Il magistrato contabile, dimostrando un orientamento univoco in materia, si pronuncia ancora una volta sulla corretta determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai fini della copertura integrale dei costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti.
La questione che si presenta, affrontata dalla Corte dei conti-Puglia con Del. n. 89 del 7 novembre 2011, a fronte di una richiesta di un Sindaco formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, riguarda lo stabilire se per la fissazione della tariffa per l'imposizione di cui si discute, si debba far riferimento anche al gettito relativo all'addizionale ex ECA istituita con R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in L. 25 aprile 1938, n. 614 e che, per effetto dell'art. 3, comma 39, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dal 1996 spetta interamente al Comune.
Come è noto, infatti, contestualmente alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è applicata una maggiorazione del 10% a titolo di addizionale ex ECA, oltre al tributo provinciale per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
L'addizionale erariale ex ECA, rappresenta un prelievo che venne istituito a decorrere dal 1 gennaio 1938, per costituire un fondo ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, da applicarsi nella misura del 2% di vari tributi erariali nonché di imposte, tasse e contributi comunali e provinciali; essa venne poi elevata dal 2 al 5%, e l'incremento del gettito fu devoluto alle Province, ex art. 7, D.Lgs. 18 febbraio 1946, n. 100.
Successivamente, con l'art. 1, L. 10 dicembre 1961, n. 1346, l'addizionale fu ulteriormente elevata di cinque centesimi per ogni lira d'imposta, e quindi la sua misura complessiva era ormai divenuta pari al 10%, come peraltro lo è tuttora.
A seguito della soppressione degli enti comunali d'assistenza per opera dell'art. 1, L. 15 gennaio 1972, n. 9, nonché dell'abrogazione dei trasferimenti alle Province finanziati con l'addizionale, in forza dell'art. 11, L. 26 aprile 1983, n. 130, i proventi della stessa restarono a totale vantaggio dello Stato, per essere devoluti ai Comuni dal 1 gennaio 1996, a fini di copertura dei maggiori oneri sostenuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica di cui all'art. 3, commi 24 ss., della medesima L. n. 549 del 1995.
Ricostruita la normativa che disciplina l'applicazione dell'addizionale erariale ex ECA, resta da esaminare la possibilità che la stessa sia o meno considerata ai fini dell'osservanza della copertura dei costi del servizio, ai sensi dell'art. 61, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Per il magistrato contabile interpellato, a risoluzione del quesito, soltanto il gettito dell'addizionale ECA può essere considerato ai fini della copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti in virtù dell'identità di funzione tra detta entrata e quella relativa alla tassa rifiuti, di cui è addizionale, mentre per le altre addizionali deve trovare applicazione il disposto dell'art. 61, D.Lgs. n. 507 del 1993, che prevede che ai fini dell'osservanza dei limiti di copertura dei costi non si considerano addizionali, interessi e penalità.
La conclusione alla quale perviene trova peraltro fondamento anche in predenti pronunciamenti del giudice dei conti:
- Corte conti-Lombardia, deliberazione n. 146 del 24 aprile 2009;
- Corte dei conti-Campania, delibera n. 182 del 21 ottobre 2010;
- Corte conti-Campania, deliberazione n. 274 del 7 giugno 2011.
In ogni caso, e per dirimere ogni dubbio, parrebbe auspicabile un intervento del legislatore teso a definire i termini della questione, che trova, al momento, differenti applicazioni presso gli enti locali ancora in regime di TARSU (l'addizionale, infatti, non è più applicabile in regime di tariffa): alcuni Comuni, infatti, utilizzano l'addizionale ex ECA per coprire i costi del servizio, altri, dopo aver coperto i costi al 100%, la introitano a beneficio della fiscalità in generale.
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(Decisione Corte dei conti Puglia 07/11/2011, n. 89)