Il DPCM n. 231/2011 – pubblicato in GU in data 8.2.2012 - si applica al personale del Dipartimento della protezione civile nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile fuori dall'ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare particolari eventi.
L’art. 3 del decreto legislativo individua le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile nei seguenti aspetti:
- tempestività dell'intervento al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
- possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;
- possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
- flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
- esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela.
Posto quanto sopra, il decreto si sofferma:
- sulle misure generali di tutela;
- sull’obbligo di formazione, informazione, addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché il controllo della loro conformità.
Inoltre viene posto l’accento anche sulla necessità dell’accertamento dell'idoneità del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile;
- sulla sorveglianza sanitaria;
- sul vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali;
- sulla valutazione dei rischi ed in particolare sulla necessità di elaborare, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta in data 8.2.2012, apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attività, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale.
Dette procedure devono essere, inoltre, portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione; - sui cantieri temporanei e mobili.
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata
(D.P.C.M. 28/11/2011, n. 231, G.U. 08/02/2012, n. 32)