Una nuova ordinanza prefettizia è sopraggiunta il 20 ottobre 2011, seguendo i provvedimenti del 22 giugno, 29 luglio e del 30 settembre dello stesso anno, con i quali la Prefettura di Torino, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse all’avvio del cantiere della galleria geognostica propedeutica al Tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino-Lione in località La Maddalena di Chiomonte, ha, fra l’altro, vietato l’ingresso e lo stanziamento nell’area, di persone, cose e mezzi estranei allo svolgimento delle attività di cantiere.
Nell’ultima ordinanza adottata si richiama, inoltre, la manifestazione di protesta nell’area di interesse, preannunciata per domenica 23 ottobre 2011, e si rileva che “negli ultimi mesi, a partire dall’avvio del cantiere, si sono verificati numerosi episodi di grave turbativa dell’ordine pubblico, durante i quali gruppi di persone hanno tentato di entrare nell’area di cantiere danneggiando le installazioni e mettendo a repentaglio l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica con il lancio di ordigni, sassi e biglie d’acciaio che hanno causato feriti fra le forze di polizia”.
In forza del proposito palesato pubblicamente dai promotori dell’iniziativa di avvicinarsi all’area di cantiere e porre in essere attività volte all’ingresso nella stessa e del possibile verificarsi di ulteriori situazioni pregiudizievoli di ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza estende per le giornate del 22 e del 23 ottobre le interdizioni al transito sulla viabilità circostante l’area del cantiere stabilite dai precedenti provvedimenti, ordinando che dal 22 al 24 ottobre 2011 la viabilità nelle aree specificate sia interdetta dalla circolazione di persone e mezzi.
A questo provvedimento ha fatto seguito l’ordinanza del Questore di Torino del 21 ottobre 2011, nella quale si ordina non solo di osservare quanto disposto nelle citate ordinanze prefettizie, ma altresì di predisporre “ogni adeguata misura organizzativa, avvalendosi anche di ogni lecita forma di responsabilizzazione dei partecipanti, idonea all’ordinato svolgimento della manifestazione, nonchè all’isolamento di categorie di persone che possano dar luogo ad iniziative violente”, dando avviso che qualora l’iniziativa dovesse essere posta in contrasto con tale prescrizione si concretizzerebbe un comportamento penalmente rilevante.
Le caratteristiche di tali ordinanze risiedono nel fatto che esse estendono l'area interdetta all'accesso dei manifestanti di alcuni chilometri rispetto alla localizzazione del cantiere, dall'altro esse vietano a chiunque di portare con sé oggetti che possono essere anche di uso lavorativo come forbici e cesoie.
La lettura dei provvedimenti citati solleva molteplici interrogativi sulla legittimità di un così frequente ricorso al potere di ordinanza che l’art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, vorrebbe esercitato solo “nel caso di urgenza o per grave necessità”.
In particolare, preme osservare come l’adozione frequente dell’istituto emergenziale in parola vada a “forzare” il riparto delle competenze fissato dalla Costituzione, allorquando non rispetta i limiti stabiliti dal legislatore e chiariti dalla Corte costituzionale, in forza dei quali la pubblica Amministrazione può adottare l’atto di cui si discute, soltanto in caso di emergenza e ponendo deroghe limitate nel tempo.
All’analisi che si sta conducendo giova, altresì, il richiamo al ruolo fondamentale del Prefetto e del Questore nella salvaguardia dell’ordine pubblico, trattandosi di compito che la Costituzione attribuisce alla Repubblica, in quanto determinante per garantire la pace sociale sull’intero territorio nazionale.
In particolare, l’art. 2 della Costituzione italiana, definita plasticamente da Carlo Azeglio Ciampi “Bibbia laica”, stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Non vi è dubbio che tra i diritti inviolabili vada annoverato il “diritto alla sicurezza”, anche e soprattutto in occasione di manifestazioni pubbliche rischiose per l’eventuale presenza di gruppi violenti.
Tuttavia detto diritto non può prevaricare sul diritto di manifestare liberamente il proprio dissenso nei confronti dell'opera da parte della cittadinanza.
A questo proposito occorre dunque riferirsi alla tecnica del bilanciamento tra diritti fondamentali costituzionali parimenti rilevanti.
Come evidente dalla lettura del testo prefettizio il suddetto diritto ha rischiato di venire soffocato da limiti fattuali che, ostacolando il percorso, di fatto avrebbero potuto rendere il diritto di manifestare il dissenso sicuramente meno pregnante poiché scollegato dal contesto.
Ulteriormente si rileva che l’art. 3 Cost. esprime ancor più incisivamente il compito della Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Al cittadino deve, dunque, essere garantita dallo Stato la sicurezza nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, che rappresenta il presupposto per l’evoluzione della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo.
In relazione a ciò si osserva che nella giornata di domenica 23 ottobre 2011 non si sono verificati i paventati incidenti per la prevalenza del buon senso democratico di tutti i soggetti coinvolti.
A seguito di questa esperienza è ancora più evidente la necessità che l'Autorità di Pubblica Sicurezza adotti una visione più complessa e non riduttiva degli interessi in gioco dando rilievo anche alle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, che siano manifestanti o meno.
Basti pensare, a titolo puramente esemplicativo, ai diritti inerenti al godimento tanto individuale quanto collettivo di beni comuni come l'integrità dell'ambiente, la salute, l'aria, l'acqua, il patrimonio boschivo, ovvero tutti gli elementi che caratterizzano nella sua essenza l'identità del luogo.
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