Nessuna responsabilità, anche civile, fino a quando non vi sarà un intervento del legislatore.
Il Tribunale di Alessandria sollevava, con riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici».
La questione era stata sollevata nell’ambito di un processo a carico di un giornalista, imputato del delitto di cui all’art. 595 c.p., perché, quale autore di un articolo pubblicato su un sito web, aveva offeso la reputazione di un soggetto, falsamente indicando che costui era stato arrestato per favoreggiamento; con l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato.
Alla prima udienza, la persona offesa si era costituita parte civile, chiedendo la citazione, quale responsabile civile, della società editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l’articolo ritenuto diffamatorio.
Regolarmente citata e costituitasi in giudizio, la società aveva proposto istanza di esclusione, stante l’impossibilità di applicare al direttore del giornale telematico la responsabilità penale per culpa in vigilando prevista dall’art. 57 c.p. nei confronti del direttore o del vice-direttore del periodico stampato, in ossequio al principio di tassatività della fattispecie penale, corollario del principio costituzionale di stretta legalità, sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. Di diverso avviso era la parte civile, che si era opposta all’esclusione, perché, diversamente opinando, si sarebbe creata una ingiustificata minor tutela delle vittime di reati commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a quella prevista per i medesimi reati commessi col mezzo della stampa.
Ad avviso del remittente, invece, nel caso in esame viene in considerazione non l’art. 57 o l’art. 57-bis c.p., ma il disposto dell’art. 11 l. n. 47 del 1948, a tenore del quale «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore».
La norma, peraltro, limita espressamente la responsabilità civile dell’editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo; di qui, ad avviso del tribunale, la quantomeno dubbia compatibilità dell’art. 11 con il principio di uguaglianza, non essendo giustificata la disparità di trattamento a seconda del mezzo attraverso il quale viene pubblicato uno scritto diffamatorio, specie se si considera l’enorme diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, che consente ai giornali telematici una divulgazione addirittura superiore a quella dei giornali stampati.
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: e non poteva essere altrimenti.
Come chiarisce la Corte, «l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché (…) una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere».
Infatti, prosegue la Corte, «la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente».
Necessitata la conseguenza: stante l’irrilevanza della questione nel processo principale (proprio perché, quand’anche fosse accolta nei termini prospettati, la condanna della società editrice del giornale online, nella veste di responsabile civile, non potrebbe essere pronunciata), essa è stata dichiarata manifestamente inammissibile.
Copyright © - Riproduzione riservata