La Corte di Cassazione ha assolto l'ex direttore dell'edizione elettronica di una noto giornale pubblicato sul web, negando la possibilita'di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale gia' espressamente prevista per le pubblicazioni cartacee, ed evidenziando che la stampa via Internet esula dall'ambito applicativo della legge sulla stampa.
Il decisum
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 novembre 2011 n. 44126, ha assolto l’ex direttore dell’edizione elettronica di una noto giornale on line, negando la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line la disciplina penale già espressamente prevista per le pubblicazioni cartacee, ed evidenziando che la stampa via Internet esula dall’ambito applicativo della legge n. 47/1948 (legge sulla stampa)
La pronuncia si riferisce in particolare al caso del reato di diffamazione previsto dall’articolo 57 c. p. poiché è impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori da parte dei lettori.
L’iter argomentativo della SC
Secondo la S.C., viste le caratteristiche peculiari del "mezzo" Internet sarebbe concretamente impossibile esercitare un controllo su quanto viene immediatamente pubblicato dai lettori di un giornale on line, né si può rimproverare al suo direttore la mancata rimozione successiva del "post" offensivo al pari di un omesso controllo preventivo sulla pubblicazione cartacea, poiché verrebbe violato il fondamentale divieto di analogia in malam partem, vigente in materia penale.
La norma incriminatrice di riferimento, ossia l’art. 57 c.p., secondo un’interpretazione letterale e tassativa, si limita a punire il mancato impedimento della pubblicazione e non l'omesso controllo sul post immesso da un lettore, che – a parere della scrivente – non è certo equiparabile al giornalista che scriva per la testata, cartacea o on line che sia.
Pertanto, secondo la pronuncia in questione, i direttori delle testate on-line non sono soggetti alle norme sulla stampa ma neanche possono essere rimproverati per non aver rimosso dal sito del giornale on line un commento inviato da un lettore, pur (gravemente !) diffamatorio.
Quelle di seguito le due principali argomentazioni addotte dalla Cassazione con la sentenza n. 44126:
1. tra l'editoria cartacea e quella elettronica c’è "diversità strutturale";
2. l’impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori da parte degli utenti del web lettori del suo giornale.
Secondo la Cassazione, la norma penale in rilievo, altrimenti interpretata, costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di adottare una condotta lecita.
Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione ricorda che - perché si possa parlare di stampa in senso giuridico - occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.
Secondo la pronuncia della Cassazione in questione, le testate elettroniche difettano di tutte due i sopracitati requisiti perché "non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale", e perché le pagine del giornale sul web vengono diffuse e non distribuite.
Precedenti giurisprudenziali su diffamazione mediante testate on line
La sentenza in questione riproduce un orientamento già precedentemente emerso nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 2 ottobre 2010 n. 1907; Cass., sez. V pen., sent. 1 ottobre 2010, n. 35511), secondo la quale, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius); b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).
Già la detta pronuncia aveva precisato che la stampabilità del messaggio internet (e dunque anche dello pagina del giornale telematico) non costituisce circostanza determinante ai fini della detta assimilazione, in quanto evento meramente eventuale.
Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono "stampabili" (ad esempio, si fa riferimento ai video, magari corredati di audio).
Sotto il secondo, si sottolinea che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo "schermata".
E se è pur vero che la "stampa" - normativamente intesa - ha certamente a oggetto, messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.
Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati.
Bisogna pertanto riconoscere lo assoluta eterogeneità della comunicazione telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti, inclusa la stampa.
Sul piano pratico, poi, si rileva che la c.d. “interattività” (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbero, probabilmente, vane - e comunque estremamente gravose- le operazioni di controllo del direttore di un giornale on line.
Dunque, oltre all'argomento di tipo sistematico (ossia la non assimilabilità normativa del giornale telematica a quello stampato e, contestualmente, la non applicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità in concreto della condotta di controllo del direttore e rimproverabilità, sempre in concreto, del medesimo soggetto.
La diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet come libera manifestazione del proprio pensiero
Sul tipo di fattispecie in questione, recentemente, la S. C. ha stabilito che la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet va ricondotta alla libera manifestazione del proprio pensiero coperta dalla Carta Costituzionale, e in particolare dall’art. 21 Cost. (Cass., sez. V pen., sent. 24 febbraio 2011, n. 7155).
Conseguentemente, la Cassazione si è mostrata “scettica” rispetto allo strumento del sequestro preventivo, che, a sua volta, allorché cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.
Occorre quindi, secondo il giudice di legittimità, che il sequestro in questione sia giustificato da effettiva necessità e da adeguate ragioni. Il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.
Limiti alla libera manifestazione del pensiero?
E’ opportuno evidenziare che, per la S.C., l'unica limitazione della libertà di informazione, di cronaca, di critica e di denuncia civile, diffuse con qualsiasi mezzo idoneo a manifestare il proprio pensiero - per cui la diffusione di un pezzo giornalistico su Internet è una manifestazione del pensiero - va individuata nella tutela dei diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto della legge ordinaria.
Corollario rilevante di quanto appena statuito è che il sequestro preventivo, non incidendo solo sulla proprietà del mezzo di comunicazione, ma anche sulla libertà individuale, può essere disposto solo in presenza di un atto penalmente rilevante (Cass. n. 7155/2011).
Ma è ancor più rilevante è evidenziare che, secondo questa medesima pronuncia, al direttore di un giornale telematico è inapplicabile la normativa di cui all'art. 57 c. p, che punisce la condotta colposa consistente nel non avere impedito che, tramite la pubblicazione, siano commessi reati.
La eventuale responsabilità penale per diffamazione degli altri soggetti della rete web
Peraltro, secondo la pronuncia in questione, non sono responsabili dei reati commessi in rete i seguenti soggetti “protagonisti” del web inteso come spazio di circolazione di dati: gli access providers, i service providers e - a fortiori — gli hosting providers, a meno che non siano stati al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato tramite la rete. Tuttavia,, in tal caso, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non comunque ex art. 57 c. p.. Ciò, evidentemente, laddove si accerti che essi si siano accordati con l'autore della lettera, o dell’articolo giornalistico lesivi dell'altrui reputazione, e tanto più (!) se lo scritto, di carattere diffamatorio, risulti anonimo.
L’onere probatorio
Veniamo ora al delicato profilo dell’’onere probatorio spettante al presunto soggetto diffamato via web.
È sicuramente interessante notare, come secondo la S.C., la pagina stampata, asseritamente «estratta» dal web, non può ritenersi ammissibile quale mezzo di prova, perché documento di incerta paternità (anche per questo cfr. Cass., sez. V pen., sent. 1 ottobre 2010, n. 35511).
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