La ricorrente lamentava che, in violazione del principio generale espresso dagli articoli 7 ss. della legge 241/1990, non fossero state assicurate nel procedimento le garanzie procedimentali, a partire dalla previa comunicazione delle misurazioni programmate dall’A.R.P.A., onde consentirle di presentare osservazioni ed effettuare le opportune verifiche sulle attività di misurazione.
Il Collegio sottolinea al riguardo che un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva è suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, e che quindi deve essere riconosciuto all’organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. diritto alla sorpresa nell’espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di “non farsi cogliere sul fatto” (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2003, n. 1224).
L'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, è legato non alla astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930).
In questa prospettiva, va sottolineato che le misurazioni contestate col ricorso in esame non rappresentano un fatto nuovo nei rapporti tra Comune e società ricorrente, bensì rappresentano l’ennesimo episodio di una lunga vicenda – connotata dall’adozione di reiterati provvedimenti volti a ricondurre le immissioni acustiche nei limiti di legge, e dall’effettuazione di interventi da parte della ricorrente, in un arco di tempo di alcuni anni.
La mancanza di una previa comunicazione di avvio del procedimento, e di un contraddittorio nel momento dell’effettuazione delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. appare quindi giustificata.
Deve dunque ritenersi che controlli, accertamenti, ispezioni possano essere svolti senza la partecipazione del diretto interessato, a condizione che costui sia successivamente in grado di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.
A cura della Redazione
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(TAR)