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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Energia atomica e safety

Sicurezza degli impianti nucleari: nuovi compiti dell'Agenzia nazionale

di Claudio Bovino
Entrera' in vigore il prossimo 30 novembre il D.Lgs. attuativo della direttiva EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. Il provvedimento introduce alcune modifiche sia nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (adeguandolo, a cominciare dal titolo, alle piu' recenti direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e di safety degli impianti nucleari), sia nella Legge Sviluppo 23 luglio 2009, n. 99 (previo inserimento degli opportuni riferimenti all'Agenzia per la Sicurezza Nucleare).

Qualcuno forse sarà sobbalzato dalla sedia vedendo la pubblicazione in GU del D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185 che attua la direttiva 2009/71/EURATOM istitutiva di un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. Ma come – si sarà domandato – l’Italia ha definitivamente detto no al nucleare col referendum del giugno 2011 e continuano ad essere emanate leggi sul nucleare? O forse la gaffe del neo ministro dell’Ambiente, Corrado Clini non era una gaffe? Per la cronaca, il 17 novembre, nuovo Governo tecnico guidato da Mario Monti appena formato, il neo ministro Clini, ai microfoni della trasmissione “Un giorno da pecora” (su Radio2), dichiara che “Il ritorno al nucleare è una opzione sulla quale bisognerebbe riflettere molto, anche se quello che è avvenuto in Giappone ha scoraggiato. Di base, la tecnologia nucleare rimane ancora una delle tecnologie chiave a livello globale, è una tecnologia che, a certe condizioni, bisogna valutare". Immediate le proteste di ambientalisti e politici (tra tutti, PD, Verdi, Idv e Sel), che in serata portano Clini a “ritrattare”, precisando che "Non ho certo intenzione di riaprire una questione già risolta in modo chiaro con il referendum e sono impegnato da anni nella promozione e nello sviluppo delle energie rinnovabili". Ok, tutto risolto quindi. Ma allora qual è il contenuto del provvedimento in questione e qual è la funzione attribuita all’Agenzia italiana per la Sicurezza Nucleare, ora che l’Italia, sembra essere certo, non ritornerà al nucleare, nel rispetto della volontà popolare. È questo una aspetto che non a tutti è molto noto. Proveremo, pertanto, a chiarire tali aspetti, non prima però di aver offerto una rapida lettura della direttiva 2009/71/EURATOM e del D.L.gs. n. 185/2011.

La direttiva 2009/71/EURATOM: istituzione di un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti

L'UE annovera sul suo territorio il maggior numero di centrali nucleari al mondo e molti sono gli Stati membri che – almeno fino a prima che la crisi economica divenisse così pressante – avevano dichiarato di voler costruire nuovi impianti o di volerne prorogare la durata di vita per rispondere alla crescente domanda di elettricità e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale contesto ha perciò richiesto che venisse elaborata un'impostazione comune a garanzia del massimo livello di sicurezza possibile.

Alla stregua di ciò, con l’adozione della direttiva 2009/71/EURATOM il Consiglio dell'Unione europea ha fissato una cornice giuridica comune in tema di sicurezza degli impianti nucleari, rendendo giuridicamente vincolanti le principali norme internazionali di sicurezza nucleare, e cioè sia gli standard fondamentali di sicurezza elaborati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), sia gli obblighi che promanano dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare (Vienna, 20 settembre 1994).

In particolare la direttiva è volta a mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché la loro successiva disattivazione.

La direttiva 2009/71/EURATOM definisce “sicurezza nucleare” il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

La direttiva 2009/71/EURATOM, altresì, contiene delle disposizioni tese a rafforzare anche l'indipendenza e le risorse delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, confermando la responsabilità principale dei titolari di licenze in materia di sicurezza nucleare. La stessa direttiva 2009/71/EURATOM, nelle “Disposizioni finali” (articolo 10), ha previsto per gli Stati membri il temine del 22 luglio 2011 per rendere vigenti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa.

In occasione della sua adozione, Andris Piebalgs, Commissario europeo responsabile del portafoglio "Energia" ebbe a dichiarare che “La sicurezza nucleare è una priorità assoluta per l'UE. Questa direttiva sulla sicurezza nucleare conferisce certezza giuridica al settore chiarendo le responsabilità e offre maggiori garanzie al pubblico, conformemente ai desideri dei cittadini dell'UE. Stabilisce principi vincolanti intesi a rafforzare la sicurezza nucleare e proteggere i lavoratori e la popolazione in generale, così come l'ambiente. Lo sviluppo continuo della sicurezza nucleare è responsabilità non solo dell'Europa, bensì di tutto il mondo; e non solo per noi, ma anche per le generazioni future".

L’ambizione dell'UE, perciò, era quella divenire un modello per il resto del mondo per quanto riguarda l’introduzione di un quadro giuridico vincolante nel settore della sicurezza nucleare. C’è comunque da rammentare che il rinnovato interesse per l'energia nucleare, registrato non solo al livello europeo ma anche al livello mondiale, è stato poi smorzato dai disastrosi incidenti occorsi alle centrali di Fukushima.

D.Lgs. n. 185/2011: iter

La delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/71/EURATOM è stata conferita dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che ha fornito in proposito solo principi e criteri di carattere generale, e non specifici, e ha mantenuto, per l'esercizio della delega, la data indicata quale termine di recepimento nella direttiva.

Il recepimento, come si è inteso, è frutto dei lavori svolti in merito dal precedente Governo (Berlusconi-IV).

Infatti, lo schema di decreto era stato presentato dall’on. Elio Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento, il 22 luglio 2011 a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri (adottata nella riunione svoltasi nella stesa data) – vale a dire a poco più di un mese di distanza dal referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 che ha chiuso di fatto il nuovo programma nucleare italiano – e nella stessa data assegnato alle competenti commissioni. Il 22 settembre 2011 è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, seguito dai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e dall’esito finale favorevole con osservazioni del 12 ottobre; il giorno dopo sul testo si è avuta una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopodiché, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il provvedimento è giunto per la firma al Capo dello Stato, approdando – come anticipato - sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2011, quale D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”.

D.Lgs. n. 185/2011: finalità

Le ragioni sottese all’emanazione del provvedimento vengono subito esplicitate in premessa al D.Lgs. n. 185/2011: “al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché la loro successiva disattivazione”.

D.Lgs. n. 185/2011: struttura

Il D.Lgs. n. 185/2011 si compone di soli quattro articoli.

Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa del relativo disegno di legge (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 186), il decreto in parola recepisce la direttiva 2009/71/EURATOM “attraverso l'introduzione di modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 20061127/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

Ulteriormente il Relatore osserva che “un consistente numero di disposizioni contenute nella direttiva erano già inserite nel quadro normativo italiano della fine degli anni '90 in materia di impiego pacifico ddl'energia nucleare, in primis la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con le loro successive modifiche ed integrazioni. In particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95 e le successive modifiche ed integrazioni scaturiscono dal recepimento di quattro direttive comunitarie, emanate fra il 1989 e il 2006. Pertanto, un esame puntuale delle nome stabilite della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 ha evidenziato una buona corrispondenza con quanto già presente nel quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale. Ciò considerato, è stato ritenuto utile, ai fini di una maggiore semplificazione dell'assetto normativo in materia, adottare la tecnica della novella legislativa, inserendo le disposizioni della direttiva 2009/71/EURATOM prevalentemente nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che era già attuativo delle precedenti direttive europee in materia e, per quanto concerne più precisamente l'Agenzia nazionale di regolazione, nell'art. 29 della legge 23 Luglio 2009. n. 99, istitutivo dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.”

Articolato

Passiamo ora alla lettura di alcune delle disposizioni del D.Lgs. n. 185/2011.

Come anticipato, l’art. 1 apporta le modifiche ritenute necessarie al D.Lgs. n. 230/1995, previo recepimento delle disposizioni della direttiva 2009/71EURATOM in materia di definizioni, responsabilità del titolare dell'autorizzazione, ivi compresa la responsabilità di garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di quello di soggetti terzi, a cui è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, in materia di informazioni al pubblico e di relazioni alla Commissione europea e partecipazioni all'attività di valutazione a livello nazionale, comunitario ed internazionale. In particolare, dopo aver modificato (all’art. 1, comma 1) il titolo del D.Lgs. n. 230/95 – inserendo anche l'attuazione della direttiva 2009/71 – e aver introdotto (ai commi 2 e 3), integrandola con le definizioni già previste nel D.Lgs. n. 230/95, le definizioni di “sicurezza nucleare”, di autorizzazione e di titolare di autorizzazione, il comma 4 inserisce nel D.Lgs n. 230/95 un nuovo Capo VII - bis dedicato alla “Sicurezza nucleare degli impianti nucleari", dove vengono disciplinate:

- le responsabilità del titolare dell'autorizzazione (tenuto conto che non viene introdotta una nuova tipologia di autorizzazione ma viene fatto riferimento all’autorizzazione ex legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e D.Lgs. n. 230/95;

- l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza del personale, grazie ad idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti, e relativa attestazione che comprovi l’adeguata formazione fornita;

- le modalità di informazione al pubblico in materia di sicurezza nucleare (tra l’altro: l'Agenzia per la sicurezza nucleare dovrà pubblicare sul proprio sito web istituzionale i risultati dell’attività svolta e l'attività ispettiva effettuata, nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza; le informazioni sono tese accessibili ai lavoratori e al pubblico, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n, 195, e fatto salvo l'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sul segreto di Stato);

- le modalità della reportistica nei confronti della Commissione Europea e di valutazione nazionale della legislazione e della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale.

L’art. 2 del nuovo D.Lgs. n. 185/2011 apporta, invece, le modifiche ritenute necessarie all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge Sviluppo), istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

In particolare, dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1-bis in cui si precisa che l'Agenzia 6 l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva n. 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009.

Al comma 4 viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.”.

Il titolare dell’autorizzazione

Diversi, dunque, gli obblighi ed i profili di responsabilità del titolare dell'autorizzazione specificati dal nuovo decreto, in base ai quali, in particolare, risulta obbligato, in conformità ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali (ai sensi di nuovi articoli appositamente aggiunti al citato Capo VII-bis del D.Lgs. n. 230/95):

- a valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

- a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.

- a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti;

- a mantenere ed accrescere, con oneri a proprio carico, l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti;

- ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.

Due parole sui compiti dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare

Da quanto sopra detto e, ovviamente, in base alla lettura integrale delle norme del nuovo decreto, emergono delle nuove attribuzioni dell’Agenzia italiana per la Sicurezza Nucleare.

Invero, all’indomani del referendum del 12-13 giugno 2011 sul nucleare, in molti si erano chiesti quali sarebbero state le funzioni di tale organismo atteso lo stop al nuovo programma nucleare italiano decretato dall’esito della consultazione popolare.

Lo stesso presidente dell’Agenzia, Umberto Veronesi, nominato ufficialmente il 5 novembre 2010, ha rassegnato le dimissioni lo scorso settembre in base a due motivi principali.

L’eminente oncologo, in primo luogo, ha dichiarato di aver accettato l'incarico solo perché contava su “un progetto italiano di grande respiro per lo sviluppo della fisica nucleare e delle sue applicazioni nell'energia” ma dopo l’abbandono del programma nucleare italiano determinato dall’esito referendario, non volendosi occupare “nella migliore delle ipotesi, solo di scorie”. L’altro motivo è stato dalla sua sfiducia nell’organizzazione politica dell’Agenzia che ha definito “un organismo asfittico che non ha mai preso forma”.

All’indomani delle dimissioni di Veronesi Stefano Saglia, all’epoca sottosegretario al Ministero per lo sviluppo economico con delega all'energia, dichiarò di aver perso, con le dimissioni di Veronesi, “una figura di grande prestigio e utilità sulla cui candidatura il governo ha creduto molto”.

Le sue dichiarazioni rilasciate in quell’occasione ci sono altresì utili per sintetizzare i compiti “residui” dell’Agenzia senza ricorrere ad una lettura del testo di legge. A prescindere dal programma nazionale per la costruzione di centrali nucleari, ormai accantonato, all'Agenzia rimarrebbe comunque il rilevante ruolo relativo al “controllo sul decommissioning delle quattro vecchie centrali nucleari, dello smantellamento di altri quattro siti, della realizzazione di un parco tecnologico e dell'identificazione di un deposito per i rifiuti radioattivi”. Funzioni alle quali si aggiungono quindi quelle ora delineate dal nuovo decreto.

Riferimenti:

Decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari (GU n. 266 del 15-11-2011).

testo in vigore dal: 30-11-2011

http://eur-lex.europa.eu/it/dossier/dossier_46.htm

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1450&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en

Commissione europea, D.G. Energia

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm

Copyright © - Riproduzione riservata

(, n. 185)
30/11/2011
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