Interessante pronuncia delle Sezioni Penali della Suprema Corte sull’estensione degli obblighi di formazione e di informazione in materia di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.
Nel caso concreto, un dipendente dell’imputato era vittima di un infortunio mortale causato da un’esplosione verificatasi nel corso dell’esecuzione dei lavori di pulitura ai quali era addetto.
Dalle indagini emergeva cha la violenta deflagrazione era stata cagionata dall’utilizzo improprio di un solvente chimico, usato per eseguire le operazioni di pulitura da parte del lavoratore stesso.
Secondo i giudici di legittimità, lo scorretto utilizzo del prodotto da parte del lavoratore, non solo non poteva essere considerato una “causa da sola sufficiente a cagionare l’evento” (escludendo per tal via responsabilità penale del “garante”), bensì, viceversa, assurgeva a indice dell’inadempimento del datore di lavoro degli obblighi di formazione e informazione che la legge (ora il D.Lgs. n. 81 del 2008) pone a suo carico.
Il debito di sicurezza cui è tenuto il datore nei confronti del lavoratori – premette la Suprema Corte nella motivazione della sentenza in commento – prevede, tra l’altro, l’obbligo di informare i dipendente dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione all’attività svolta nell’impresa e di adeguata formazione in materia di sicurezza.
L’inadempimento di tale obbligo, laddove cagioni un evento dannoso, è pertanto idoneo ad integrare l’addebito colposo nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la difesa dell’imputato aveva prospettato che per l’assolvimento degli obblighi in oggetto fosse sufficiente la “ragnatela” di disposizioni previste in una pluralità di documenti aziendali nonché alcuni la prova di alcuni colloqui effettuati dalla vittima con il personale dell’impresa fornitrice del prodotto.
Di diverso avviso la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che affinché l’obbligo di sicurezza previsto dalle citate norme possa dirsi assolto, è necessario che il lavoratore sia informato sui rischi specifici derivanti dall’utilizzo del prodotto.
Tale specificità, continuano i giudici, non deve arrestarsi all’esplicitazione di un mero divieto, ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare.
In sintesi, al lavoratore non deve essere trasmessa la sola regola, ma deve altresì essere messo la corrente della sua ratio ovvero del rischio che essa mira ad eliminare o minimizzare.
Nel caso di specie l’informazione fornita del datore di lavoro non soddisfaceva tali requisiti, anche in ragione del fatto che lo specifico rischio, poi concretizzatosi nell’incidente mortale, non era stato preso in considerazione dal documento di valutazione dei rischi.
Infatti se il rischio non era stato valutato e preso in considerazione in fase di redazione dell’apposito documento è allora logico ritenere che i lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcune specifica informazione e formazione.
(Sentenza Cassazione penale 27/09/2010, n. 34771)