Le Sezioni Unite chiamate a decidere l'ambito della deroga alla sospensione dei termini feriali per i processi di criminalità organizzata.
Come è noto l’articolo 240 bis delle norme dio attuazione del codice di procedura penale disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevedendo, al comma secondo, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non operai nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.
Mentre non vi è dubbio della sua piena operatività relativamente ai procedimenti cautelari con misura personali, la disposizione è stata interpretata in modo difforme dalla giurisprudenza delle sezioni semplici della Corte di cassazione in punto di efficacia della deroga alla sospensione allorché si sia chiamati a giudicare un procedimento cautelare reale, sempre legato a reati di criminalità organizzata.
Infatti un primo orientamento, fatto proprio, fra le altre dalla seconda sezione con la decisione 18 dicembre 2007 n. 1138/2008, sostiene che la sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale opererebbe anche con riferimento ai procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali, in quanto il citato secondo comma dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p., con il riferimento, nello stesso contenuto, al primo comma dello stesso articolo (ove si indicano gli imputati in stato di custodia cautelare), non potrebbe che riferirsi ai soli procedimenti con misure cautelari personali.
Diversamente la prima sezione, che con la propria ordinanza ha devoluto la questione alle Sezioni Unite, ha in più occasioni sostenuto la diversa opzione interpretativa, ovvero che la deroga per i reati concernenti la criminalità organizzata non possa che concernere anche le misure cautelari reali, sul rilievo culturale che il testo dell’articolo sulla sospensione dei termini in periodo feriale è stato introdotto nell’ambito dei provvedimenti emanati nel 2002 quale risposta alle stragi (quale quella di Capaci) organizzate dalla criminalità organizzata. La sezione remittente ritiene pertanto che la logica della “risposta rapida” non possa non valere anche per le misure cautelari reali collegate a reati di criminalità organizzata.
Di qui la necessità di rimettere la questione all’esame delle Sezioni Unite, esigenza condivisa dal Primo Presidente Aggiunto della Corte, che ha fissato la trattazione del ricorso nella prossima udienza delle Sezioni Unite del 15 luglio prossimo.