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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Legge di stabilita' 2012

Certificazioni PA e recepimento delle direttive UE, interventi ad alto impatto

di Giampaolo Di Marco
Numerose le novita' anche nel settore della semplificazione del sistema delle certificazioni per le P.A. e dell'impatto sulla regolamentazione e del recepimento delle direttive comunitarie.

La legge 14 novembre 2011 n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” è stata pubblicata in Gazzetta (G.U. 14 novembre 2011 n. 265).

Con l’art. 15 della legge vengono introdotte novità, mediante modifiche delle legislazione di riferimento, al settore della documentazione amministrativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione (cd. A.I.R.).

In merito a quest’ultimo intervento, da segnalare la previsione di cui al neo comma 24-bis dell’art. 14 della L. 246/05 secondo la quale gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse; salvo il caso, previsto dal comma 24-quater, in cui vi siano circostanze eccezionali valutate nell’analisi di impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.

Di seguito si riportano le tabelle con il dettaglio degli interventi.

MODIFICHE AL D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) AD OPERA DELLA LEGGE DI STABILITÀ (L. 12 novembre 2011, n. 183 – G.U. 14.11.2011 n. 265 s.o. n. 234)

(Tabelle realizzate in collaborazione con l’Avv. Maria Sichetti e con il Dott. Filippo Tosti)

Testo originarioTesto modificato Art. 40 d.p.r. 445/2000, modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a) l. 183/2011 L’art. 40, rubricato “certificazioni contestuali”, inerente la semplificazione documentale amministrativa, prevede che i certificati che un ufficio rilascia in ordine a stati, qualità personali e fatti concernenti la stessa persona, nell’ambito di un medesimo procedimento, siano contenuti in un unico documento.La rubrica dell’articolo denominata “certificazioni contestuali” viene sostituita dall’attuale “certificazioni”. Vengono premessi 2 commi all’unico già esistente.In base al primo le certificazioni rilasciate dalla p.a. relativamente a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.Infatti nei rapporti con le p.a. e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.In virtù del secondo, a pena di nullità, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere messa apposita dicitura, la quale faccia presente che il relativo certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. e ai gestori di pubblici servizi. Art. 41 d.p.r. 445/2000, modificato dall’art. 15, comma 1, lett. b) l. 183/2011 In materia di validità dei certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni prevede, al comma 1, una validità illimitata. Per le restanti certificazioni contempla una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, se non prevista una durata superiore da disposizioni di legge o regolamentari.Viene abrogato il comma 2, in base al quale i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile erano ammessi dalle p.a. anche oltre i termini di validità, nel caso in cui l’interessato avesse dichiarato, in fondo al documento, che le certificazioni contenute nel certificato stesso non avessero subito variazioni dalla data del rilascio. Art. 43 d.p.r. 445/2000, modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c) l. 183/2011 L’art. 43 disciplina gli accertamenti d’ufficio della p.a. prevedendo, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possano richiedere atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati nell’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi stessi siano tenute a certificare.In luogo di tali atti o certificati le p.a. sono tenute ad acquisire d’ufficio le relative informazioni ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’interessato.In virtù del disposto del comma 1, come sostituito, le p.a. e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r., (dunque anche quelle sostitutive dell’atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle p.a.Diversamente rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’interessato. Art. 44 d.p.r. 445/2000, modificato dall’art. 15, comma 1, lett. d) l. 183/2011 L’art. 44 determina i procedimenti nei quali la p.a. può acquisire gli estratti degli atti dello stato civile.Viene inserito l’art. 44-bis, relativo all’acquisizione d’ufficio di informazioni, in base al quale le informazioni sulla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. dalle p.a. procedenti, nel rispetto delle normative di settore. Art. 72 d.p.r. 445/2000, modificato dall’art. 15, comma 1, lett. e) l. 183/2011 L’art. 72, sulla responsabilità dei controlli di cui all’art. 71 del d.p.r., prevede che le amministrazioni certificanti debbano individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità d’esecuzione.La mancata risposta alla richiesta di controllo entro il termine di 30 giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio.Viene sancita una disciplina dettagliata con un maggiore campo di applicazione, in base alla quale le amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività di gestione, garanzia e verifica della trasmissione dei dati e dell’accesso diretto da parte delle amministrazioni procedenti, ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43, dei controlli di cui all’art. 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’art. 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 (art. 72, comma 1).Tale ufficio rende note, per conto della p.a., tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per una rapida ed efficace acquisizione d’ufficio dei dati, nonché per l’effettuazione e l’esecuzione dei controlli (art. 72, comma 2).La mancata risposta alla richiesta di controllo entro 30 giorni continua a costituire violazione dei doveri d’ufficio e viene presa in considerazione ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione (art. 72, comma 3). Art. 74 d.p.r. 445/2000, modificato dall’art. 15, comma 1, lett. f) l. 183/2011 L’art. 74 contempla i casi che configurano la violazione dei doveri d’ufficio, prevedendo, tra gli altri, la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva ex art. 43 (art. 74, comma 2, lett. a)).In base alla lett. a) del comma 2, come sostituita, costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà.Viene inoltre previsto che costituisca un ulteriore caso di violazione dei doveri di ufficio, il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 (art. 74, comma 2, lett. c-bis).

MODIFICHE ALLA LEGGE 246/2005 (semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) AD OPERA DELLA LEGGE DI STABILITÀ (L. 12 novembre 2011, n. 183 – G.U. 14.11.2011 n. 265 s.o. n. 234)

Testo originarioTesto modificato Art. 14 l. 246/2005, modificato dall’art. 15, comma 2, l. 183/2011 L’art. 14 disciplina la semplificazione legislativa, l’analisi dell’impatto della regolamentazione ed istituisce la Commissione parlamentare per la semplificazione.Dopo il comma 5, che disciplina la c.d. analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), viene inserito il comma 5-bis, in base al quale la relazione AIR deve dare conto, in apposita sezione, anche del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei nuovi commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.In virtù del disposto di cui al comma 24-bis gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse; salvo il caso, previsto dal comma 24-quater, in cui vi siano circostanze eccezionali valutate nell’analisi di impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.Il comma 24-ter determina le misure che concretano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie.

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21/11/2011
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