Le società che si trovano in uno stato di crisi e che hanno intenzione di evitare il fallimento, possono anticipare gli eventuali creditori istanti, presentando un progetto di concordato preventivo; in presenza di approvazione da parte dei creditori del progetto proposto, il tribunale competente omologa il concordato che a tutti gli effetti diviene esecutivo.
E’ opportuno evidenziare che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, mentre non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma dell’art 1, L.F., i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a)aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b)aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c)avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.La legge prevede la possibilità di tre tipologie di concordato a seconda della tipologia di progetto che si vuole sottoporre al tribunale , peraltro si evidenzia che il concordato può sempre includere una transazione relativa ad eventuali debiti fiscali. Di seguito le tre tipologie di concordato:
1)Ristrutturazione del debito
2)Concordato che prevede la figura dell’assuntore
3)Concordato con suddivisione in classi di creditori Con la ristrutturazione del debito si cerca la soddisfazione del creditore attraverso diverse forme, c’è flessibilità nell’operazione, infatti, ad esempio, si possono cedere quote ed azioni della società; con un piano che preveda la figura dell’assuntore, invece, si attribuiscono ad un soggetto terzo, che può essere anche un creditore della società le attività della stessa; in ultimo, con la suddivisione in classi dei creditori, si può raggruppare secondo categorie omogenee i creditori con la previsione di un trattamento differenziato. Quest’ultima ipotesi, ad esempio, potrebbe prevedere che eventuali creditori privilegiati possano essere soddisfatti soltanto parzialmente rispetto al privilegio totale, purchè, il valore offerto non sia inferiore a quello che si otterrebbe da una liquidazione, avendo adeguato riguardo al valore di mercato del bene come attestato da una relazione effettuata da un professionista che rispetti i requisiti di legge per poterla redigere.
Per effetto dell’ammissione della società al concordato preventivo si generano una serie di effetti sulla società stessa, i soci, i creditori, i rapporti di natura giuridica, con cui prima dell’ammissione si era in contatto.
Secondo quanto stabilito dall’art. 167 L.F., durante il periodo di concordato la società può continuare ad amministrare i propri beni per l’esercizio d’impresa al fine di portare a termine la proposta di concordato, a meno che, l’impresa concordataria sia in grado di adempiere al concordato avendo nelle proprie disponibilità beni utili a soddisfare i creditori, secondo le modalità stabilite nel progetto di concordato.
Per quanto riguarda la governance societaria, l’organo amministrativo potrà continuare a svolgere la propria attività sotto l’attenta vigilanza del giudice delegato e del commissario giudiziale; eventuali atti di straordinaria amministrazione, possono essere compiuti soltanto previa richiesta scritta al giudice delegato che deve autorizzare l’operazione se ritenuta necessaria alla procedura.
L’organo di controllo continua a svolgere le sue normali funzioni; l’assemblea dei soci, continuerà ad operare secondo le normali regole di funzionamento e nel rispetto delle assemblee di cui si verrà chiamati a votare. In merito ai rapporti giuridici pendenti, quali possono essere i contratti stipulati ante concordato, proseguiranno normalmente infatti eventuali somme potranno essere riscosse a titolo di pagamento a prescindere dell’autorizzazione del giudice delegato. L’ammissione al concordato, comporta in capo ai creditori le seguenti situazioni:
1)divieto di proseguire o iniziare azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, a pena di nullità;
2)sospensione dei pagamenti nei loro confronti.Inoltre i crediti chirografari, privilegiati, condizionali, si intendono scaduti alla data di presentazione della domanda di ammissione, mentre per quanto riguarda i crediti condizionali, verranno appostati tra l’elenco dei creditori con riserva con conseguente accantonamento delle somme che li rappresentano.
Per i creditori è inoltre possibile l’istituto della compensazione tra il loro credito e l’eventuale debito nei confronti della società concordataria, quando le due partite siano liquide, omogenee ed esigibili prima della domanda di ammissione.
Secondo quanto disposto dall’art. 168 L.F., dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. 167 L.F. .
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