a fattispecie oggetto di riflessione del Giudice è molto semplice.
La rottura dello scarico fognario di un condominio provoca la fuoriuscita di sostanze tossiche, che spargendosi nel fiume vicino giungono nei pressi dell’abitazione dell’attore rendendogli, attraverso il promanare di esalazioni maleodoranti, l’aria irrespirabile.
Sulla base della consulenza tecnica il Giudice riscontra che il carattere inquinato dell’aria deriva solo parzialmente dai miasmi emessi dai liquami fuoriuscenti dalla fogna dei convenuti.
Gli altri fattori sono da riscontrarsi principalmente nel degrado dell’alveo del fiume, in quanto utilizzato in parte come discarica, e nella stagnazione in esso delle acque.
In più, l’irregolarità degli allacci fognari di molti condomini della zona crea il sospetto, secondo i resistenti, della presenza nello stesso rio di scarichi illeciti.
Tenuto conto di queste rilevazioni il giudice enuncia il principio fondamentale secondo cui risponde del fatto chi autonomamente, contribuisce a provocare esalazioni inquinanti oltre la normale tollerabilità, a prescindere dalla circostanza che vi siano state cause ulteriori e diverse (come per esempio riversamenti illeciti altrui) ad aver incrementato gli odori maleodoranti.
Nel caso di specie ciò significa che la provenienza delle esalazioni da fonti non rientranti nella disponibilità dei convenuti non elimina la loro “capacità inquinante” né quindi li solleva da responsabilità.
Il secondo aspetto interessante riguarda il ragionamento seguito nella sentenza per qualificare gli odori in questione intollerabili, presupposto indispensabile per l’accoglimento dell’azione interdittiva ex art. 844 c.c.
Il giudice ritiene che in un centro destinato ad edilizia abitativa, anche una percepibile, seppur minima, immissione di aria fognaria, deve reputarsi inaccettabile.
Trattandosi di zona densamente abitata viene tutelata, nel caso di specie, l’esigenza personale di vita connessa all’abitazione rispetto all’utilizzo, tra l’altro illecito, di condotti fognari che riversano sostanze tossiche nelle acque fluviali.
Al contrario, nel caso in cui il l’abitazione attorea si fosse trovata nelle immediate vicinanze di aziende, probabilmente si sarebbe data prevalenza alle ragioni della produzione e le esalazioni in questione sarebbero state considerate accettabili.
Da queste considerazioni si ricava che quando non vi sia una norma di legge a fissare il limite di tollerabilità delle immissioni, questo viene rimesso di volta in volta alla valutazione discrezionale del giudice, il quale nel determinarlo deve tener conto di una serie di circostanze, tra cui, le attività normalmente svolte in determinato contesto produttivo, il sistema di vita, le correnti abitudini della popolazione in un preciso momento storico e le condizioni dei luoghi.
Infine, il giudicante si pronuncia in merito alla domanda di risarcimento proposta dall’attore: quest’ultimo sostiene infatti di aver subito, in virtù della risalenza del fenomeno molesto, un danno derivante dalla diminuzione del valore dell’appartamento.
Perché i condomini possano ritenersi responsabili di tale pregiudizio, si afferma però che si sarebbe dovuta dimostrare la sussistenza di una serie di circostanze, tra cui
1) la risalenza della rottura del condotto fognario convenuto (e quindi l’esistenza pregressa degli odori provenienti dal liquame fuoriuscente dallo stesso);
2) la riduzione effettiva del canone di locazione quale indice di decadimento del valore locativo dell’immobile.
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(Sentenza Tribunale GENOVA 17/07/2011)