La Corte costituzionale interviene sulla disciplina relativa alle licenze fruibili dall'internato per un programma di risocializzazione.
Il Magistrato di sorveglianza di Modena, con cinque ordinanze – quattro della quali di analogo tenore - sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all’internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione, ovvero alla fruizione di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l’alcooldipendenza.
Il remittente era chiamato a provvedere in merito ad istanze di concessione di licenze quindicinali continuative avanzate da soggetti sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro; seguendo l’opzione interpretativa restrittiva, che vieta la concessione delle licenze come richieste, si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra internati sottoposti a misure di sicurezza detentive e detenuti in esecuzione di pena, con incidenza anche sul diritto alla salute, nei casi in cui le licenze siano finalizzate alla fruizione di un programma terapeutico contro la tossicodipendenza.
A differenza dei detenuti, gli internati non possono accedere alle misure alternative che consentono periodi anche prolungati di permanenza all’esterno, funzionali a percorsi di risocializzazione ovvero di carattere terapeutico, e come, pertanto, l’unica esegesi costituzionalmente orientata della norma censurata sarebbe quella che ammette la concessione delle licenze in via continuativa.
Ad avviso del remittente, l’interpretazione restrittiva, seguita dalla Procura generale della Corte di cassazione, non potrebbe essere considerata alla stregua di un «semplice parere od opinione di parte», poiché nel sistema penitenziario le posizioni assunte dall’organo inquirente possono risultare vincolanti, come accade per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti ed internati per delitti dolosi, che risulta vietata nei casi in cui il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La Corte costituzionale ha dichiarato tutte le questioni inammissibili per una ragione assorbente: il giudice a quo non aveva fornito alcuna indicazione sulla rilevanza dell’opzione interpretativa attribuita alla Procura generale della Corte di cassazione in riferimento ai procedimenti a quibus, né aveva attribuito a tale opzione le connotazioni del diritto vivente.
Di conseguenza, nella specie «il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato si risolve in un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo della (diversa) interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell’incidente di costituzionalità».