La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (sistema ETS).
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, la Commissione ha adottato la decisione 2007/589/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, la Commissione può adottare di sua iniziativa orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell’allegato I, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.
Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, gli articoli 14 e 24 della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, si applicano fino al 31 dicembre 2012.
La direttiva 2009/29/CE prevede l’inclusione nel sistema ETS di nuovi gas e attività a partire dal 2013.
È opportuno che la Commissione adotti linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da nuove attività e nuovi gas allo scopo di includere tali attività nel sistema ETS a partire dal 2013 ed eventualmente su base unilaterale prima del 2013.
Di conseguenza, per la Commissione UE si è reso necessario modificare la decisione 2007/589/CE.
A cura della Redazione
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(Decisione Commissione UE 18/08/2011, n. 5861)