ShopWKI
Manuale del revisore legale
Editore: Ipsoa
€ 99,00 (-10%) € 89,00
Il Decreto Monti
Editore: Ipsoa
€ 17,50 +IVA
IVA 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00 (-10%) € 80,00
Versione eBook € 62,30 +IVA

Log in

giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Applicazione della pena su richiesta delle parti

La motivazione del patteggiamento: sintetica, ma ...

Giuseppe Amato
La motivazione della sentenza di patteggiamento, pur sintetica, deve essere comunque esistente. Interessante richiamo della Cassazione sullo sforzo di attenzione richiesto al giudice per la motivazione della sentenza di patteggiamento

E’ affermazione consolidata, in proposito (cfr., ex plurimis, Cassazione, Sezioni unite, 27 marzo 1992, Di Benedetto e Sezioni unite, 27 settembre 1995, Serafino), che l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente in ragione della specificità del rito, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).Più precisamente, la motivazione della sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. si “esaurisce” in una delibazione ad un tempo positiva e negativa.

Positiva, quanto all'accertamento:
1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena;
2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché dell'applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze;
3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, comma 3, della Costituzione; 
4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione di detto beneficio.

Negativa, quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.

Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 129 c.p.p., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi.
In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.
Con specifico riguardo alla valutazione “negativa” relativa all’applicabilità di una causa di non punibilità, si è ulteriormente chiarito che, a fronte di una richiesta di "patteggiamento", è dovere del giudice quello di esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità.

Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre ad una pronuncia di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (cfr. Cassazione, Sezioni unite, 25 novembre 1998, Messina).

Da ciò derivando che, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 129, la motivazione al riguardo è sufficiente che contenga menzione dell'avere il giudice effettuato la verifica richiesta dalla legge e dell' insussistenza di alcuna delle ipotesi riconducibili al citato articolo 129 (cfr. Cassazione, Sezione IV, 3 dicembre 2003, Okorie).

La decisione in esame (Cass. Pen., Sentenza 6/8/2010, n. 31392) si colloca in questa prospettiva, ribadendo che il giudice, pur non essendogli richiesto l’accertamento e la valutazione delle prove del reato (non occorre alcun accertamento, e conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei suoi elementi costitutivi, in quanto l'imputato, richiedendo lo speciale rito di cui all'articolo 444 c.p.p., ha rinunciato ad ogni contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal pubblico ministero), deve comunque esplicitare, con la sinteticità connaturata al rito, di avere svolto un accertamento negativo dell’operatività dell’articolo 129 c.p.p. (assenza di cause di non punibilità), nonché un accertamento positivo dell’esatta qualificazione del fatto (affinché l’accordo sulla pena non si trasformi in accordo sul reato) e della correttezza della valutazione delle circostanze e dell’adeguatezza della pena.

Ebbene, proprio da queste premesse è stata censurata la decisione gravata: la Corte, infatti, nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena, siccome priva del tutto di una pur sintetica motivazione, risultando costituita solo dall’intestazione, dalla esposizione delle imputazioni, dal richiamo del verbale del dibattimento con l’accordo sulla pena e dal dispositivo, mentre la motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato in cui non vi era neanche cenno all’articolo 129 c.p.p.
01/09/2010
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Questo articolo è tratto da:
VOTA  
0 VOTI

Condividi

Sull'argomento: Diritto penale e processuale
Diritto penale e processo
Editore: Ipsoa
€ 219,00
Manuale dell'amministratore giudiziario
Editore: Ipsoa
€ 69,00
Atti difensivi penali - Formulario commentato
Editore: Ipsoa
€ 145,00 (-10%) € 130,50
Codice penale commentato
Editore: Ipsoa
€ 290,00 (-10%) € 261,00
Codice di procedura penale commentato - con Cd-Rom
Editore: Ipsoa
€ 330,00 (-15%) € 280,50
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Editore: Ipsoa
€ 75,00 (-11%) € 67,00
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Editore: Utet Giuridica
€ 65,00 (-10%) € 58,50
Versione eBook € 45,50 +IVA