I certificati verdi – introdotti dal decreto di liberalizzazione del settore elettrico D.lgs. n. 79/1999 – rappresentano uno strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno infatti l’obbligo legislativo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo a quello di produzione o importazione, una quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, o alternativamente, di acquistare sul mercato secondario i certificati verdi corrispondenti alla quota alla quale sono obbligati.
Il principio contabile nazionale “I certificati verdi” si pone la finalità di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione di tali certificati nel bilancio d’esercizio, nonché le modalità di compilazione della nota integrativa.
Nello specifico il trattamento contabile dei certificati verdi è differenziato a seconda che si tratti di: società produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili; società produttrici di energia elettrica da fonti non rinnovabili; società che operano nel trading dei suddetti certificati. Per le società produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili il meccanismo dei certificati verdi rappresenta un incentivo alla produzione per mezzo di tali fonti sotto forma di integrazione ai ricavi di esercizio, analoga ai contributi concessi in conto esercizio.
Nello specifico i ricavi relativi ai certificati versi devono essere rilevati per competenza nell’esercizio in cui ha luogo la produzione di energia da fonti rinnovabili ed in proporzione alla produzione stessa. Essi debbono essere iscritti in conto economico A.5) Altri ricavi. L’eventuale sopravvenienza attiva, derivante dalla vendita dei certificati verdi successivamente alla chiusura dell’esercizio di competenza, è iscritta nella voce B.14) del conto economico “Oneri diversi di gestione”.
Per le società produttrici di energia elettrica da fonti non rinnovabili, i certificati verdi rappresentano invece, sostanzialmente, una sistema penalizzante, che li obbliga ad acquistare sul mercato i certificati necessari all’adempimento dei suddetti obblighi normativi.
Il principio contabile tratta nel dettaglio le modalità di contabilizzazione del conseguente incremento dei costi di produzione, e le modalità di rilevazione delle passività verso il gestore dei servizi energetici.
Infine, con riguardo alle società trader, le quali acquistano i certificati verdi allo scopo di rivenderli sul mercato, le operazione di compravendita rientrano a pieno titolo nella loro attività caratteristica. I costi sostenuti per l’acquisto dei certificati verdi sono iscritti nella voce B6 del conto economico “Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, mentre i relativi ricavi sono iscritti nella voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
I certificati acquistati dalla società trader e ancora a disposizione alla data di redazione del bilancio, devono essere rilevati tra le rimanenze.
Il secondo principio contabile in consultazione, relativo alle quote di emissione di gas ad effetto serra, ha lo scopo di definire le linee guida per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas serra – rilasciate ogni anno dal Ministero dell’ambiente alle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di CO2 – in bilancio d’esercizio, nonché i criteri per l’esposizione in nota integrativa.
Anche in questo caso la disciplina è diversificata a seconda che si tratti di società rientranti nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas serra – a seguito del recepimento della Direttiva 2003/87/CE – e società trader.
Le bozze dei principi contabili sono disponibili sul sito istituzionale dell’OIC da ieri. Le consultazioni resteranno aperte fino al 10 aprile 2012.
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