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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Infortuni sul lavoro nella P.A.

Quando il dirigente amministrativo sa e non denuncia

Più che mai scottante rimane il problema relativo all’individuazione dei soggetti penalmente responsabili nelle pubbliche amministrazioni.

Più che mai scottante rimane il problema relativo all’individuazione dei soggetti penalmente responsabili nelle pubbliche amministrazioni (v., al riguardo, da ultimo, Cass. 5 maggio 2011, Angeloni e altri, in ISL, 2011, 6, 360; Cass. 16 novembre 2010, R.C., Spiga e altro, ibid., 2011, 2, 111; nonché i precedenti richiamati in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con le sentenze sui D.Lgs. n. 81/2008 e 106/2009, terza ed., Milano, 2011, 13 s. e 20 s.).

La Corte Suprema affronta ora il caso di un infortunio mortale verificatosi all'interno del magazzino della sede del reparto cantonieri di un comune.

Un lavoratore, dopo aver trasportato con un escavatore all'interno del locale una fresa, nell'effettuare la manovra di uscita dal magazzino, ostacolata dalla presenza di altro ingombrante automezzo, con la benna agganciata al braccio posteriore del mezzo, lasciato semiaperto, colpiva altro lavoratore.

L’addebito mosso alla dirigente comunale, responsabile del settore lavori pubblici del comune, fu quello di aver “omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad impedire che le attrezzature (nella specie l'escavatore) potessero essere utilizzate per operazioni ad essi inadatte”.

Tanto più che “il problema della interferenza tra mezzi e pedoni era stato rappresentato all'imputata dal responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, il quale ne aveva rilevato il rischio e lo aveva evidenziato nelle relazioni inoltrate all'amministrazione comunale”.

La Sez. IV conferma la condanna.

Ricorda che, “per quanto riguarda gli enti locali territoriali, in particolare il comune, le responsabilità penali connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici secondo le rispettive attribuzioni quali ricostruite nella disciplina di settore”.“A tal fine, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, compreso quello di adottare atti -non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente- che impegnano l'amministrazione verso l'esterno” . Ne desume che “le attività attribuite ai dirigenti amministrativi rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva, rispetto alle quali il sindaco esercita soltanto un potere di sorveglianza e di controllo collegato ai compiti di programmazione, che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale, ed alle funzioni di ufficiale di governo, legittimato all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti”.

Rileva come “non risulti che l'imputata abbia contestato il decreto sindacale con il quale, nella qualità di dirigente comunale, responsabile del settore lavori pubblici del comune, le era stata attribuita la posizione di datore di lavoro del reparto cantonieri del medesimo comune, né emerga che la funzionaria preposta abbia inutilmente invocato l'intervento degli organi politici, prospettando, ad esempio, difficoltà e/o carenze di natura economico-finanziaria, che solo gli organi politici potevano affrontare e risolvere, sì da poterne dedurre un coinvolgimento colpevole di questi ultimi (ex art. 40, comma 2, c.p.) nell'inadempienza del primo”.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 06/06/2011, n. 22341)
20/07/2011
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