La Corte si è pronunciata in tema di cosiddetta “VIA postuma”, la quale si configura come procedura di valutazione di impatto ambientale la cui necessità scaturisce dalla richiesta di rinnovo della autorizzazione o concessione di un’attività legittimamente localizzata, la quale all’epoca della sua realizzazione era fuori campo VIA. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti una disposizione della legge regionale Toscana in tema di VAS e VIA, nonché di valutazione di incidenza, per violazione della normativa comunitaria in materia e della normativa nazionale di recepimento. Il giudizio si è tuttavia risolto con una pronuncia che ha dichiarato non fondata la questione, anche in ragione dei principi espressi in casi analoghi dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale, richiamati nelle parte motiva.
In particolare, fermo restando il principio per cui ciò che è stato realizzato prima dovrà essere assoggettato a VIA successivamente, la disposizione impugnata (art. 43, comma 6, legge Regione Toscana n.10/2010) prevede al secondo periodo una distinzione tra opere che hanno subito modifiche e opere non modificate rispetto al momento della loro realizzazione, le quali ultime dovranno essere assoggettate a VIA, ma al solo fine di individuare “misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione degli impatti”.
La disposizione stabilisce che tali previsioni non si applicano a opere e attività sottoposte già all’obbligo dell’autorizzazione integrata ambientale. Così come formulato, dal testo letterale della disposizione di legge regionale impugnata, sembrerebbe che per la procedura VIA applicata alle parti di opere o attività non modificate, sia riscontrabile un degradamento della finalità della procedura di valutazione di impatto ambientale, tale da eludere l’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE. Ed è proprio il depotenziamento ipotizzato che ha indotto il ricorrente a sottolinearne il contrasto con l’art. 117, comma 1 e 2, lett. s).
Al fine di valutare la legittimità costituzionale della disposizione impugnata, il giudice di legittimità richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e quella nazionale in materia, in quanto l’applicabilità della VIA postuma, se per un verso non è stata oggetto espressamente di interventi normativi, dall’altro ha dato vita a diverse questioni sottoposte al giudice comunitario. Circa l’obbligatorietà della VIA postuma, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la procedura possa essere espletata, tuttavia a condizione che ne sia rispettato il rigore applicativo, onde evitare trattamenti più favorevoli per gli interessati e quindi l’elusione degli obiettivi di tutela ambientale al cui conseguimento mira la disciplina generale in tema di valutazione di impatto ambientale.
La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha affermato inoltre che al fine di verificare l’assoggettabilità dell’opera a VIA postuma, occorre verificarne in sede di rinnovo, la conservazione dello stato di fatto e dello stato di diritto esistente al momento del primo rilascio del titolo concessorio, e le eventuali modifiche, infatti, non devono aver prodotto effetti negativi per l’ambiente; di qui la statuizione nella nota sentenza n. 120 del 2010 espressamente richiamata e nella pronuncia che qui si commenta, in base alla quale «si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione» al fine di verificare la concreta incidenza del trascorrere del tempo e degli eventuali interventi di modifica realizzati.
Con riferimento al caso di specie, l’art. 43, comma 6 della legge regionale Toscana, al primo periodo assoggetta in generale a VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale.
Secondo la Corte Costituzionale, il periodo così come concepito determina un sicuro assoggettamento dell’intera opera già posta in essere alla procedura di VIA. Approfondendo l’analisi del testo letterale del secondo periodo della norma, si evince inoltre che con riguardo alle opere e alle attività non interessate da modifiche, la sottoposizione a VIA ha il solo scopo di individuare misure idonee a contenere e a moderare gli eventuali impatti, purtuttavia non tralasciando l’impegno economico e finanziario delle misure stesse. Una tale previsione è perfettamente conforme alla necessità di evitare una rigorosa applicazione retroattiva degli standard di valutazione, che determinerebbe il venir meno di opere e attività legittimamente realizzate, a danno dell’altrettanto valido principio del contemperamento dell’interesse alla tutela ambientale e dell’interesse alla conservazione della localizzazione originaria di impianti e attività.
Conseguentemente, potrebbe convenirsi con i principi enunciati nella sentenza del giudice di legittimità laddove ritiene che la disposizione di legge regionale impugnata non pone limiti illegittimi all’effetto utile che la direttiva VIA intende conseguire, ma piuttosto aumenta lo standard di valutazione, in quanto alla procedura sulle modifiche ne prevede una ulteriore che ha ad oggetto parti non interessate dalle modiche. In tale ipotesi, seppur la valutazione di impatto ambientale non ha lo scopo di far cessare l’attività, tende comunque ad una valutazione complessiva dell’opera esistente e ad un adeguamento della stessa agli standard di tutela ambientale.
La previsione generale di cui al primo periodo del comma 6 dell’art. 43 circa la sottoposizione a VIA dell’intera opera o attività in sede di rinnovo del titolo concessorio, esclude comunque l’ipotesi di una VIA frazionata per ciascuna modifica, che potrebbe sì essere favorevole per il titolare dell’attività autorizzata e quindi eludere l’effetto utile della direttiva VIA.
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(Sentenza Corte Costituzionale 13/07/2011, n. 209)