterizzata dal tentativo di coprire l’incidente inducendo tutti i lavoratori a mantenere il silenzio - rilevanti profili di colpa accresciuti dalla condotta per cui è stato giustificato il diniego delle attenuanti generiche.
A cura della Redazione
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(Sentenza Cassazione penale 27/10/2011, n. 38860)