Il Consiglio nazionale del Notariato ha illustrato, nello studio n. 88 del 2011, la disciplina delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni. Sono state, in particolare, affrontate le problematiche riguardanti: la nozione di spese incrementative; i criteri di determinazione del "plafond" del 5%; le spese sostenute a partire dal 2007 su immobili acquistati precedentemente e quelle relative ad immobili acquisiti a titolo gratuito o locati; le spese relative ad immobili acquistati a partire dal 2010.
La disciplina delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione sostenute con riguardo agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni è stata attentamente esaminata dalla Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del Notariato nello studio 25 maggio 2011, n. 88-2011/T, nel quale sono stati evidenziati i dubbi interpretativi esistenti al riguardo. Con il detto studio è stato completato l’esame delle problematiche riguardanti la disciplina degli immobili dei professionisti, iniziato nel precedente studio 7 aprile 2011, n. 64-2011/T. Con riguardo alle numerose novità normative introdotte negli ultimi anni in materia di reddito di lavoro autonomo, nello studio in esame è stato giustamente evidenziato che si è trattato di interventi normativi spesso mal coordinati e che sarebbe stato, invece, necessario un approccio maggiormente sistematico che, oltre ad uniformare, sia pure parzialmente, i criteri di determinazione del reddito a quelli applicabili alle imprese avesse, contestualmente, esteso ai lavoratori autonomi anche i benefici previsti per le dette imprese (quale la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze). È stata, inoltre, auspicata (2) una riscrittura integrale dell’art. 54 del T.U.I.R., con l’aggiunta di una serie di norme che disciplinino i criteri di deducibilità dei singoli componenti negativi e di tassazione di quelli positivi. L’applicazione parziale di un sistema normativo concepito per i redditi d’impresa non può che alimentare le incertezze degli operatori. Un esempio significativo è rappresentato proprio dalla norma sul plafond del 5% previsto per la deducibilità delle spese in esame di natura non incrementativa, avendo il legislatore omesso di disciplinare le modalità di determinazione del plafond stesso nel caso di nuove attività di lavoro autonomo e di cessione o acquisto dei beni nel corso dell’anno, a differenza di quanto avviene nell’ambito del reddito d’impresa. Ulteriori carenze normative sono state individuate in ordine ai criteri di deducibilità delle spese di manutenzione sostenute su beni di terzi.