È ammissibile l'azione revocatoria anche quando il giudizio volto ad accertare l'esistenza del credito penda in sede di gravame.
L’azione revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinato all'articolo 2901 c.c.. Il creditore (revocante) ha il potere di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Affinché il creditore possa esperire l’azione in esame sono necessari, oltre all’esistenza di un diritto di credito, due presupposti ovvero il consilium fraudis e l’eventus damni.
Il primo elemento consiste nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore.
L’eventus damni si realizza quando l’atto di disposizione posto in essere dal debitore è di natura tale da poter danneggiare gli interessi del creditore, ad esempio se il debitore cede l’unico bene di valore.
Orbene, uno dei problemi emersi in giurisprudenza riguarda il credito litigioso e la possibilità di esperire l’azione revocatoria.
La Cassazione (Cass. ord. n. 9440/2004) sostiene che per dare attuazione alla sentenza definitiva che dichiara l’inefficacia dell’atto di disposizione nei confronti del creditore è necessario notificare al debitore ed al terzo acquirente il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna. Qualora la domanda del creditore sia rigettata la sentenza che accoglie la domanda revocatoria a tutela del credito litigioso si rivelerà di nessuna utilità. Non solo, l’accoglimento dell’azione revocatoria su un credito litigioso è erogata a tutela di un credito eventuale e non si potrà porre in contrasto con la decisione negativa sull’esistenza del credito.
In questo contesto si colloca la decisione in commento. Nel caso di specie il creditore citava in giudizio il debitore per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto con il quale il debitore donava alla figlia la nuda proprietà di un immobile. Il debitore si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree evidenziando che la sentenza avente ad oggetto l’esistenza del credito pendeva in appello.
Il Tribunale afferma che è ammissibile l’azione revocatoria anche quando l’azione volta all’accertamento del credito penda in sede di gravame in quanto il credito, secondo il Tribunale, non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile (in questi termini anche Cass. 1712/98).
Il Giudice, acclarata l’eventuale sussistenza di un diritto di credito, evidenzia come, nel caso di specie, l’atto di disposizione del debitore arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore. Il debitore ha ceduto l’unico bene di valore. Il pregiudizio, secondo il Giudice, sussiste anche quando l’atto di disposizione comporta un semplice pericolo di danno.
In conclusione il Tribunale, per le ragioni esposte, dichiara l’inefficacia della donazione.