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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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La disapplicazione immediata segue precisi criteri temporali

TU Ambiente, disapplicazione delle norme regionali da verificare

In presenza di normative regionali, queste non subiscono immediata disapplicazione, ma si rimanda al legislatore regionale la possibilità di introdurre, nell’arco temporale di dodici mesi dall’entrata in vigore del TU Ambientale, opportuni adeguamenti per renderle compatibili e quindi ancora applicabili.

Le doglianze di parte istante traggano spunto dalla pretesa violazione della normativa di cui al D.lgs. n. 152/2006, oltre che della normativa regionale di cui alla L.r. n.10/99.

Orbene, va al riguardo osservato come la denunciata violazione delle norme contenute nel cd. Codice dell’Ambiente non possa essere configurata nel caso di specie, in quanto normativa non suscettibile di applicazione per ragioni di ordine temporale, considerata la normativa transitoria introdotta dal medesimo D.lgs. n. 152/06 all’art. 35.

L’assunto da cui partono le argomentazioni difensive di parte istante non può infatti essere condiviso, in quanto basato su una non corretta lettura della norma di cui all’art. 35 del D.lgs. 152/06 ed in particolare sull’individuazione del momento in cui sarebbero entrate in vigore le nuove disposizioni in esso contemplate per quanto riguarda la procedura di VIA.

Invero, come hanno sottolineato le difese resistenti, proprio per effetto del disposto contenuto nella norma transitoria di cui al richiamato art. 35, tenuto conto della tempistica con la quale la domanda di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di realizzazione dell’autodromo è stata presentata alla Regione, nel caso in esame non poteva ancora trovare applicazione quanto disciplinato dal Codice dell’Ambiente, bensì doveva essere osservata, in quanto ancora applicabile, la normativa regionale.

Dispone infatti l’art. 35 del D.lgs. n. 152/06 – “Disposizioni transitorie e finali”:

“1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. 2-bis …..

2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.”

Indubbiamente la richiamata disposizione indica una precisa scansione temporale, in base alla quale la nuova disciplina nazionale subentra a quella previgente, di matrice regionale, salva l’ipotesi che le Regioni stesse introducano nelle more una nuova disciplina che si concili con quella introdotta dal Decreto Legislativo.

Il termine assegnato per adeguare la normativa regionale al Codice dell’Ambiente è stato quindi fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base, quindi, dell’esistenza di normative regionali, sulle quali intervenire in via di adeguamento alla disciplina statale.

Soltanto nell’ipotesi in cui non vi fossero state normative regionali sull’argomento, è stata prevista, in base alla seconda parte del primo comma, l’applicazione immediata delle norme contenute nel decreto.

Se ne deduce, pertanto, il principio per cui, in presenza di normative regionali, queste non subiscono immediata disapplicazione, ma si rimanda al legislatore regionale la possibilità di introdurre, nell’arco temporale di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, opportuni adeguamenti per renderle compatibili e quindi ancora applicabili.

Decorso il suddetto termine, avrebbero trovato diretta applicazione le disposizioni del decreto o le norme regionali vigenti (opportunamente adeguate) con esso compatibili. In linea di massima, quindi, l’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente non avrebbe provocato l’immediata disapplicazione delle norme regionali, essendo evidente la volontà del Legislatore nazionale di costruire un sistema compatibile fra la norma statale e quella regionale, dando la possibilità alle Regioni di intervenire sulle eventuali normative vigenti al fine del loro adeguamento a quella nazionale.

L’altro profilo che interessa particolarmente il caso di specie è l’individuazione di un riferimento temporale per quanto riguarda la disciplina da applicare ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto: a tale riguardo il comma 2-ter espressamente stabilisce che le procedure già avviate (nel nostro caso di VIA) precedentemente all’entrata in vigore del decreto sono concluse seguendo le normative vigenti al momento dell’avvio del procedimento.

Al riguardo è peraltro necessario chiarire, al fine di dare un senso logico alla disposizione testè richiamata, che detto riferimento temporale deve necessariamente tenere conto della possibilità per le Regioni di adeguare nei dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto le proprie normative, per cui è evidente che per “norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento” debbono intendersi le normative regionali vigenti nelle more del loro eventuale adeguamento: diversamente, la disposizione non avrebbe senso, risultando in contrasto con il termine annuale assegnato alle Regioni per apportare i necessari adeguamenti, ferma restando la vigenza nelle more della normativa esistente.

Tutto quanto sin qui osservato porta quindi a concludere nel senso che tutte le procedure avviate prima che le norme del decreto entrassero in vigore a pieno regime, dovevano essere disciplinate secondo la normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento; ne deriva che correttamente nel procedimento in oggetto è stata data applicazione alle norme regionali e non a quelle contenute nel decreto legislativo.

In buona sostanza, riassumendo quanto testè evidenziato, considerato che, per espressa previsione transitoria, l’entrata in vigore immediata delle norme del decreto è stata prevista solo in caso di mancanza di normative regionali, mentre ne è stata differita l’applicabilità per un anno dalla data di entrata in vigore, salva ancora una volta la presenza di disposizioni regionali con essa compatibili, legittimamente è stata ritenuta l’applicabilità della legge regionale veneta.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza TAR Veneto 07/10/2011, n. 1502)
20/10/2011
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