Il Consiglio dei Ministri n. 147 del 28 luglio 2011 ha approvato lo schema di DPR recante “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (atto del Governo n. 369).
A latere si segnala che, sempre il 28 luglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Berlusconi, ha anche deliberato la nomina dell’on. Elio Vittorio Belcastro a Sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla tutela del territorio e del mare.
Tra le novità del nuovo Regolamento, del quale si attende ora solo la pubblicazione in G.U., vi sono l’introduzione dell’autocertificazione ai fini dell’assolvimento di alcuni adempimenti in materia di acque reflue e di impatto acustico, la fissazione di nuovi criteri in tema di assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche, nonché l’esenzione dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico per le attività poco rumorose.
Iter
Il provvedimento era stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, dopodiché era stato trasmesso alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato ed, infine, alle Commissioni parlamentari. Con alcuni aggiustamenti, quindi, il testo è stato presentato durante la cennata riunione del Governo, su proposta dei Ministri per la PA e l’innovazione, Brunetta, per la Semplificazione normativa, Calderoli, dello Sviluppo economico, Romani e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Prestigiacomo.
In particolare, il provvedimento è stato elaborato in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 (manovra economica correttiva per gli anni 2011-2012, detta anche “manovra anticrisi”) al fine di contribuire concretamente al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle PMI.
Semplificare per ridurre gli oneri delle PMI
Come accennato e come ben illustrato nell’apposito dossier predisposto dal servizio studi della Camera, lo schema di decreto dà attuazione all'art. 49, comma 4-quater del D.L. 78/2010 laddove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo adotti, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali, uno o più regolamenti per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni e certificazioni, comunque denominati, e degli adempimenti amministrativi non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell'autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese certificate ISO o equivalente;
f) coordinamento delle attività di controllo per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
Il successivo comma 4-quinquies dell’art. 49 ha inoltre precisato che i regolamenti autorizzati dal comma 4-quater debbano essere emanati entro il 31 luglio 2011 ed entrare in vigore il 15° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella G.U. Nelle intenzioni del legislatore, l’intervento regolamentare si colloca, oltre a ciò, anche nel più ampio quadro del processo di semplificazione amministrativa avviato dalla legge n. 59/1997 nel quale convergono gli interventi sulla riduzione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del D.L. n. 112/2008 (cd. decreto “taglia oneri amministrativi”).
Dallo Small Business Act al Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
L’elaborazione del provvedimento ha tenuto conto dello “Small Business Act” (Sba) della Commissione che definisce le linee di azione dell’UE a favore delle PMI e del quale, con una nuova comunicazione, è stato proposto un riesame secondo nuove misure tese, principalmente, a dare una risposta ai problemi posti dalla crisi economica.
Le imprese destinatarie di tali semplificazioni sono migliaia, se solo si pensa che la stessa relazione illustrativa del provvedimento pone in evidenza che le PMI – in base ai dati del Rapporto 2010 sulle politiche di attuazione dello Sba, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) – rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane e, di queste, il 94,6% è rappresentato da microimprese (1-9 addetti).
Per maggiori informazioni sullo Sba, si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 intitolata “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa) [COM(2008) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] e le pagine ad esso dedicato sul sito della Commissione europea, nonché lo specifico Portale europeo per le PMI.
Le novità per le PMI
Lo schema di DPR si presenta strutturato in quattro Capi e sei articoli e pur introducendo una serie di interessanti semplificazioni per le PMI nei settori menzionati, non modifica la normativa contenuta, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) e nella legge n. 447/1995. Vediamo alcune delle novità introdotte dal provvedimento in parola.
Campo di applicazione
Il Capo I, con l’art. 1, prevede che il nuovo regolamento sia applicato alle micro, piccole e medie imprese (per l’appunto, le PMI, secondo la definizione data dal D.M. Attività produttive 18 aprile 2005, che ha accolto nel nostro ordinamento nazionale la nozione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE).
Proseguendo, l’articolo 1 prevede l’attestazione da parte delle imprese dell’appartenenza a tali categorie mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Acque, assimilazione delle reflue alle domestiche
Il Capo II riguarda alcune nuove semplificazioni relative alla disciplina delle acque reflue ed in particolare l’art. 2 ha ad oggetto i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche. Difatti, il comma 1 dell’art. 2 stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'art. 101, comma 7, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che, prima di ogni trattamento depurativo, presentino le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da una serie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A. In proposito si rileva che:
- la tabella 1 indica direttamente le caratteristiche qualitative di alcune sostanze presenti nelle acque ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (per le sostanze non comprese nella tabella, si fa rinvio ai valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del TUA, con riferimento alle emissioni in acque superficiali);
- la tabella 2 individua, invece, una serie di attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ulteriori rispetto a quelle indicate dall’art. 101, comma 7, del TUA. L’art. 3 dello schema di DPR, fermo restando quanto previsto dall'art. 124, TUA, introduce una modalità semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali se non si siano, nel frattempo, verificate delle modifiche rispetto all’autorizzazione a suo tempo concessa: come posto in evidenza dalla relazione illustrativa, la ratio della norma è semplificare la procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa quanto una nuova autorizzazione.
Rumore, il criterio di proporzionalità
Il Capo III, con l’art. 4, introduce alcune semplificazioni documentali in materia di impatto acustico tese ad introdurre il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività ed alla tutela degli interessi pubblici.
Tra gli altri, il comma 1 dell’art. 4 prevede che le attività a bassa rumorosità, individuate nell'allegato B, non siano soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’art. 8, commi 2-4, della legge quadro n. 447/1995.
L'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico permane qualora alcune di tali attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari) utilizzino impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva qualora non vengano superati i limiti di emissione di rumore indicati nel successivo comma 2.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 garantiscono, come sottolinea la relazione illustrativa, effettività allo strumento dell'autocertificazione riducendo gli oneri a carico delle imprese, dato che è stato rilevato che il costo unitario medio degli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre 3.000 euro. Pertanto vengono chiariti i casi in cui è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (comma 2) e quelli per i quali è invece necessaria la documentazione di impatto acustico come previsto dall’art. 8, comma 6, della legge 447/1995 (comma 3)
Le disposizioni deI Capo IV recano le disposizioni attuative.
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