Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54.
Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita' ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali:
a) a valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.
Il titolare dell'autorizzazione deve, altresi', prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b).
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti.
Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.
A cura della Redazione
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