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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Sicurezza sul lavoro

Responsabilita' committente-appaltatore: dipende ...

Nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione consista nella palese violazione delle norme antinfortunistiche, il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egIi delle conseguenze dell’infortunio eventualmente deteminatosi.

Con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 626/96 era stata più volte affermata, neIIa giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro - di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso .

E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha poi espressamente introdotto l’obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la legge n. 626/94 (art. 7).

Ed a tali principi e disposizioni di legge la Corte distrettuale, nella concreta fattispecie, si è evidentemente ispirata per dar conto del convincimento espresso circa la ritenuta colpevolezza.

Ciò posto in via di principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un contratto di appalto — ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l’appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso in esame non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori.

Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando principi finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento delta figura del commiittente (una sorta dì responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto.

Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore, l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo:

>>> 1) in materia dl responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole dl diligenza e prudenza:

>>>> a) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al’ quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idorieità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto dl attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;

>>>> b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori (principio enunciato prima dell’entrata in vIgore della legge n. 626/96 ma poi richiamato anche nel contesto motivazionale altri precedenti giurisprudenziali): dunque, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati;

>>> 2) ln tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d’appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, nel qual caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore;

>>> 3) nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egIi delle conseguenze dell’infortunio eventualmente deteminatosi.

(Sentenza Cassazione penale 19/04/2010, n. 15081)
21/04/2010
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